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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 19952/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18434/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (PZ) [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, nella persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 6639/2020depositata il 28/12/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con avviso di accertamento notificato il 19 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate recuperava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] sociale onlus maggiori importi dovuti a titolo di Ires, Irap e Iva.

In particolare, avuto riguardo alla omessa dichiarazione dei redditi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., società successivamente incorporata nella odierna ricorrente per atto di fusione per incorporazione del 29 ottobre 2012, l'erario procedeva alla ricostruzione mediante accertamento induttivo “puro” dei redditi della società estinta, appurando ricavi non dichiarati cui venivano correlate maggiori imposte dovute a titolo di Ires, Iva e Irap, oltre alle sanzioni.

L’Agenzia riteneva, infatti, inattendibile la contabilità della società.

L’accertamento con adesione sortiva esito negativo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo la necessaria detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito, del costo del lavoro e dell'ammontare dei contributi previdenziali sostenuti dall'ente.

Il successivo appello erariale è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la cui sentenza è ora fatta oggetto di ricorso per cassazione della contribuente, affidato a due motivi.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere l'Amministrazione finanziaria proceduto alla determinazione del reddito mediante metodo induttivo cosiddetto “puro”, senza, tuttavia, riconoscere una doverosa deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione sostenuti dalla società.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., attingendo il medesimo profilo della mancata deduzione forfettaria dei costi di produzione, sotto l'aspetto del deficit di motivazione, invero reputata “manifestamente contraddittoria ed illogica”.

È fondato il primo motivo di ricorso.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, nonostante la puntuale allegazione, che dal reddito accertato andavano comunque detratti i costi sostenuti.

In effetti, nella sentenza d’appello, il giudice regionale, per un verso, ha premesso l’avvenuto impiego da parte dell’erario del metodo induttivo c.d.

“puro” (o extracontabile), per altro verso, si è astenuto dall’operare una deduzione forfettaria dei costi sostenuti dalla contribuente in funzione della produzione del maggior reddito, limitandosi sostanzialmente ad osservare che la società “non ha offerto elementi concreti volti a smentire la ricostruzione operata dall’ufficio”.

Così facendo, la Commissione tributaria regionale si è disallineata dall’insegnamento – qui condiviso – della Corte di Cassazione, a tenore del quale “In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass. n. 22868 del 2017).

È, in altri termini, orientamento di legittimità sedimentato, quello a tenore del quale, in caso di accertamento induttivo puro, ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1963, il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione, giacché solo in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente a dover dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (v. anche Cass. n. 34996 del 2022).

Ancora di recente il giudice nomofilattico ha chiarito che “In tema di determinazione del reddito di impresa sulla base diaccertamento induttivo in senso stretto, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità ovvero alla sua generalizzata inattendibilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 onera l'ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentualeforfettaria” (Cass. n. 7122 del 2023). [OSCURATO:PERSONA], del resto, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nell’esporre un’interpretazione adeguatrice della norma (a seguito della quale ha dichiarato non fondata la questione) ha osservato che, in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o “puro”, come nella specie), l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio- erroneamente disatteso dal giudice regionale – secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

Il primo motivo di ricorso va, in ultima analisi accolto, con assorbimento del secondo.

La sentenza d’appello va cassata, con il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado della Campania, per un nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18434/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (PZ) [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, nella persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 6639/2020depositata il 28/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con avviso di accertamento notificato il 19 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate recuperava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] sociale onlus maggiori importi dovuti a titolo di Ires, Irap e Iva. In particolare, avuto riguardo alla omessa dichiarazione dei redditi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., società successivamente incorporata nella odierna ricorrente per atto di fusione per incorporazione del 29 ottobre 2012, l'erario procedeva alla ricostruzione mediante accertamento induttivo “puro” dei redditi della società estinta, appurando ricavi non dichiarati cui venivano correlate maggiori imposte dovute a titolo di Ires, Iva e Irap, oltre alle sanzioni. L’Agenzia riteneva, infatti, inattendibile la contabilità della società. L’accertamento con adesione sortiva esito negativo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo la necessaria detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito, del costo del lavoro e dell'ammontare dei contributi previdenziali sostenuti dall'ente. Il successivo appello erariale è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la cui sentenza è ora fatta oggetto di ricorso per cassazione della contribuente, affidato a due motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere l'Amministrazione finanziaria proceduto alla determinazione del reddito mediante metodo induttivo cosiddetto “puro”, senza, tuttavia, riconoscere una doverosa deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione sostenuti dalla società. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., attingendo il medesimo profilo della mancata deduzione forfettaria dei costi di produzione, sotto l'aspetto del deficit di motivazione, invero reputata “manifestamente contraddittoria ed illogica”. È fondato il primo motivo di ricorso. La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, nonostante la puntuale allegazione, che dal reddito accertato andavano comunque detratti i costi sostenuti. In effetti, nella sentenza d’appello, il giudice regionale, per un verso, ha premesso l’avvenuto impiego da parte dell’erario del metodo induttivo c.d. “puro” (o extracontabile), per altro verso, si è astenuto dall’operare una deduzione forfettaria dei costi sostenuti dalla contribuente in funzione della produzione del maggior reddito, limitandosi sostanzialmente ad osservare che la società “non ha offerto elementi concreti volti a smentire la ricostruzione operata dall’ufficio”. Così facendo, la Commissione tributaria regionale si è disallineata dall’insegnamento – qui condiviso – della Corte di Cassazione, a tenore del quale “In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass. n. 22868 del 2017). È, in altri termini, orientamento di legittimità sedimentato, quello a tenore del quale, in caso di accertamento induttivo puro, ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1963, il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione, giacché solo in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente a dover dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (v. anche Cass. n. 34996 del 2022). Ancora di recente il giudice nomofilattico ha chiarito che “In tema di determinazione del reddito di impresa sulla base diaccertamento induttivo in senso stretto, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità ovvero alla sua generalizzata inattendibilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 onera l'ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentualeforfettaria” (Cass. n. 7122 del 2023). [OSCURATO:PERSONA], del resto, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nell’esporre un’interpretazione adeguatrice della norma (a seguito della quale ha dichiarato non fondata la questione) ha osservato che, in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o “puro”, come nella specie), l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio- erroneamente disatteso dal giudice regionale – secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi. Il primo motivo di ricorso va, in ultima analisi accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza d’appello va cassata, con il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado della Campania, per un nuovo
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