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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13034/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Alban ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Monza che lo ha riconosciuto colpe- vole della detenzione di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina detenuta presso la sua abitazione e della cessione di una singola dose e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva e con la diminuzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa, disponendo la confisca del denaro in sequestro per sproporzione rispetto ai redditi dichiarati e con l'appli- cazione della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha articolato quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo assume violazione di legge e vizio motivazio- nale in relazione all'applicazione della recidiva contestata, evidenziando la non particolare offensività della condotta e la modesta gravità del reato per cui era intervenuta condanna nel quinquennio.

Con una seconda articolazione assume violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione dell'episodio di cessione nel paradigma dell'art.73 comma dpr 309/90 trattandosi di epi- sodio del tutto sganciato dalla condotta di detenzione di stupefacente presso l'abitazione, che veniva detenuto per conto di terzi.

Con una terza articolazione assume vizio motivazionale per travi- samento della prova laddove, al fine di confermare la sentenza impu- gnata con riferimento alla confisca per sproporzione, era stata ricono- sciuta la mancanza di redditi derivanti da una attività lavorativa e, in generale, l'assenza di allegazioni sulla ricorrenza di entrate stabili, lad- dove nel corso del giudizio il ricorrente aveva allegato documentazione attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nell'eser- cizio commerciale destinato a bar gestito dalla compagna, che era stato sciolto soltanto in epoca successiva ai fatti per cui è processo.

Con una ultima articolazione si assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, in quanto, in assenza di adeguata trama argomentativa, era stata ricono- sciuta la prevalenza della esigenza di prevenire condotte recidivanti ri- spetto a quella di salvaguardare l'unione del nucleo familiare costituito con la compagna e la figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sin- dacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto ge- nerici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fat- tuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente ripro- duttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disat- tese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

2. Inammissibile è il primo motivo di ricorso laddove da un lato la corte distrettuale ha dato conto, con coerente e non illogica trama moti- vazionale che l'episodio in oggetto rappresentava l'ennesima manifesta- zione di una capacità criminale mai sopita, espressione di una particolare antidoverosità e frutto di una perseveranza nel crimine di assoluto rilievo, tenuto conto delle modalità dell'azione, della ricorrenza di un precedente penale specifico, sebbene di minore disvalore, di una attività di cessione continuativa e di una detenzione di un quantitativo di stupefacente im- portante (due chilogrammi).

A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che pre- suppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accen- tuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404).

Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto "se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla di- stanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro indivi- dualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevo- lezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali"(sez.

U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).

Tale compito è stato puntualmente assolto dalla Corte di Appello econ motivazione priva di fratture logiche e tale giudizio non si presta ad es- sere ulteriormente sindacato in sede di legittimità.

3. Manifestamente infondata è poi la seconda censura concernente il mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delit- tuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, le modalità della condotta monitorate, il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito, la presenza del corredo sintomatico di una florida e non modesta attività di spaccio (materiale vario di confe- zionamento, bilancino di precisione, piatto intriso di stupefacente). 3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della mo- difica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra conside- razione resta priva di incidenza sul giudizio" (Cass.

S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quanti- tativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta che palesavano una attività di smercio non ri- conducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento deci- samente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva -

4. Manifestamente infondato risulta invece il quarto motivo di ricorso.

In relazione al denaro in sequestro il giudice ha fornito adeguato conto delle ragioni per cui ha ravvisato, ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. la sproporzione tra gli importi detenuti e le capacità reddituali manifestate nell'immediato, in ragione della condizione di disoccupazione al momento del sequestro, dall'essere egli affetto dal vizio del gioco e dell'assoluta aleatorietà dei guadagni derivanti da una temporanea assunzione presso il bar gestito dalla compagna che egli frequentava, secondo le informa- zioni rese dai testi, per lo svolgimento di una remunerativa attività di pusher, come in occasione dell'arresto.

Le allegazioni dell'imputato al ri- guardo sono state riconosciute prive di valore probatorio con argomenti privi di contraddittorietà o di illogicità evidente.

5. Manifestamente infondata risulta infine la censura che assume di- fetto motivazionale in ordine alla espulsione dal territorio dello stato a pena espiata ai sensi dell'art.86 d.P.R. 309/90, in ragione della genericità della doglianza in ragione della omessa indicazione del nucleo familiare da tutelare e della esistenza di un rapporto di coabitazione, in quanto il giudice del appello ha fornito adeguata motivazione sul requisito della pericolosità sociale del prevenuto, evidenziando le caratteristiche del reato, la insidiosità della condotta, il numero delle dosi ricavabili, i pre- cedenti penali nonché il fatto che nei suoi confronti era stata già in pre- cedenza disposta l'espulsione, nonché i collegamenti con ambienti crimi- nali, mentre in relazione alla salvaguardia dell'unità familiare di cui all'art.19 lett.c) T.U.

Imm. il ricorrente si è limitato ad allegare la ricor- renza di un nucleo familiare di fatto, senza fornire alcun elemento da cui inferire lo stato di coniugio ovvero la ricorrenza di una relazione di con- vivenza presso un domicilio in territorio italiano, laddove la convivenza rappresenta condizione essenziale per escludere l'adozione della misura di sicurezza ai sensi dell'art.19 comma 2 lett.c) D.Lgs. 286/1998.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento con- segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Alban ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Monza che lo ha riconosciuto colpe- vole della detenzione di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina detenuta presso la sua abitazione e della cessione di una singola dose e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva e con la diminuzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa, disponendo la confisca del denaro in sequestro per sproporzione rispetto ai redditi dichiarati e con l'appli- cazione della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha articolato quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo assume violazione di legge e vizio motivazio- nale in relazione all'applicazione della recidiva contestata, evidenziando la non particolare offensività della condotta e la modesta gravità del reato per cui era intervenuta condanna nel quinquennio. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione dell'episodio di cessione nel paradigma dell'art.73 comma dpr 309/90 trattandosi di epi- sodio del tutto sganciato dalla condotta di detenzione di stupefacente presso l'abitazione, che veniva detenuto per conto di terzi. Con una terza articolazione assume vizio motivazionale per travi- samento della prova laddove, al fine di confermare la sentenza impu- gnata con riferimento alla confisca per sproporzione, era stata ricono- sciuta la mancanza di redditi derivanti da una attività lavorativa e, in generale, l'assenza di allegazioni sulla ricorrenza di entrate stabili, lad- dove nel corso del giudizio il ricorrente aveva allegato documentazione attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nell'eser- cizio commerciale destinato a bar gestito dalla compagna, che era stato sciolto soltanto in epoca successiva ai fatti per cui è processo. Con una ultima articolazione si assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, in quanto, in assenza di adeguata trama argomentativa, era stata ricono- sciuta la prevalenza della esigenza di prevenire condotte recidivanti ri- spetto a quella di salvaguardare l'unione del nucleo familiare costituito con la compagna e la figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sin- dacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto ge- nerici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fat- tuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente ripro- duttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disat- tese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà. 2. Inammissibile è il primo motivo di ricorso laddove da un lato la corte distrettuale ha dato conto, con coerente e non illogica trama moti- vazionale che l'episodio in oggetto rappresentava l'ennesima manifesta- zione di una capacità criminale mai sopita, espressione di una particolare antidoverosità e frutto di una perseveranza nel crimine di assoluto rilievo, tenuto conto delle modalità dell'azione, della ricorrenza di un precedente penale specifico, sebbene di minore disvalore, di una attività di cessione continuativa e di una detenzione di un quantitativo di stupefacente im- portante (due chilogrammi). A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che pre- suppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accen- tuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto "se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla di- stanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro indivi- dualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevo- lezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali"(sez. U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). Tale compito è stato puntualmente assolto dalla Corte di Appello econ motivazione priva di fratture logiche e tale giudizio non si presta ad es- sere ulteriormente sindacato in sede di legittimità. 3. Manifestamente infondata è poi la seconda censura concernente il mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delit- tuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, le modalità della condotta monitorate, il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito, la presenza del corredo sintomatico di una florida e non modesta attività di spaccio (materiale vario di confe- zionamento, bilancino di precisione, piatto intriso di stupefacente). 3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della mo- difica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra conside- razione resta priva di incidenza sul giudizio" (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quanti- tativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta che palesavano una attività di smercio non ri- conducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento deci- samente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva - 4. Manifestamente infondato risulta invece il quarto motivo di ricorso. In relazione al denaro in sequestro il giudice ha fornito adeguato conto delle ragioni per cui ha ravvisato, ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. la sproporzione tra gli importi detenuti e le capacità reddituali manifestate nell'immediato, in ragione della condizione di disoccupazione al momento del sequestro, dall'essere egli affetto dal vizio del gioco e dell'assoluta aleatorietà dei guadagni derivanti da una temporanea assunzione presso il bar gestito dalla compagna che egli frequentava, secondo le informa- zioni rese dai testi, per lo svolgimento di una remunerativa attività di pusher, come in occasione dell'arresto. Le allegazioni dell'imputato al ri- guardo sono state riconosciute prive di valore probatorio con argomenti privi di contraddittorietà o di illogicità evidente. 5. Manifestamente infondata risulta infine la censura che assume di- fetto motivazionale in ordine alla espulsione dal territorio dello stato a pena espiata ai sensi dell'art.86 d.P.R. 309/90, in ragione della genericità della doglianza in ragione della omessa indicazione del nucleo familiare da tutelare e della esistenza di un rapporto di coabitazione, in quanto il giudice del appello ha fornito adeguata motivazione sul requisito della pericolosità sociale del prevenuto, evidenziando le caratteristiche del reato, la insidiosità della condotta, il numero delle dosi ricavabili, i pre- cedenti penali nonché il fatto che nei suoi confronti era stata già in pre- cedenza disposta l'espulsione, nonché i collegamenti con ambienti crimi- nali, mentre in relazione alla salvaguardia dell'unità familiare di cui all'art.19 lett.c) T.U. Imm. il ricorrente si è limitato ad allegare la ricor- renza di un nucleo familiare di fatto, senza fornire alcun elemento da cui inferire lo stato di coniugio ovvero la ricorrenza di una relazione di con- vivenza presso un domicilio in territorio italiano, laddove la convivenza rappresenta condizione essenziale per escludere l'adozione della misura di sicurezza ai sensi dell'art.19 comma 2 lett.c) D.Lgs. 286/1998. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento con- segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo