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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01028/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile in grado di appello. udito il difensore Il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del primo motivo con rinuncia al secondo motivo con rinvio al giudice civile in grado di appello ; deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] chiede la conferma della sentenza impugnata. 2 1S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, riformando la pronuncia emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto i predetti dal reato di bancarotta per distrazione di cui all'art. 216, c. 1, n. 1,

I. fall. perché il fatto non costituisce reato.

1.1. In qualità di legali rappresentanti delle [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, in primo grado, quali concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] (condannato non appellante), legale rappresentante della Promosystem s.r.I., dichiarata fallita il 28.2.2006, per avere distratto beni di tale società costituenti l'azienda - fatta eccezione per quelli di cui alla fattura n. 330 del 20.11.2004 a [OSCURATO:SOCIETA]. di Perugia - spostandoli nelle [OSCURATO:PERSONA], cagionando un danno di rilevante gravità.

2. Avverso la sentenza d'appello la curatela fallimentare, già costituita parte civile e munita di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo si censura la motivazione della sentenza gravata, per essere la stessa soltanto apparente, frutto di un integrale ed arbitrario richiamo all'atto di appello.

Più specificamente, la Corte territoriale manca di confrontare le tesi espresse nell'appello con la lettura alternativa di molteplici e complessi dati istruttori fornita dalla sentenza di primo grado, dimostrativa dell'utilizzo dei beni di Promosystem all'interno del nuovo capannone delle [OSCURATO:PERSONA], preferendo la tesi difensiva e limitandosi a richiamarne il contenuto, definendolo "una corretta lettura dei dati processuali".

Si deduce altresì il travisamento della prova per omissione, avendo la Corte territoriale trascurato l'analisi di diversi elementi probatori esaminati singolarmente dalla sentenza di primo grado (indicati alle pagine 13-16 del ricorso), il cui esame avrebbe invece sovvertito il percorso motivazionale della sentenza di appello.

Da ultimo, si deduce un ulteriore travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che "nessuna difficoltà è sorta per la curatela per il recupero dei beni", essendo ciò contrastante con quanto affermato dal curatore - peraltro senza smentita da parte della difesa degli imputati - in merito all'impossibilità di rintracciare i beni costituenti l'azienda della fallita.

2.2. Con il secondo motivo si censura l'inammissibilità dell'appello incidentale della parte civile, dichiarata dalla Corte di Appello sul presupposto che esso dovesse essere proposto nelle forme dell'appello principale e che risultasse, pertanto, tardivo.

Sul punto, si osserva che l'assenza, nella motivazione della sentenza emessa dal Tribunale, di un punto specificamente inerente al mancato accoglimento della richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale, formulata dalla parte civile, fa ritenere che la stessa sentenza sia composta di un unico punto riguardante le statuizioni civili e consistente nella condanna degli imputati al risarcimento dei danni.

L'appello principale proposto dalla difesa degli imputati, pertanto, impugna l'unico punto della sentenza inerente alle statuizioni civili, così come l'appello incidentale della parte civile impugna lo stesso punto con riferimento specifico al rigetto della richiesta di condanna al pagamento della provvisionale.

Inoltre, in ossequio ad un recente orientamento di legittimità in base al quale l'appello incidentale può investire, oltre ai medesimi punti censurati con quello principale, quelli con essi essenzialmente connessi, si osserva come tale connessione sussista nella specie tra la richiesta di condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale e quella alla condanna al risarcimento dei danni, ciò evincendosi, da un lato, dal fatto che sia la condanna alla provvisionale che quella al risarcimento dei danni sono ricomprese all'interno della medesima disposizione di legge (art. 539 c.p.), dall'altro, dal fine sotteso ad entrambe, che è il medesimo e consiste nell'obbligo risarcitorio dell'imputato per il reato commesso.

3. È pervenuta memoria difensiva nell'interesse degli imputati, con cui si deduce innanzitutto la mancanza di procura speciale da parte del difensore della parte civile impugnante; indi si afferma che in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata non è apparente e che la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] è diversa da quella del Maini, amministratore della fallita, anche perché essi non essendo intranei alla società non potevano sapere che i bilanci societari erano stati "abbelliti". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere conseguentemente accolto.

1.1. Preliminarmente va dato atto della manifesta infondatezza dell'assunto della difesa degli imputati in ordine alla carenza di legittimazione processuale della parte civile impugnante.

Invero, negli atti si rinviene la procura speciale conferita al difensore di parte civile con riferimento ad ogni stato e grado del processo.

Tale locuzione è, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, pacificamente espressiva della volontà di conferire anche il potere di impugnazione (cfr., tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 33369 del 25/06/2008 Rv. 241392, che ha affermato che in tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di efficacia della procura speciale soltanto per un determinato grado del processo, stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata da una volontà diversa espressa nell'atto.

In motivazione, si è affermato che la manifestazione di tale volontà sussiste nel caso di richiamo globale ad "ogni grado di giudizio", mentre deve essere esclusa nel caso di procura contenente il semplice riferimento ad "ogni facoltà di legge", riferimento che, in assenza di ulteriori specificazioni, deve essere riportato al solo grado di giudizio in cui il conferimento è stato operato).

Peraltro, in alcune pronunzie di questa Corte si è anche ritenuto che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere (Sez. 6, Sentenza n. 31362 del 08/05/2018, Rv. 273436, che ha ritenuto idonea la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado).

Né può trascurarsi quanto precisato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la limitazione di efficacia "per un solo grado del processo" della procura speciale, di cui all'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., riguarda soltanto il mandato alle liti, mentre la procura speciale per il compimento di singoli atti, contemplata dagli artt. 122 e 76, comma primo, cod. proc. pen., ha effetti di natura sostanziale che permangono fino all'espletamento dell'incarico, secondo le regole generali del mandato; ne consegue che è legittimato a proporre impugnazione il difensore e procuratore speciale della parte civiJe anche se la procura rilasciata ex art. 122 cod. proc. pen. non fa alcuna menzione dei successivi atti del giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 30951 del 15/06/2016, Rv. 267379; in senso conforme: n. 40275 del 2006 rv. 235393 - 01, n. 1289 del 2013 rv. 259019 - 01, n. 35535 del 2013 rv. 256368 - 01, n. 1286 del 2014 rv. 258417 - 01, n. 2899 del 2014 rv. 258332 - 01).

1.2. Quanto al primo motivo, va osservato che questa Corte ha ormai da tempo chiarito che, in tema di motivazione della sentenza, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, nella specie riformandone la decisione di condanna e pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello eventualmente ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (ex plunmis, Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, P.G. in proc.

Ricotta, Rv. 258005; Sez. 5, Sentenza n. 21008 del 06/05/2014, P.G. e P.C. in proc.

Barzaghi e altri, Rv. 260582 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc.

C., Rv. 270149 - 01: Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404 - 01).

Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), che ha stabilito l'obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato.

Il principio così elaborato assume carattere generale e, mutatis mutandis, non può non trovare applicazione anche nella ipotesi inversa: quella in cui, in grado di appello, intervenga assoluzione, in radicale riforma della sentenza di condanna pronunziata dal primo giudice.

In tal senso, recenti pronunce di questa Corte, anche a Sezioni Unite ( cfr. Sez.

U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430, che ha affermato che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva) hanno confermato la tendenza al superamento del principio che escludeva, nell' ipotesi assolutoria, l'obbligo del secondo giudicante ad una motivazione cd. rafforzata, ivi non venendo in rilievo il principio del superamento del "ragionevole dubbio", sussistente, invece, nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 46455 del 17/02/2017, Pg e pc in proc.

M, Rv. 271110), ritenendo la fonte di tale obbligo motivazionale non tanto l'epilogo decisorio in malam partem, piuttosto il fatto che, in generale, è necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con le fonti di prova (Sez. 5, Sentenza n. 21008 del 06/05/2014, P.G. e P.C. in proc.

Barzaghi e altri.

P, Rv. 260582; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc.

C., Rv. 270149; Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404).

Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame, dunque, deve fondarsi non su una semplice divergenza di apprezzamento tra giudici "orizzontalmente" proiettati verso un — reciprocamente autonomo — sindacato dello stesso materiale di prova, ma sul ben diverso versante di un supposto "errore" di giudizio che l'organo della impugnazione reputi di "addebitare" al giudice di primo grado, alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema di giudizio che è stato devoluto.

Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, infatti, sostituirsi, sic et simpliciter, la altrettanto plausibile — ma diversa — ricostruzione operata in sede di impugnazione (ove così fosse, infatti, il giudizio di appello sarebbe null'altro che un mero doppione del giudizio di primo grado, per di più a "schema libero"), giacché, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, è necessario uno sviluppo argomentativo che ne metta in luce le carenze o le aporie che giustificano un diverso approdo sui singoli "contenuti" che hanno formato oggetto dei motivi di appello.

La sentenza di appello, in definitiva, ove pervenga ad una riforma (specie se radicale, come nella specie) di quella di primo grado, deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice, e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, , con la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità poste a base della sentenza appellata.

Ebbene, nella specie, lungi dal porre in risalto specifici vizi o carenze, come si vedrà nel prosieguo, i giudici dell'appello hanno del tutto trascurato le argomentazioni della sentenza di primo grado, pervenendo ad una diversa soluzione della vicenda processuale sulla base di un acritico richiamo delle deduzioni poste dalla difesa in appello, limitandosi a definire "corretta" la lettura delle risultanze probatorie ivi proposta.

Come evidenziato dalla parte civile ricorrente, la Corte di Appello attraverso lo schema argomentativo proprio della motivazione per relationem, generalmente ammesso, e a determinate condizioni, rispetto alla motivazione di altro giudice, finisce con l'affidare, per intero, la descrizione del percorso di analisi dei singoli elementi probatori sottoposti al suo esame a quanto devoluto con l'atto di appello, omettendo ogni considerazione in ordine ai ben altri elementi di prova messi in luce nella sentenza di primo grado nell'ambito di una ben più complessa e complessiva ricostruzione dei fatti in essa operata, nonchè qualsiasi valutazione della inferenza giuridica che da tale analisi critica si dovesse far derivare in termini di sussistenza o meno del reato in esame.A tal proposito, ritiene utile il Collegio rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno enucleato i requisiti necessari affinché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che, perché possa ritenersi tale, la motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. Sez.

U del 21/06/2000, n.17 Primavera, Rv. 216664).

Non è pertanto sufficiente il mero richiamo tout court di un legittimo atto del procedimento, nella cui categoria non vi sono ragioni per escludere l'atto di appello dell'imputato, ma è necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nell'atto richiamato per relationem e, dunque, ne dimostri una motivata adesione, di cui è tenuto a lasciare traccia visibile nel provvedimento.

L'ampiezza di detto richiamo, in altri termini, deve essere proporzionata alle concrete esigenze motivazionali nell'ambito delle finalità che la legge attribuisce alla motivazione quale strumento di trasparenza e controllabilità della decisione che non esaurisce la propria funzione all'interno delle relazioni tra le parti processuali (Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, P.M. in proc.

C. e altri, Rv. 246465).

Considerando, ora, le implicazioni del quadro di principi sinora prospettato in relazione alla concreta disamina della vicenda oggetto della regiudicanda, deve rilevarsi come la Corte territoriale, nel privilegiare l'epilogo assolutorio mediante un acritico richiamo all'atto di appello dell'imputato, operato quindi in violazione dei principi che governano la motivazione per relationem, è per di più venuta meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello nelle evenienze procedimentali dianzi indicate.

Più specificamente, la Corte territoriale manca di confrontarsi, evidenziandone l'inconferenza, la contraddittorietà o l'insufficienza, con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice, che aveva ritenuto dimostrato, sulla base di plurimi elementi probatori di natura documentale e testimoniale, che presso il nuovo capannone della [OSCURATO:PERSONA], il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato ad esercitare l'attività di produzione delle scaffalatura che già esercitava sotto le insegne della fallita Promosystem, utilizzando le medesime maestranze, lo stesso catalogo prodotti e le stesse macchine operatrici e, per l'effetto, la responsabilità dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali concorrenti estranei del predetto nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; ciò, attraverso un richiamo all'opposta tesi prospettata nell'atto di appello dagli imputati e compiutamente respinta dal primo giudice, riferita al ricovero, per mere ragioni di cortesia da parte dei ricorrenti, dei beni strumentali e delle macchine operatrici di Promosystem nel cortile antistante l'unità produttiva di recente acquisizione, tesi che il giudice di appello si è limitato a condividere acriticamente definendola una "corretta lettura dei dati processuali".

Nelle argomentazioni sinora svolte è evidente che debbano ritenersi assorbite le censure prospettate dal ricorrente con riferimento al travisamento della prova per omissione, avendo la sentenza impugnata, mediante una motivazione nella sostanza solo apparente, in definitiva, trascurato la totalità degli elementi probatori esaminati e ritenuti decisivi dalla sentenza di primo grado ai fini della responsabilità dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, il succinto incedere argomentativo della Corte territoriale si appalesa insufficiente, non avendo fornito alcuna chiara e certa confutazione del convincimento del primo giudice, ed impone l'annullamento della sentenza gravata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

1.3. Anche il secondo motivo è fondato.

A tal proposito si osserva che l'impugnazione dell'imputato, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574 comma 4 c.p.p., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato (impedendone la parziale irrevocabilità).

Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è legittimo l'appello incidentale proposto dalla parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile, in quanto la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta logicamente collegata ai capi ed ai punti relativi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oggetto dell'impugnazione principale, dalla eventuale modifica dei quali, pertanto, la parte civile acquiescente ben potrebbe subire una diretta ed immediata influenza negativa ( cfr. Sez. 4, Sentenza n. 26166 del 19/05/2016, fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello che, nel rigettare l'appello degli imputati che contestavano l'affermazione di responsabilità, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo una provvisionale alla parte civile, in accoglimento parziale dell'appello incidentale della stessa; nonché Sez. 4, sent. n. 17560 del 27/7/2010, Garbetti, Rv. 247322 e Sez. 3, sent. n. 10308 del 3/8/1999, Protti, Rv 214271).

Di tale principio, pertanto, non ha fatto buon governo la Corte territoriale, laddove ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale con il quale la parte civile ha richiesto la condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale, richiesta che, secondo quanto afferma la stessa corte territoriale, era stata formulata in primo grado ma non considerata dal tribunale (che si era limitato ad affermare che il risarcimento del danno andava rimesso alla liquidazione del giudice civile in ragione della presenza di un provvedimento civile non ancora irrevocabile, che avrebbe potenzialmente assorbito larga parte del risarcimento spettante alla curatela ).

In ossequio agli insegnamenti richiamati, dall'impugnazione da parte degli imputati dei capi e dei punti della sentenza di primo grado relativi all'affermazione della penale responsabilità discende(va) l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla curatela, la cui valutazione va parimenti rimessa al giudice civile.

2. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza gravata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile in grado di appello. udito il difensore Il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del primo motivo con rinuncia al secondo motivo con rinvio al giudice civile in grado di appello ; deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] chiede la conferma della sentenza impugnata. 2 1S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, riformando la pronuncia emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto i predetti dal reato di bancarotta per distrazione di cui all'art. 216, c. 1, n. 1, I. fall. perché il fatto non costituisce reato. 1.1. In qualità di legali rappresentanti delle [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, in primo grado, quali concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] (condannato non appellante), legale rappresentante della Promosystem s.r.I., dichiarata fallita il 28.2.2006, per avere distratto beni di tale società costituenti l'azienda - fatta eccezione per quelli di cui alla fattura n. 330 del 20.11.2004 a [OSCURATO:SOCIETA]. di Perugia - spostandoli nelle [OSCURATO:PERSONA], cagionando un danno di rilevante gravità. 2. Avverso la sentenza d'appello la curatela fallimentare, già costituita parte civile e munita di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo si censura la motivazione della sentenza gravata, per essere la stessa soltanto apparente, frutto di un integrale ed arbitrario richiamo all'atto di appello. Più specificamente, la Corte territoriale manca di confrontare le tesi espresse nell'appello con la lettura alternativa di molteplici e complessi dati istruttori fornita dalla sentenza di primo grado, dimostrativa dell'utilizzo dei beni di Promosystem all'interno del nuovo capannone delle [OSCURATO:PERSONA], preferendo la tesi difensiva e limitandosi a richiamarne il contenuto, definendolo "una corretta lettura dei dati processuali". Si deduce altresì il travisamento della prova per omissione, avendo la Corte territoriale trascurato l'analisi di diversi elementi probatori esaminati singolarmente dalla sentenza di primo grado (indicati alle pagine 13-16 del ricorso), il cui esame avrebbe invece sovvertito il percorso motivazionale della sentenza di appello. Da ultimo, si deduce un ulteriore travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che "nessuna difficoltà è sorta per la curatela per il recupero dei beni", essendo ciò contrastante con quanto affermato dal curatore - peraltro senza smentita da parte della difesa degli imputati - in merito all'impossibilità di rintracciare i beni costituenti l'azienda della fallita. 2.2. Con il secondo motivo si censura l'inammissibilità dell'appello incidentale della parte civile, dichiarata dalla Corte di Appello sul presupposto che esso dovesse essere proposto nelle forme dell'appello principale e che risultasse, pertanto, tardivo. Sul punto, si osserva che l'assenza, nella motivazione della sentenza emessa dal Tribunale, di un punto specificamente inerente al mancato accoglimento della richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale, formulata dalla parte civile, fa ritenere che la stessa sentenza sia composta di un unico punto riguardante le statuizioni civili e consistente nella condanna degli imputati al risarcimento dei danni. L'appello principale proposto dalla difesa degli imputati, pertanto, impugna l'unico punto della sentenza inerente alle statuizioni civili, così come l'appello incidentale della parte civile impugna lo stesso punto con riferimento specifico al rigetto della richiesta di condanna al pagamento della provvisionale. Inoltre, in ossequio ad un recente orientamento di legittimità in base al quale l'appello incidentale può investire, oltre ai medesimi punti censurati con quello principale, quelli con essi essenzialmente connessi, si osserva come tale connessione sussista nella specie tra la richiesta di condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale e quella alla condanna al risarcimento dei danni, ciò evincendosi, da un lato, dal fatto che sia la condanna alla provvisionale che quella al risarcimento dei danni sono ricomprese all'interno della medesima disposizione di legge (art. 539 c.p.), dall'altro, dal fine sotteso ad entrambe, che è il medesimo e consiste nell'obbligo risarcitorio dell'imputato per il reato commesso. 3. È pervenuta memoria difensiva nell'interesse degli imputati, con cui si deduce innanzitutto la mancanza di procura speciale da parte del difensore della parte civile impugnante; indi si afferma che in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata non è apparente e che la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] è diversa da quella del Maini, amministratore della fallita, anche perché essi non essendo intranei alla società non potevano sapere che i bilanci societari erano stati "abbelliti". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere conseguentemente accolto. 1.1. Preliminarmente va dato atto della manifesta infondatezza dell'assunto della difesa degli imputati in ordine alla carenza di legittimazione processuale della parte civile impugnante. Invero, negli atti si rinviene la procura speciale conferita al difensore di parte civile con riferimento ad ogni stato e grado del processo. Tale locuzione è, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, pacificamente espressiva della volontà di conferire anche il potere di impugnazione (cfr., tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 33369 del 25/06/2008 Rv. 241392, che ha affermato che in tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di efficacia della procura speciale soltanto per un determinato grado del processo, stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata da una volontà diversa espressa nell'atto. In motivazione, si è affermato che la manifestazione di tale volontà sussiste nel caso di richiamo globale ad "ogni grado di giudizio", mentre deve essere esclusa nel caso di procura contenente il semplice riferimento ad "ogni facoltà di legge", riferimento che, in assenza di ulteriori specificazioni, deve essere riportato al solo grado di giudizio in cui il conferimento è stato operato). Peraltro, in alcune pronunzie di questa Corte si è anche ritenuto che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere (Sez. 6, Sentenza n. 31362 del 08/05/2018, Rv. 273436, che ha ritenuto idonea la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado). Né può trascurarsi quanto precisato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la limitazione di efficacia "per un solo grado del processo" della procura speciale, di cui all'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., riguarda soltanto il mandato alle liti, mentre la procura speciale per il compimento di singoli atti, contemplata dagli artt. 122 e 76, comma primo, cod. proc. pen., ha effetti di natura sostanziale che permangono fino all'espletamento dell'incarico, secondo le regole generali del mandato; ne consegue che è legittimato a proporre impugnazione il difensore e procuratore speciale della parte civiJe anche se la procura rilasciata ex art. 122 cod. proc. pen. non fa alcuna menzione dei successivi atti del giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 30951 del 15/06/2016, Rv. 267379; in senso conforme: n. 40275 del 2006 rv. 235393 - 01, n. 1289 del 2013 rv. 259019 - 01, n. 35535 del 2013 rv. 256368 - 01, n. 1286 del 2014 rv. 258417 - 01, n. 2899 del 2014 rv. 258332 - 01). 1.2. Quanto al primo motivo, va osservato che questa Corte ha ormai da tempo chiarito che, in tema di motivazione della sentenza, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, nella specie riformandone la decisione di condanna e pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello eventualmente ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (ex plunmis, Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, P.G. in proc. Ricotta, Rv. 258005; Sez. 5, Sentenza n. 21008 del 06/05/2014, P.G. e P.C. in proc. Barzaghi e altri, Rv. 260582 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc. C., Rv. 270149 - 01: Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404 - 01). Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), che ha stabilito l'obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato. Il principio così elaborato assume carattere generale e, mutatis mutandis, non può non trovare applicazione anche nella ipotesi inversa: quella in cui, in grado di appello, intervenga assoluzione, in radicale riforma della sentenza di condanna pronunziata dal primo giudice. In tal senso, recenti pronunce di questa Corte, anche a Sezioni Unite ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430, che ha affermato che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva) hanno confermato la tendenza al superamento del principio che escludeva, nell' ipotesi assolutoria, l'obbligo del secondo giudicante ad una motivazione cd. rafforzata, ivi non venendo in rilievo il principio del superamento del "ragionevole dubbio", sussistente, invece, nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 46455 del 17/02/2017, Pg e pc in proc. M, Rv. 271110), ritenendo la fonte di tale obbligo motivazionale non tanto l'epilogo decisorio in malam partem, piuttosto il fatto che, in generale, è necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con le fonti di prova (Sez. 5, Sentenza n. 21008 del 06/05/2014, P.G. e P.C. in proc. Barzaghi e altri. P, Rv. 260582; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc. C., Rv. 270149; Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404). Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame, dunque, deve fondarsi non su una semplice divergenza di apprezzamento tra giudici "orizzontalmente" proiettati verso un — reciprocamente autonomo — sindacato dello stesso materiale di prova, ma sul ben diverso versante di un supposto "errore" di giudizio che l'organo della impugnazione reputi di "addebitare" al giudice di primo grado, alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema di giudizio che è stato devoluto. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, infatti, sostituirsi, sic et simpliciter, la altrettanto plausibile — ma diversa — ricostruzione operata in sede di impugnazione (ove così fosse, infatti, il giudizio di appello sarebbe null'altro che un mero doppione del giudizio di primo grado, per di più a "schema libero"), giacché, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, è necessario uno sviluppo argomentativo che ne metta in luce le carenze o le aporie che giustificano un diverso approdo sui singoli "contenuti" che hanno formato oggetto dei motivi di appello. La sentenza di appello, in definitiva, ove pervenga ad una riforma (specie se radicale, come nella specie) di quella di primo grado, deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice, e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, , con la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità poste a base della sentenza appellata. Ebbene, nella specie, lungi dal porre in risalto specifici vizi o carenze, come si vedrà nel prosieguo, i giudici dell'appello hanno del tutto trascurato le argomentazioni della sentenza di primo grado, pervenendo ad una diversa soluzione della vicenda processuale sulla base di un acritico richiamo delle deduzioni poste dalla difesa in appello, limitandosi a definire "corretta" la lettura delle risultanze probatorie ivi proposta. Come evidenziato dalla parte civile ricorrente, la Corte di Appello attraverso lo schema argomentativo proprio della motivazione per relationem, generalmente ammesso, e a determinate condizioni, rispetto alla motivazione di altro giudice, finisce con l'affidare, per intero, la descrizione del percorso di analisi dei singoli elementi probatori sottoposti al suo esame a quanto devoluto con l'atto di appello, omettendo ogni considerazione in ordine ai ben altri elementi di prova messi in luce nella sentenza di primo grado nell'ambito di una ben più complessa e complessiva ricostruzione dei fatti in essa operata, nonchè qualsiasi valutazione della inferenza giuridica che da tale analisi critica si dovesse far derivare in termini di sussistenza o meno del reato in esame.A tal proposito, ritiene utile il Collegio rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno enucleato i requisiti necessari affinché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che, perché possa ritenersi tale, la motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. Sez. U del 21/06/2000, n.17 Primavera, Rv. 216664). Non è pertanto sufficiente il mero richiamo tout court di un legittimo atto del procedimento, nella cui categoria non vi sono ragioni per escludere l'atto di appello dell'imputato, ma è necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nell'atto richiamato per relationem e, dunque, ne dimostri una motivata adesione, di cui è tenuto a lasciare traccia visibile nel provvedimento. L'ampiezza di detto richiamo, in altri termini, deve essere proporzionata alle concrete esigenze motivazionali nell'ambito delle finalità che la legge attribuisce alla motivazione quale strumento di trasparenza e controllabilità della decisione che non esaurisce la propria funzione all'interno delle relazioni tra le parti processuali (Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, P.M. in proc. C. e altri, Rv. 246465). Considerando, ora, le implicazioni del quadro di principi sinora prospettato in relazione alla concreta disamina della vicenda oggetto della regiudicanda, deve rilevarsi come la Corte territoriale, nel privilegiare l'epilogo assolutorio mediante un acritico richiamo all'atto di appello dell'imputato, operato quindi in violazione dei principi che governano la motivazione per relationem, è per di più venuta meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello nelle evenienze procedimentali dianzi indicate. Più specificamente, la Corte territoriale manca di confrontarsi, evidenziandone l'inconferenza, la contraddittorietà o l'insufficienza, con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice, che aveva ritenuto dimostrato, sulla base di plurimi elementi probatori di natura documentale e testimoniale, che presso il nuovo capannone della [OSCURATO:PERSONA], il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato ad esercitare l'attività di produzione delle scaffalatura che già esercitava sotto le insegne della fallita Promosystem, utilizzando le medesime maestranze, lo stesso catalogo prodotti e le stesse macchine operatrici e, per l'effetto, la responsabilità dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali concorrenti estranei del predetto nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; ciò, attraverso un richiamo all'opposta tesi prospettata nell'atto di appello dagli imputati e compiutamente respinta dal primo giudice, riferita al ricovero, per mere ragioni di cortesia da parte dei ricorrenti, dei beni strumentali e delle macchine operatrici di Promosystem nel cortile antistante l'unità produttiva di recente acquisizione, tesi che il giudice di appello si è limitato a condividere acriticamente definendola una "corretta lettura dei dati processuali". Nelle argomentazioni sinora svolte è evidente che debbano ritenersi assorbite le censure prospettate dal ricorrente con riferimento al travisamento della prova per omissione, avendo la sentenza impugnata, mediante una motivazione nella sostanza solo apparente, in definitiva, trascurato la totalità degli elementi probatori esaminati e ritenuti decisivi dalla sentenza di primo grado ai fini della responsabilità dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, il succinto incedere argomentativo della Corte territoriale si appalesa insufficiente, non avendo fornito alcuna chiara e certa confutazione del convincimento del primo giudice, ed impone l'annullamento della sentenza gravata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. 1.3. Anche il secondo motivo è fondato. A tal proposito si osserva che l'impugnazione dell'imputato, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574 comma 4 c.p.p., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato (impedendone la parziale irrevocabilità). Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è legittimo l'appello incidentale proposto dalla parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile, in quanto la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta logicamente collegata ai capi ed ai punti relativi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oggetto dell'impugnazione principale, dalla eventuale modifica dei quali, pertanto, la parte civile acquiescente ben potrebbe subire una diretta ed immediata influenza negativa ( cfr. Sez. 4, Sentenza n. 26166 del 19/05/2016, fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello che, nel rigettare l'appello degli imputati che contestavano l'affermazione di responsabilità, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo una provvisionale alla parte civile, in accoglimento parziale dell'appello incidentale della stessa; nonché Sez. 4, sent. n. 17560 del 27/7/2010, Garbetti, Rv. 247322 e Sez. 3, sent. n. 10308 del 3/8/1999, Protti, Rv 214271). Di tale principio, pertanto, non ha fatto buon governo la Corte territoriale, laddove ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale con il quale la parte civile ha richiesto la condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale, richiesta che, secondo quanto afferma la stessa corte territoriale, era stata formulata in primo grado ma non considerata dal tribunale (che si era limitato ad affermare che il risarcimento del danno andava rimesso alla liquidazione del giudice civile in ragione della presenza di un provvedimento civile non ancora irrevocabile, che avrebbe potenzialmente assorbito larga parte del risarcimento spettante alla curatela ). In ossequio agli insegnamenti richiamati, dall'impugnazione da parte degli imputati dei capi e dei punti della sentenza di primo grado relativi all'affermazione della penale responsabilità discende(va) l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla curatela, la cui valutazione va parimenti rimessa al giudice civile. 2. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza gravata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appe
Sentenza Cassazione n. 01028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris