CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto S. [OSCURATO:PERSONA], la quale, richiamate le rassegnate conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Parma per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, esposti alcuni punti del ricorso, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine di condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis, codice strada (in Udine, il 6/4/2019). La vicenda riguarda gli esiti di un controllo avvenuto a seguito di un incidente stradale, nel quale un'autovettura era uscita di strada con abbattimento di segnaletica; nell'occorso, gli operanti avevano constatato nel [OSCURATO:PERSONA] (che aveva subito dichiarato agli accertatori di essersi trovato alla guida, stante la presenza di altri soggetti che erano scesi dal mezzo, parimenti presenti al momento dell'intervento dei militari), sintomi di alterazione da assunzione di alcolici (occhi lucidi, respirazione affannosa, equilibrio precario, alito fortemente vinoso). Alla luce di tale quadro sintomatico, gli accertatori avevano deciso di procedere esame con etilometro, così rilevando una concentrazione alcolica pari, nelle due prove, rispettivamente a 2,13 e 2,16 gil, come documentato dai relativi scontrini. Nessun altro soggetto era stato sottoposto a verifica. La Corte territoriale, nel decidere il gravame, ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa in relazione alla notifica del rinvio della prima udienza (il cui avviso era stato regolarmente notificato al domicilio dichiarato, avendo l'imputato già nominato difensore di fiducia) al solo difensore fiduciario, il quale aveva sollevato in limine l'eccezione, disattesa dal primo giudice. La Corte d'appello ha richiamato la disciplina emergenziale, affermando che l'art. 83, commi 13 e 14 del dl. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, consentiva la notifica al solo difensore, anche ove l'imputato non fosse stato dichiarato assente e non avesse eletto domicilio presso costui, altresì rinviando ai principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, alla stregua dei quali ha ritenuto la normativa emergenziale coerente con gli artt. 111, comma 3 Costituzione e 6 CEDU, con conseguente manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale della norma citata. Nel merito, ha poi ritenuto utilizzabile la relazione di servizio della PG e le dichiarazioni rese dai verbalizzanti, in ordine a quanto loro dichiarato dall'imputato prima di essere sottoposto a esame alcolimetrico, ritenendo, in ogni caso, che il [OSCURATO:PERSONA], sottoponendosi all'esame tecnico, aveva per ciò solo assunto la paternità dell'incidente, non parendo credibile, nelle oggettive condizioni di alterazione nelle quali versava, che avesse agito così per coprire terzi. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla mancata notifica all'imputato del provvedimento di rinvio dell'udienza e alla successiva dichiarazione di assenza, proponendo questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 14, dl. n. 18/2020. Si contesta l'interpretazione della norma accolta dai giudici territoriali, i quali avrebbero, in tal modo, determinato una sorta di interruzione legale della conoscenza della progressione del processo ai danni dell'interessato, sancendo l'impossibilità per l'imputato che non abbia eletto domicilio presso il suo difensore di avere notizia diretta del differimento del processo e della data di proseguimento. Con il secondo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento alla acquisizione della annotazione di servizio dei Carabinieri del 6/4/2019, disposta dal Tribunale con ferma opposizione della difesa, trattandosi di atto di PG contenente le dichiarazioni dell'imputato e non soltanto la descrizione di attività irripetibile svolta dagli organi accertatori. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analogo vizio quanto alla testimonianza dell'ufficiale di PG sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza, non essendo state le stesse spontanee, ma sollecitate dagli operanti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ragionamento articolato dalla Corte territoriale ne ii rigettare il relativo motivo di gravame è coerente con i principi consolidati in materia (peraltro ampiamente richiamati nella stessa sentenza censurata). L'art. 83, commi 13 e 14, della cui costituzionalità si discute, prevede infatti che «13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio». Il processo di merito nei confronti dell'imputato si è svolto nella vigenza della normativa emergenziale e, a tal proposito, è già stato chiarito che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, le notificazioni all'imputato sono eseguite mediante invio dell'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, non essendo necessaria, a tal fine, un'ulteriore notifica all'imputato, in quanto la disposizione di cui all'art. 83, comma 14, d. I. 17 marzo 2020,, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per la sua natura eccezionale e derogatoria, assicura la riferibilità della medesima comunicazione al difensore titolare della pec e al suo assistito (sez. 2, n. 884 del 16/11/2022, dep. 2023, Pirchio, Rv. 284418-01; sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223-01). Il legislatore dell'emergenza, com'è noto, nell'introdurre forme di semplificazione degli adempimenti, volte a ridurre le attività processuali, non solo di giudici e avvocati, ma anche del personale amministrativo che deve assicurare materialmente le attività necessarie per la celebrazione del processo, ha operato un bilanciamento di principi contrapposti, aventi pari rango costituzionale, quali la vita e la salute da un lato, le garanzie procedurali dall'altro (in tal senso, sez. 5, n. 17781 del 7/3/2022, Broseghini, Rv. 283251-01, con riferimento alla regola della trattazione cartolare dei processi; sez. 4, n. 5136 del 2/2/2022, Arlotta, in motivazione, nella quale si richiama sez. 4, n. 45605 del 24/11/2021, Gallinaro, n.m.) e, sotto tale, specifico profilo, la difesa si è limitata a sollecitare la proposizione di un incidente di legittimità costituzionale, senza allegare profili non valutati nei precedenti richiamati che tale incoerenza hanno escluso in maniera condivisibile. 3. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. La infondatezza delle doglianze discende, già in premessa, da un mancato confronto con la motivazione nel suo complesso, avendo i giudici del gravame ritenuto provato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente sulla scorta di un ragionamento logico del tutto congruo, essendosi l'uomo sottoposto all'esame mediante etilometro, sottoscrivendo il relativo verbale, valorizzata altresì la sintomatologia rilevata dall'organo accertatore e descritta nel relativo verbale di accertamento. Ad ogni buon conto, la risposta dei giudici territoriali alle sollevate eccezioni di inutilizzabilità degli atti (annotazione di servizio e testimonianza dell'accertatore sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza) é coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: il verbale di accertamenti urgenti ai sensi dell'art. 354, cod. proc. pen. è pienamente utilizzabile in tutti i suoi aspetti, non solo cioè nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito, ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato (sez. 4, n. 32631 del 7/6/2017, Buliga, Rv. 270422; n. 45514 del 7/3/2013, Pin, RV. 257696). Inoltre, il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne, in ogni caso, l'ipotesi in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (sez. 5, n. 7127 del 1/12/2011, dep. 2012, Aracri, Rv. 251947-01; sez. 2, n. 3930 del 12/1/2017, Fiolo, Rv. 269206-01, in cui si è affermato che le dichiarazioni "sollecitate", rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di garanzie, a differenza di quelle "spontanee", non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a favore del dichiarante, precisando la Corte che resta però salva l'utilizzabilità di tali dichiarazioni ai soli fini di prosecuzione delle indagini ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 350 cod. proc. pen.; sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242-01, in cui si è ribadito che le dichiarazioni che l'indagato ha reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini). Nella specie, la dichiarazione dell'indagato, anche ove sollecitata e non spontanea, era stata utilizzata per proseguire le indagini, essendo già emersi a suo carico elementi indizianti, avendo il testimone riferito l'antefatto che aveva condotto all'accertamento irripetibile. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.1‘11. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. D