CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 39920/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17738/23 Alessandrini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto dall'imputato relativo all'applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 determina in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato presentato dopo tale data, cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, non mass.); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il