CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ?A_ en ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10164/2019 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:SOCIETA]."), con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambe con studio in Bologna, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia - Romagna il 24 settembre 2018 n. 2248/14/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, COMMal 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modific:azioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 12 gennaio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:SOCIETA].") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia - Romagna il 24 settembre 20:18 n. 2248/14/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'omesso parziale pagamento della TARSU relativa all'anno 2012, con riferimento alla porzione di un complesso immobiliare sito in Bologna alla [OSCURATO:PERSONA] n. 309 e censito in catasto con la particella 221 sub. 5 del folio 21, adibita a pastificio e compresa nella concessione in affitto di un ramo aziendale da parte della "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].", ha accolto l'appello proposto dal Comune di Bologna nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 18 aprile 2014 n. 651/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure (nel senso di rigettare il ricorso originario) sul presupposto che la "[OSCURATO:SOCIETA]." (incorporata medio tempore dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") avesse comunicato al Comune di Bologna (con nota trasmessa il 22 giugno 2012) la cessazione della principale attività di pastificazione e la prosecuzione della residuale attività di molitura (con conseguente riduzione del consumo di acqua ed elettricità) presso i predetti immobili, la cui inutilizzabilità per obsolescenza era stata riconosciuta anche in occasione dell'accordo concluso tra la "[OSCURATO:SOCIETA].", il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna e le organizzazioni sindacali il 2 novembre 2011 (anche ai fini dell'ammissione alla C.1.G.S.). Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il Comune di Bologna si è costituito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo (indicato in ricorso col n. 2), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente accolto dal giudice di secondo grado l'appello dell'ente impositore con motivazione meramente apparente in relazione all'accertamento della prosecuzione della molitura da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." nell'anno 2012 (con ridotto consumo di elettricità) presso gli immobili in questione, senza tener conto che, in realtà, tale attività era stata proseguita nel ramo aziendale di cui la "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]." aveva conservato la disponibilità, mentre la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva cessato ogni attività nel ramo aziendale che le era stato concesso in affitto dalla "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]." per l'esercizio della pastificazione (a causa dell'oggettiva inidoneità degli immobili destinati a tale scopo).2. Con il secondo motivo (indicato in ricorso col n. 3), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente accolto dal giudice di secondo grado l'appello dell'ente impositore con motivazione meramente apparente in relazione alla deduzione dalla residua prosecuzione della molitura negli immobili in questione della soggezione a TARSU con l'aliquota propria dei depositi e non degli stabilimenti industriali. 3. Con il terzo motivo (indicato in ricorso col n. 4), si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente deciso dal giudice di secondo grado di assoggettare a TARSU per l'anno 2012 gli immobili in questione con l'aliquota propria dei "magazzini" e non degli "stabilimenti industriali", ancorché tale domanda fosse stata proposta ex novo dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." soltanto con l'atto di appello, così incorrendo in extra- petizione. 4. Con il quarto motivo (indicato in ricorso col n. 5), si denuncia violazione dell'art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, nonché del regolamento comunale in materia di TARSU e della relativa tariffa in vigore nell'anno 2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli immobili in questione potessero essere assoggettati a TARSU per l'anno 2012 con l'aliquota propria dei "magazzini", ancorché l'atto impositivo avesse applicato nella specie l'aliquota propria degli "stabilimenti industriali". [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente né coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello, esaurendosi nel mero richiamo alla comunicazione trasmessa al Comune di Bologna (per sollecitare l'annullamento dell'atto impositivo in via di autotutela) dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." (prima dell'incorporazione nella "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") il 22 giugno 2012 (il cui testo integrale è stato trascritto alla pagina 24 del ricorso per cassazione, in ossequio al canone dell'autosufficienza), con la quale, peraltro, la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva ulteriormente ribadito al Comune di Bologna (dopo la comunicazione trasmessa il 30 novembre 2011) la cessazione da parte sua della produzione di pasta nel ramo aziendale concessole in affitto dalla "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]." sin dall'anno 2011 e la prosecuzione della produzione di residui destinati ad alimentazione zootecnica da parte della "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].' nel ramo aziendale rimasto nella sua disponibilità. Difatti, secondo la sentenza impugnata: «Risulta agli atti la dichiarazione fornita dalla stes(s)a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 giugno 2012 ed indirizzata al Comune di Bologna (...) ove testualmente la predetta società dichiara che anche nell'anno 2012, oggetto di contestazione si era svolta presso la sede in via di Corticella 309 a Bologna una residuale attività molitoria, con conseguente consumo, anche se ridotto rispetto al passato, di acqua ed energia elettrica. (...) Inoltre, ad avviso del Collegio, soggetto passivo della tassa è chi detiene la materiale dis(p)onibilità dell'immobile tassabile, e pertanto nel caso in esame la società [OSCURATO:SOCIETA], affittuaria del contratto d'affitto del ramo d'azienda». Tuttavia, tale modo di argomentare evidenzia l'incompletezza motivazionale della sentenza impugnata, la quale, oltre a fraintendere il contenuto del documento richiamato, non ha tenuto conto che le attività di pastificazione e di molitura erano esercitate da distinti soggetti (rispettivamente, la "[OSCURATO:SOCIETA]." e la "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].") in autonomi stabilimenti (ancorché costituenti porzioni di un unico complesso immobiliare all'interno della medesima azienda, come si evince anche dalla riproduzione della rappresentazione planimetrica (in scala) alla pagina 5 del ricorso per cassazione) e che, stante la differente destinazione degli immobili, l'attività di molitura era stata separatamente continuata dalla "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]." anche dopo la cessazione dell'attività di pastificazione da parte della "[OSCURATO:SOCIETA].". Dunque, le argomentazioni adoperate dal giudice di appello, in buona sostanza, si rivelano assolutamente insufficienti ed inidonee a rendere conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da quali elementi di convincimento la valutazione afferente sia stata tratta, a fronte delle diverse risultanze del documento menzionato, ragion per cui la sentenza impugnata impinge nel denunciato vizio di apparente motivazione, non raggiungendo la soglia del minimum costituzionale 2. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con conseguente rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia - Romagna (ora alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di s