CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29639/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 28360 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ MARIO, rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] N. 10, ROMA -intimato – avversola sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 5620 /202 2 pubblicata i l 14.9.2022; N. 28360/22R.G. uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 9 . 9 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un magazzino sito in Roma, Via di Sant’Ambrogio n. 18, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] il Condominio di Via della Reginella n. 10 dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che il primo -titolare di unità immobiliare adiacente al proprio magazzino, cui aveva accorpato una porzione in realtà di proprietà del Condominio (ove insistevano molteplici scarichi fognari) – nell’ anno 2005 aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione, che avevano reso impossibile l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto fognario a servizio del proprio magazzino, deliberati dal Condominio nell’anno 2008, con conseguente impossibilità di utilizzo del proprio immobile. L’attrice chiese quindi, previo accertamento dell’occlusione dell’impianto fognario a servizio del wc del proprio magazzino, di condannare i convenuti al ripristino dell’impianto, nonché al risarcimento di tutti i danni. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], contestando le avverse domande, mentre il Condominio rimase contumace. Istruita la causa, anche mediante acquisizione di una relazione di CTU espletata in un procedimento ex art. 1172 c.c. già avviato dal Gammino contro il Condominio,e comunque disposta nuova CTU, l’adito Tribunale, con sentenza del 22.5.2017, accolse parzialmente la domanda, condannando il Gamminoal ripristino dello status quo ante e rigettando nel resto le domande attoree, pure regolando le spese. [OSCURATO:PERSONA] propose dunque appello e, nella resistenza della sola [OSCURATO:PERSONA] (e nella contumacia del Condominio), la Corte d’appello di Roma, N. 28360/22R.G. con sentenza del 14.9.2022, lo accolse, integralmente riformando la prima decisione e rigettando le domande attoree. Osservò la Corte capitolina che, trattandosi di domanda ex art. 2043 c.c., l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, sia sul piano oggettivo, che soggettivo, grava sul preteso danneggiato e che, nella specie, la Pelacani non l’aveva assolto. Infatti, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non risultava provato né il comportamento illecito del Gammino, né il nesso causale tra questo e gli asseriti danni, neppure essendosi trovata traccia del wc a servizio del magazzino, e neanche essendo possibile stabilire fino a quando esso fosse stato in funzione; inoltre, lo scarico che si assumeva danneggiato dal Gamminonon era regolare dal punto di vista amministrativo. Ha pure aggiunto che la prova della condotta illecita del Gammino difettava del tutto, tanto più che la Pelacani era decaduta dalla chiesta prova testimoniale. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art.2043 e 1043 cod. civ., oltre ad omessa ed insufficiente motivazione della sentenza su un fatto decisivo per il giudizio e in ordine ad errore di fatto (art.360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.Si sostiene che l’occlusione del tratto fognario nella proprietà Gamminorisultava dalla CTU raccolta nel diverso giudizio, ed era stata asseverata dal CTU nominato dal Tribunale nel giudizio di primo grado; che N. 28360/22R.G. comunque dagli atti di causa risultava inequivocamente che i locali di essa ricorrente erano dotati di wc e di condotta fognaria; che anche i testi Viscardi e Villa avevano confermato le circostanze dell’occlusione; che l’esistenza del wc risultava da atti pubblici; che l’esistenza dello scarico fognario risultava dal regolamento del Condominio intimato. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.2051 c.c. e in ordine alla ripartizione dell’onere della prova sul fatto costitutivo della domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto condannare il Gammino quale custode dell’impianto fognario a servizio del proprio immobile, ai sensi dell’art. 2051 c.c. 2.1 – Preliminarmente, va rilevato che la produzione documentale effettuata dalla ricorrente con la memoria illustrativa è inammissibile, perché anzitutto tardiva, in relazione al termine fissato dal l’art. 372 c.p.c. ; in secondo luogo, perché una simile produzione non è consentita dalla stessa disposizione, in quanto non diretta a sostegno dell’ammissibilità del ricorso, ma a provarne la fondatezza. Va pure evidenziato che, con la memoria, la ricorrente introduce argomenti e questioni non contenutenel ricorso, a partire dalla rubrica del primo motivo, ma inammissibilmente, noto essendo che la memoria “non può integrare i motivi delricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire edillustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introdut tivo del giudizio di legittimità, con il quale siesaurisce il relativo diritto di impugnazione” (così, ex multis, Cass. n. 8949/2023). N. 28360/22R.G. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è palesemente inammissibile. A parte l’incomprensibile riferimento, in rubrica, all’art. 1043 c.c., e la denuncia del vizio motivazionale in guisa non più consentita dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., a far data dalla riforma operatane nel 2012, il mezzo non si soffermaaffatto su quaestiones iuris , ma si risolve in una lunga dissertazione sulla sussistenza di elementi istruttori che il giudice d’appello, al contrario di quello di primo grado, non avrebbe preso in considerazione, onde ritenere sussistente la prova del fatto colposo imputabile al Gammino. Tuttavia, il motivo –pur a prescindere dalla normativa che si assume violata e dai profili specificamente rubricati, in essi compreso il preteso “errore di fatto” (che, di regola, giustifica la revocazione ex art. 395 n. 4, c.p.c., non certo il ricorso per cassazione) – non rispetta comunque i criteri che, sul tema della valutazione dei mezzi istruttori e sulla stessa loro selezione demandata al giudice di merito, sono stati segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020 (e successiva giurisprudenza conforme), che ha precisato i limiti di giustiziabilità della violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. in questa sede di legittimità, limiti che il mezzo in esame non rispetta. 4.1 –Il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Anzitutto, la ricorrente discute di una pretesa mancata applicazione dell’art.2051 c.c., quando invece sia il Tribunale, sia la Corte d’appello, ha nno chiaramente delibato la sola azione per responsabilità aquiliana tout court, ex art. 2043 c.c., proposta dalla Pelacani. Il mezzo, dunque, introduce un tema d’indagine mai prima affrontato, perché afferente ad una azione diversa e di cui, da quanto risulta dagli atti N. 28360/22R.G. legittimamente consultabili da questa Corte, nel giudizio di merito non s’è mai discusso. In ogni caso, sia che la vicenda sia sussunta nell’ambito dell’art. 2043, sia che lo sia nell’ambito dell’art. 2051 c.c., resta il fatto che difetta la prova del nesso di causalità tra la condotta imputata al Gammino (o alla res dallo stesso custodita) e i danni lamentati dalla Pelacani, il cui onere non può che comunque gravare sulla pretesa danneggiata (quanto alla responsabilità da custodia, in particolare, v. per tutte Cass. n. 8346/2024). Il relativo accertamento fattuale operato dal giudice di merito , al quale la valutazione è riservata, non è stato adeguatamente censurato in questa sede, donde l’inammissibilità anche per tal verso. 5.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto in relazione all’intimato, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione delricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di N. 28360/22R.G. contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello ste