CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li parti offese nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]BALDARI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA' ALEXANDER [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA' CHIARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]DE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUBELLI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MONTINARI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]RISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCE;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, incomposizione collegiale, ha disposto l’esclusione della costituzione di parte civiledel Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia, nel procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, nei confronti dei quali si procede ai sensidegli artt. 73 comma 4 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, 416-bis, 624-625 e648-bis cod. pen.2. Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Interno ed il Ministero dellaGiustizia - in persona dei rispettivi Ministri p.t. e con il patrocinio ex legedell’Avvocatura dello Stato, nella persona del Procuratore dello Stato LucaMagnolo – deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo, viene denunciata l’abnormità strutturale e laillegittimità dell’impugnata ordinanza, in ragione della erronea applicazione degliartt. 74, 75, 78 lett. d), 81 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-bis.1 cod.pen. e 73 T.U. stup. nonché erronea applicazione degli artt. 417 e 419 cod. proc.civ., oltre che 80 comma 5 cod. proc. pen.Il Tribunale si è acriticamente rifatto alle argomentazioni spese dalGiudice dell’udienza preliminare, emettendo un provvedimento abnorme, inquanto non rientrante nel paradigma legale delle possibilità di esclusione dellacostituzione di parte civile. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hannoesaminato la portata della modifica dell’art. 78 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.,in vista della spiegazione da dare al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc.pen.; il Tribunale è chiamato ad effettuare, dunque, un vaglio di ammissibilità enon di fondatezza, in ordine alla costituzione di parte civile. La causa petendicoincide, poi, con quella già esplicitata nell’atto di costituzione di parte civile del22/10/2025.Un ulteriore profilo di abnormità dell’impugnato provvedimento derivadalla avvenuta scissione, fra la parte della costituzione di parte civile checontiene la riproposizione delle argomentazioni già poste a fondamentodell’originaria costituzione poi rigettata e, invece, la parte nella quale sonoriportati argomenti nuovi e integrativi. Questi ultimi, in realtà, sono meriapprofondimenti giuridici e specificazioni, a sostegno delle medesime ragioni chesorreggevano la prima costituzione di parte civile.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata contraddittorietà dellamotivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui è stata ammessa lacostituzione della Provincia di Lecce, che era sostanzialmente fondata suimedesimi presupposti.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] - nella veste di difensore d’ufficio diAntonio Baldari - ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen., sostenendol’impossibilità di qualificare come abnorme l’ordinanza impugnata, per esserequesta ossequiosa dei dettami di cui all'art. 79 comma 1 e 2 cod. proc. pen.,come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. L’integrazione della costituzione delle parti civili, inoltre, non era stataprima depositata all’udienza preliminare e, proprio per tale ragione, è statadichiarata tardiva; trattasi, infine, di provvedimento non impugnabile inCassazione.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte, domandando il rigetto dei ricorsi.5. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Sebbene opinabile, l’ordinanza impugnata non presenta un contenuto tantostravagante, da poter essere ricondotto alla categoria dell’abnormità strutturale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono da dichiarare inammissibili.2. Integrando quanto già sintetizzato in parte narrativa, può precisarsicome – mediante l’impugnata ordinanza - il Tribunale abbia ritenuto esser statodepositato, in sede dibattimentale, un atto di costituzione di parte civileparzialmente riproduttivo del precedente atto di costituzione presentato in sededi udienza preliminare e invece, in parte, integrativo di quest’ultimo, contenendoesso la formulazione di nuove argomentazioni. Tale atto, nel segmento in cuiconteneva ulteriori esposizioni, è stato dichiarato inammissibile per tardività,stante il mancato rispetto del termine decadenziale fissato dall’art. 79, commi 1e 2 cod. proc. pen. Quanto agli originari contenuti dell'atto di costituzione diparte civile, riproposti nel nuovo atto di medesimo tenore, il Tribunale ne harilevato la manifesta genericità e aspecificità, in punto di indicazione sia dipetitum, sia della causa petendi, ravvisando poi anche un difetto in punto disussistenza del nesso eziologico, tra le dedotte condotte e l'asserito dannoprospettato.Tanto premesso, il Tribunale ha dichiarato l'esclusione d'ufficio dellasopra detta parte civile - per come introdotta in sede di udienza preliminare e, intal sede, già esclusa dal Giudice dell’udienza preliminare, nonché nuovamentecostituitasi in dibattimento - e, contestualmente, ha dichiarato inammissibile, pertardività, ogni integrazione e costituzione fondata su argomenti integrativi,depositati e presentati per la prima volta al Tribunale.3. In disparte la non condisivibile e comunque non argomentatascissione operata dall’avversata decisione, circa il contenuto intrinseco dell’attodi costituzione di parte civile (laddove viene stabilita una ideale linea didemarcazione, fra parte “riproduttiva” e parte “integrativa” del precedente attodi costituzione già disatteso), emerge comunque il mancato rispetto della regolaprocessuale generale alla quale occorre attenersi, che è quella secondo la quale ilprovvedimento che esclude la costituzione di parte civile non presenta uncontenuto decisorio e, quindi, non è impugnabile dinanzi alla Corte diCassazione. Ciò si fonda sulla considerazione che tale provvedimento, proprio inquanto privo di una valenza genuinamente risolutiva, non arreca alcuna forma dipregiudizio al danneggiato, al quale resterà sempre l’ulteriore opzione diesercitare l'azione risarcitoria in sede civile (in questi termini, fra tante, Sez. 5,n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci, Rv. 284656 – 01, a mente della quale: ‹‹Intema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l'ordinanzadi esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile,non è abnorme in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito algiudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo delp r o c e d i m e n t o , r a l l e n t a n d o n e l o s v o l g i m e n t o › › e S e z . 3 , n .14332 del 04/03/2010 PC in proc. c/ignoti, Rv. 246609 – 01, che ha così deciso:‹‹L'ordinanza dibattimentale di esclusione dal processo della parte civile nonè impugnabile mediante ricorso per cassazione mancando la stessa di contenutodecisorio, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria insede civile››).3.1. Rispetto a tale rilievo risulta distonico il richiamo, contenuto nelricorso, al dictum di Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, cheha così statuito: ‹‹L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessicivili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile siaintervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata invigore della citata disposizione››.Che la regola generale sia quella della non impugnabilità, infine, èribadito da Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 -01, nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: ‹‹In quanto tale esso nonè impugnabile mediante ricorso per cassazione, al pari di tutti i provvedimentimeramente ordinatori o processuali che, lungi dall'investire, con possibilità dipassaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decidonounicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale inuna determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali, comenel caso dell'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo(in questo senso, Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009, Min. Finanze, Ambrosino ealtri, Rv. 244611 - 01)›› (punto 6 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).3.2. La decisione reiettiva de qua diverrebbe impugnabile, però, laddovefosse qualificata alla stregua di un provvedimento abnorme (si veda Sez. 4, n.17697 del 09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364 – 01, secondo cui: ‹‹L'ordinanzadi esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero deiprovvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta daabnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale darisultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale››).3.2.1. Rappresentando tale questione il punto nodale dell’impugnazione,giova precisare come la categoria dogmatica dell'abnormità postuli la sussistenzadi svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e allafunzione degli atti ad essa riconducibili.Sotto un primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità ilprovvedimento che – in ragione della singolarità e stranezza del contenuto -risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, così come quello che -sebbene sia astrattamente da considerare quale manifestazione di legittimopotere - vada ad esplicarsi all’esterno del perimetro dei casi consentiti e delleipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Ulteriore differenziazione èquella che corre fra i concetti di abnormità strutturale e abnormità funzionale; laprima categoria ricorre allorquando l'atto si ponga al di fuori del sistema organicodella legge processuale, mentre la seconda si concretizza laddove l'atto stesso -seppur non intrinsecamente estraneo, rispetto al sistema normativo - determinila stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o delcompimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o delcompimento di una violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra lealtre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 5, n. 569 del04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598) o, ancora,dell'indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593 - 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep.2018, Castaldi, Rv. 273651 - 01).Sul tema dell'abnormità, possono essere anche richiamate alcuneriflessioni contenute in Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Pm in proc. KSOURI,Rv. 272715 – 01, laddove è scritto ciò che segue: ‹‹Ebbene, si ritiene debbadarsi seguito a questa linea interpretativa: la categoria dell'abnormità cosìelaborata presenta carattere eccezionale e derogatorio al principio di tassativitàdei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenutoinalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsionedell'art. 177 cod. proc. pen. È, dunque, riferibile alle sole situazioni in cuil'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimentogiudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizioaltrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti. La sua eccezionalitàe residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone didistinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevantiperché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamentogiudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dallaprevisione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibileall'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalitàdiverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile dauna successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso alprocesso o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato glieffetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla suarimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una opiù disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione oerrata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che,se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità. In questa situazione laviolazione sussistente non travalica nell'abnormità se l'atto non sia totalmenteavulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile delprocedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina,possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilitàimmediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunquesgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto sitradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi diimpugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc.pen.›› (punto 3.3. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).3.2.2. Il carattere abnorme dell'ordinanza di esclusione dellacostituzione di parte civile per tardività, in definitiva, va escluso nella vicenda oraal vaglio di questo Collegio, per essere tale decisione pienamente ricompresaentro l’alveo di quelle specificamente consentite e, inoltre, per non essere lastessa atta a creare alcuna forma di stallo processuale.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi lainammissibilità dei ricorsi. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]