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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2024

ECLI:EU:T:2024:549
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0451(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 agosto 2024 – CreditPlus Bank / SRB (CRU) (causa T-451/23) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza»

1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell'importo cumulativo dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5 % del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, co. 1 e 4) (v. punto 28)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell'importo cumulativo dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5 % del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello-obiettivo finale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, co. 1 e 4) (v. punti 27, 29) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2023/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata per quanto riguarda la CreditPlus Bank AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2023/23, per quanto riguarda la CreditPlus Bank, sono mantenuti fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diviene definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla CreditPlus Bank. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 329 del 18.9.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0451(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 agosto 2024 – CreditPlus Bank / SRB (CRU) (causa T-451/23) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza» 1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell'importo cumulativo dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5 % del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, co. 1 e 4) (v. punto 28) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell'importo cumulativo dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5 % del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello-obiettivo finale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, co. 1 e 4) (v. punti 27, 29) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2023/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata per quanto riguarda la CreditPlus Bank AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2023/23, per quanto riguarda la CreditPlus Bank, sono mantenuti fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diviene definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla CreditPlus Bank. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 329 del 18.9.2023 .
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