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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30313/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 31 marzo 2026, su istanza della difesa diBianco Massimo, il Gip del Tribunale di Bologna, a seguito della sentenzadella Corte Costituzionale n. 40 del 2019, rideterminava la pena inflittacon la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 13 aprile 2016,irrevocabile il 9.3.2017, in anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 dimulta.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso il Pubblico ministero presso ilTribunale di Bologna eccependo che, su istanza del difensore dell’imputatoBianco, il Gip aveva già rideterminato la pena detentiva inflitta con lamedesima sentenza con ordinanza del 6 luglio 2021, quantificandola inanni due e mesi dieci di reclusione; che, pertanto, la nuova ordinanza erastata pronunciata in violazione del principio del ne bis in idem,pacificamente applicabile anche in sede esecutiva.

Chiedeva, pertanto,l’annullamento dell’ordinanza oggi impugnata, rappresentando che, inogni caso, la precedente pronuncia era più favorevole al reo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in quanto basato su motivi fondati, meritaaccoglimento.2.

Deve premettersi che questa Corte ha già avuto modo diaffermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod.proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento, così dadoversi applicare anche nella fase esecutiva, e, quindi, alle ordinanzepronunciate, come nell'odierna fattispecie, dal giudice dell'esecuzione(così Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 e Sez. 1, n.1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, Linfeng, Rv. 242750).

La norma,relativa a provvedimenti irrevocabili, è stata ritenuta applicabile anchequando entrambi i procedimenti siano ancora in corso (così la pronunciadelle Sezioni unite n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 e lasuccessiva Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, Marella, Rv. 240783) nonchénel caso, come quello in oggetto, in cui l’unica decisione divenuta giàdefinitiva è quella non oggetto del ricorso.

In tal caso, infatti, si ritieneche la precedente pronuncia definitiva sia preclusiva alla definizione diquello pendente, essendo relativa al medesimo oggetto.

Si è affermato,con principio cui questo Collegio intende dare continuità, chel'applicazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurreall'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.Si è, altresì, precisato che, poiché la preclusione derivante dalgiudicato formatosi sul medesimo fatto, integra un "error in procedendo",la questione è deducibile nel giudizio di cassazione.

Ciò a condizione chela decisione della relativa questione non comporti la necessità diaccertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta algiudice dell'esecuzione (si veda, tra le tante, Sez. 1, n. 37282 del24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044, Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019,Manco, Rv. 276532).

Tale soluzione appare assicurare un adeguatocontemperamento tra il perimetro del giudizio di legittimità e le garanziedifensive, consentendo l'esame, anche per la prima volta, della questionein sede di legittimità a condizione che la parte interessata, sulla qualegrava l'onere della prova (cfr. Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, dep. 2015,Nsib, Rv. 262012), dimostri la sussistenza dei presupposti della invocatapreclusione processuale (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, Rv. 286759 –3.

Nel caso in esame, il Pubblico ministero ha depositato entrambele ordinanze dalle quali si evince che i due provvedimenti hannopronunciato esattamente sulla stessa questione e con riferimento almedesimo condannato, sicché non si ravvisa necessità di annullare conrinvio, disponendo questa Corte degli elementi necessari alla decisione.4.

Da ultimo, per completezza, si osserva che l’ordinanzapreclusiva della nuova pronuncia è, comunque, più favorevole alcondannato, avendo rideterminato la pena in misura inferiore a quellaoggi impugnata.5.

Alla luce di quanto esposto, deve disporsi l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata per violazione del principio del ne bis inidem.

Della presente sentenza deve darsi comunicazione al Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di BolognaCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 31 marzo 2026, su istanza della difesa diBianco Massimo, il Gip del Tribunale di Bologna, a seguito della sentenzadella Corte Costituzionale n. 40 del 2019, rideterminava la pena inflittacon la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 13 aprile 2016,irrevocabile il 9.3.2017, in anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 dimulta.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il Pubblico ministero presso ilTribunale di Bologna eccependo che, su istanza del difensore dell’imputatoBianco, il Gip aveva già rideterminato la pena detentiva inflitta con lamedesima sentenza con ordinanza del 6 luglio 2021, quantificandola inanni due e mesi dieci di reclusione; che, pertanto, la nuova ordinanza erastata pronunciata in violazione del principio del ne bis in idem,pacificamente applicabile anche in sede esecutiva. Chiedeva, pertanto,l’annullamento dell’ordinanza oggi impugnata, rappresentando che, inogni caso, la precedente pronuncia era più favorevole al reo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto basato su motivi fondati, meritaaccoglimento.2. Deve premettersi che questa Corte ha già avuto modo diaffermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod.proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento, così dadoversi applicare anche nella fase esecutiva, e, quindi, alle ordinanzepronunciate, come nell'odierna fattispecie, dal giudice dell'esecuzione(così Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 e Sez. 1, n.1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, Linfeng, Rv. 242750). La norma,relativa a provvedimenti irrevocabili, è stata ritenuta applicabile anchequando entrambi i procedimenti siano ancora in corso (così la pronunciadelle Sezioni unite n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 e lasuccessiva Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, Marella, Rv. 240783) nonchénel caso, come quello in oggetto, in cui l’unica decisione divenuta giàdefinitiva è quella non oggetto del ricorso. In tal caso, infatti, si ritieneche la precedente pronuncia definitiva sia preclusiva alla definizione diquello pendente, essendo relativa al medesimo oggetto. Si è affermato,con principio cui questo Collegio intende dare continuità, chel'applicazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurreall'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.Si è, altresì, precisato che, poiché la preclusione derivante dalgiudicato formatosi sul medesimo fatto, integra un "error in procedendo",la questione è deducibile nel giudizio di cassazione. Ciò a condizione chela decisione della relativa questione non comporti la necessità diaccertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta algiudice dell'esecuzione (si veda, tra le tante, Sez. 1, n. 37282 del24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044, Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019,Manco, Rv. 276532). Tale soluzione appare assicurare un adeguatocontemperamento tra il perimetro del giudizio di legittimità e le garanziedifensive, consentendo l'esame, anche per la prima volta, della questionein sede di legittimità a condizione che la parte interessata, sulla qualegrava l'onere della prova (cfr. Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, dep. 2015,Nsib, Rv. 262012), dimostri la sussistenza dei presupposti della invocatapreclusione processuale (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, Rv. 286759 –3. Nel caso in esame, il Pubblico ministero ha depositato entrambele ordinanze dalle quali si evince che i due provvedimenti hannopronunciato esattamente sulla stessa questione e con riferimento almedesimo condannato, sicché non si ravvisa necessità di annullare conrinvio, disponendo questa Corte degli elementi necessari alla decisione.4. Da ultimo, per completezza, si osserva che l’ordinanzapreclusiva della nuova pronuncia è, comunque, più favorevole alcondannato, avendo rideterminato la pena in misura inferiore a quellaoggi impugnata.5. Alla luce di quanto esposto, deve disporsi l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata per violazione del principio del ne bis inidem. Della presente sentenza deve darsi comunicazione al Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Bologna. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di BolognaCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]