Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:T:2001:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000TO0126_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa T-126/00,
Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria),
Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle PMI (Confcommercio),
Confartigianato,
Associazione bancaria italiana (ABI), con sede in Roma,
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), con sede in Milano,
[OSCURATO:SOCIETA], con sede in Napoli,
rappresentate dagli avv.ti A. Pappalardo, del foro di Trapani, e M. Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Lorang, 51, rue Albert 1er,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet, consigliere giuridico, e V. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GU 2000, L 42, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione ampliata),
composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, K. Lenaerts, A. Potocki, M. Jaeger e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti, procedimento e conclusione delle parti
1 L'11 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Detta decisione è stata notificata al governo italiano il 4 giugno 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee del 15 febbraio 2000 (GU L 42, pag. 1).
2 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2000, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in sostanza, all'annullamento della decisione impugnata.
3 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, in forza dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Essa conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare le ricorrenti alle spese.
4 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2000, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, a norma dell'art. 114, n. 2, dello stesso regolamento. Esse concludono che il Tribunale voglia:
- respingere l'eccezione di irricevibilità;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
5 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ricorso in esame è stato presentato tardivamente. Infatti, non essendo stato registrato alcun ritardo nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2000, le ricorrenti non avrebbero rispettato il termine di ricorso previsto dal combinato disposto dell'art. 230, quinto comma, CE, degli artt. 101, n. 1, lett. a) e b), e 102, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché dell'art. 1, terzo trattino, dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte, depositando il ricorso nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2000. [OSCURATO:PERSONA] considera che, in base a tali disposizioni, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 9 maggio 2000.
6 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, non essendo ambigue le summenzionate disposizioni, le ricorrenti non possono invocare alcun errore scusabile, né un caso fortuito o di forza maggiore. Di conseguenza, il loro ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
7 Le ricorrenti sostengono, invece, che il termine di quattordici giorni previsto dall'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale ha cominciato a decorrere, nella fattispecie, l'indomani della pubblicazione della decisione impugnata, vale a dire il 16 febbraio 2000, alle ore 00:00, e non il 15 febbraio 2000, a mezzanotte, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. Il temine di quattordici giorni sarebbe scaduto all'ultimo secondo del 29 febbraio 2000. Il termine di due mesi previsto dall'art. 230, quinto comma, CE avrebbe quindi cominciato a decorrere il 1° marzo 2000, alle ore 00:00, e sarebbe scaduto all'ultimo secondo del 30 aprile 2000. Il termine in ragione della distanza di dieci giorni, contemplato dall'art. 1, terzo trattino, dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte per le parti che hanno la loro residenza abituale in Italia, avrebbe quindi cominciato a decorrere il 1° maggio 2000, alle ore 00,00, e sarebbe scaduto all'ultimo secondo del 10 maggio 2000. Le ricorrenti ne concludono che il loro ricorso non è stato presentato fuori del termine prescritto e deve essere dichiarato ricevibile.
8 Esse precisano che l'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale ha voluto garantire ai terzi non destinatari dell'atto di cui trattasi un termine di quattordici giorni successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, affinché essi possano effettivamente prendere conoscenza dell'atto. Il termine di ricorso di due mesi fissato dal Trattato CE comincerebbe quindi a decorrere immediatamente dopo la fine del quattordicesimo giorno, non essendo incluso il giorno della pubblicazione in quest'ultimo termine, a norma del principio «dies a quo non computatur in termino» [art. 101, n. 1, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale].
9 A sostegno delle loro tesi esse si riferiscono anche all'art. 3, n. 1, seconda frase, e n. 2, lett. c), del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1), secondo cui un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio del primo giorno successivo a quello in cui si produce l'evento e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Esse rinviano altresì all'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), e all'art. 7, n. 4, del regolamento CE della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1). Secondo le ricorrenti, occorre applicare tali disposizioni per analogia per fornire un'interpretazione coerente alle disposizioni processuali direttamente pertinenti nella fattispecie.
10 In subordine, le ricorrenti sostengono che, qualora sia accolto il punto di vista difeso dalla [OSCURATO:PERSONA], il loro ricorso dovrebbe essere dichiarato comunque ricevibile, dato che l'errore commesso nel computo dei termini dovrebbe essere qualificato scusabile, a causa dei numerosi elementi che militano a favore del loro sistema di calcolo dei termini di ricorso e delle incertezze relative all'applicazione concreta, nella fattispecie, delle norme sul calcolo dei termini.
Giudizio del Tribunale
11 Ai termini dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. [OSCURATO:PERSONA] specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dalla documentazione del fascicolo per statuire sulla ricevibilità del ricorso senza proseguire il procedimento.
12 Trattandosi nella fattispecie di un ricorso diretto contro un atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 febbraio 2000, si deve ricordare, da un lato, che, ai termini dell'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, «quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione dell'atto, tale termine dev'essere calcolato, ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, lett. a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee».
13 D'altro lato, dall'art. 101, n. 1, dello stesso regolamento di procedura emerge che i termini processuali previsti, in particolare, dal Trattato CE e dal detto regolamento si computano escludendo il giorno nel quale si verifica l'evento a partire dal quale sono calcolati e scadono con lo spirare del giorno che, nell'ultimo mese se il termine considerato è espresso in mesi, ha lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento a partire dal quale i termini devono essere calcolati.
14 Come ha considerato la Corte nella sua sentenza 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 223, punto 7), siffatta disciplina, che esclude dal calcolo dei termini processuali il giorno della data dell'atto che ne costituisce il punto di partenza, intende garantire a ciascuna parte la possibilità di fruire pienamente dei termini. La Corte ne ha concluso che, indipendentemente dall'ora in cui ha avuto luogo la notifica dell'atto di cui trattasi, «il termine comincia a decorrere solo alla fine del giorno della notifica».
15 Si deve considerare che tale criterio è del pari valido per l'interpretazione dell'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, relativo al termine di ricorso che comincia a decorrere dalla pubblicazione dell'atto di cui trattasi. In tale disposizione si ha avuto cura di precisare che il termine di ricorso dev'essere calcolato, ai sensi dell'art. 101, n. 1, lett. a, dello stesso regolamento, «a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione». L'art. 102, n. 1, del detto regolamento accorda quindi al ricorrente quattordici giorni completi oltre al termine di ricorso normale di due mesi e il dies a quo è quindi rinviato al quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di cui trattasi.
16 Trattandosi nella fattispecie del termine di ricorso di due mesi contemplato dall'art. 230, quinto comma, CE, il dies a quo è stato quindi rinviato dal 15 al 29 febbraio 2000, il che procurerebbe alle ricorrenti un termine supplementare di quattordici giorni completi, compresa la giornata del 29 febbraio 2000 fino a mezzanotte.
17 In forza dell'art. 101, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale un termine espresso in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultimo mese, ha lo stesso numero del dies a quo, il termine di ricorso è scaduto con lo spirare del 29 aprile 2000.
18 Il fatto che detta data corrispondesse ad un sabato non ha comportato il rinvio, in applicazione dell'art. 101, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, della scadenza del termine alla fine del giorno lavorativo successivo. Infatti, avendo tutte le ricorrenti sede in Italia, il termine di ricorso è stato aumentato di dieci giorni, in ragione della distanza, in forza del combinato disposto dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e dell'art. 1, terzo trattino, dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte. Orbene, come ha rilevato la Corte nella sua ordinanza 15 maggio 1991, causa C-122/90, Emsland-Stärke/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 9), l'art. 101, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale si applica solo allorché il termine complessivo, incluso il termine in ragione della distanza, scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale (v. anche l'ordinanza del Tribunale 20 novembre 1997, causa T-85/97, Horeca-Wallonie/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2113, punti 25 e 26). [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, tenuto conto di un termine in ragione della distanza di dieci giorni, il termine completo prescritto per la presentazione del loro ricorso è scaduto martedì 9 maggio 2000, a mezzanotte, non figurando tale giorno nell'elenco dei giorni festivi legali stabilito dall'art. 1 dell'allegato I del regolamento di procedura della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 101, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
19 Ne consegue che il ricorso in esame, presentato il 10 maggio 2000, è stato proposto tardivamente.
20 Qualora le ricorrenti neghino la tardività del loro ricorso invocando l'applicazione analogica dei regolamenti nn. 1182/71, 4064/89 e 447/98, è sufficiente rilevare che le disposizioni relative ai termini di ricorso costituiscono una disciplina completa che consente di determinare non solo il dies a quo di tale termine, ma anche il dies ad quem, di modo che non si pone la questione di un'applicazione analogica dei summenzionati regolamenti (v., in tal senso, precitata sentenza Misset/Consiglio, punto 10).
21 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui le ricorrenti si avvalgano anche di un errore scusabile, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la rigorosa applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini processuali risponde all'esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (precitata sentenza Misset/Consiglio, punto 11). Orbene, la normativa relativa ai termini applicabile nella specie non presenta una particolare difficoltà d'interpretazione, di modo che non può essere ammesso un errore scusabile da parte delle ricorrenti, che giustificherebbe una deroga all'applicazione rigorosa della detta normativa.
22 Infine, le ricorrenti non hanno dimostrato e nemmeno invocato l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che avrebbe consentito al Tribunale di derogare al termine di cui trattasi in base all'art. 42, secondo comma, dello statuto CE della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46 dello stesso statuto.
23 Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
24 In tali circostanze non è più necessario statuire sull'istanza d'intervento presentata il 9 ottobre 2000, in particolare, dalla Federazione associazioni imprese distribuzione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Essendo rimaste soccombenti e tenuto conto della domanda della convenuta, le ricorrenti devono essere condannate alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
così provvede:
1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2) Le ricorrenti sopporteranno le spese.