CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 15 741 / 20 1 5 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA, N. 20, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 6826/ 201 4 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositatail 17 dicembre 201 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria, a seguito di indagini bancarie, aveva accertato un suo maggiore reddito imponibile ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2006. La pretesa erariale traeva origine dal rilievo di operazioni in entrata non giustificate, costituite da versamenti in contanti e assegni; questi ultimi venivano ricondotti dall’Ufficio a redditi non dichiarati, mentre il contribuente affermava che si trattava di elargizioni ricevute dal padre per l’acquisto della propria abitazione. La C.T.P. respinse il ricorso. 2. Anche il successivo appello, proposto dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, venne respinto. I giudici regionaliosservarono che sul conto corrente del Tudisco, amministratore di diverse società, risultavano effettuati bonifici dal conto paterno con continuità; le operazioni in questione, invece, erano costituite da versamenti in contanti, che il contribuente non aveva adeguatamente giustificato. La rettifica del reddito appariva, pertanto, adeguatamente dimostrata nei suoi presupposti. 3. La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che:1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In proposito, evidenzia che la presunzione stabilita da detta norma imputa a ricavi i versamenti bancari solo per i contribuenti tenuti alle scritture contabili; nel diverso caso, qui ricorrente, del contribuente che non è né imprenditore né professionista, l’assunto erariale dell’esistenza di un maggior reddito rendeva necessario munire tale presunzione degli opportuni elementi di riscontro, finalizzati a dimostrare la rilevanza reddituale delle disponibilità finanziarie e la fonte dalla quale le stesse derivano. Secondo il ricorrente, pertanto, la sentenza impugnata avrebbe mandato esente l'Ufficio da tale doverosa indagine , inerente al la natura ealla fonte del maggior reddito a lui imputato. 2. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, il ricorrente assume che i giudici d’appello, pur avendo accertato «l’erronea applicazione del meccanismo presuntivo recato dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 per non aver l’Ufficio indicato (e provato) il tipo e la fonte del reddito ascrivibile», avrebbero poi deciso ultra petita, riconducendo i versamenti ad una provenienza che gli atti impositivi non avevano indicato. 3. Il terzo motivo , infine, denunzia violazione dell’art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Ad avviso del ricorrente, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha ricondotto alla categoria dei redditi “diversi”, alla quale ha attribuito natura residuale, quello a lui ascritto con l’accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, privo di una fonte identificata di produzione. 4. Il primo motivo non è fondato.La sentenza impugnata si è infatti conformata al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale , qualora l’accertamento effettuato dall'amministrazione finanziari a si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio che spetta all'Amministrazione è soddisfatto, secondo quanto dispone l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso l’individuazione dei dati e degli elementi risultanti dai conti predetti; si determina infatti, in questi casi, un’inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, tenuto adimostrare – in termini non generic i, ma analitic i per ogni versamento bancario – che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (ex aliis , Cass . n. 29572/2018; Cass. n. 1519/2017; Cass. n. 15857/2016). 5. Anche il secondo motivo si appalesa infondato. La sentenza impugnata ha dato atto in premessa del contenuto della pretesa erariale, rilevando che l’Ufficio aveva contestato l’esistenza di un maggior reddito in misura corrispondente ai versamenti in contanti effettuati sul conto corrente del contribuente; è seguita la disamina delle allegazioni svolte da quest’ultimo con finalità di giustificazione, ciò che esclude la sussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione. 6. È del pari infondato, infine, il terzo motivo. La classificazione delle categorie di reddito operata dall’art. 6, comma 1, TUIR, attribuisce ai redditi diversi carattere residuale, poiché fa riferimento a tutte le fattispecie non riconducibili ad alcuna delle categorie tipiche elencate nella norma stessa. Il fatto che la C.T.R. abbia ritenuto di attribuire al novero di tali redditi quelli oggetto dell’accertamento di cui alla presente vicenda discende dalla medesima impossibilità di individuarne la provenienza, in termini di ragionevole certezza, dalle predette categorie tipiche; ciò non comporta, com’è evidente, alcuna incidenza sulla fondatezza della pretesa erariale. Peraltro, e risolutivamente, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, laddove contesti l’omessa dichiarazione di redditi con metodi induttivi o sintetici, l’Ufficio non deve qualificare il titolo reddituale al quale riconduce i maggiori ricavi acclarati, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni che hanno giustificato il ricorso a tali metodi (v. ad es. Cass. n. 16912/2016; Cass. n. 1905/2007, entrambe in motivazione). 7. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso , a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst