CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16518/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oli del 12/9/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSilvia Salvadori, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 12.9.2025, il G.i.p. del Tribunale di Napoli haprovveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con le seguenti duesentenze di condanna irrevocabili: 1) sentenza della Corte di assise d’appello di Napoli del17.2.2022 (irrevocabile il 24.11.2023); 2) sentenza della Corte d’assise d’appello di Napolidell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il 12.1.2022).Nell’ordinanza si premette che, con le suindicate sentenze, [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato per due omicidi, entrambi aggravati dalla finalità di agevolare il clan omonimo dicui è esponente apicale.Il G.i.p. ritiene che le circostanze emerse dalla lettura delle sentenze non consentano diravvisare l'unicità dell'origine ideativa e volitiva dei delitti, i quali, pur accomunati dal fatto diessere maturati all'interno dello stesso contesto criminale, appaiono invece originati,ciascuno, da una distinta situazione contingente e, quindi, riconducibili piuttosto ad unaabitualità nel reato. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato nell'arco di trent'anni plurimecondanne, tutte per reati gravi riconducibili al contesto mafioso, ma la circostanza, di per séconsiderata e in assenza di elementi ulteriori, non può giustificare l'applicazione dellacontinuazione.A questo proposito, l'unico elemento allegato dalla difesa sarebbe la riconducibilitàdelle condotte al medesimo obiettivo costituito dalla eliminazione degli esponenti del clanRinaldi, avverso ai [OSCURATO:PERSONA].Viceversa, sia la distanza temporale tra i fatti, avvenuti a distanza di quasi cinque annil'uno dall'altro, sia la circostanza rappresentata dal pubblico ministero secondo cui le vittimenon erano soggetti stabilmente legati al clan [OSCURATO:PERSONA] ma solo sospettati di averlo appoggiato,depongono nel senso dell'autonomia delle due iniziative delittuose, maturate in momentidiversi della vita criminale del clan [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dicomma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen.Il ricorso premette che la difesa aveva depositato in sede esecutiva altre sentenze, inparticolare quelle relative agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avvenuti il 28e il 29 marzo 1996, al fine di provare l'origine dei delitti commessi da [OSCURATO:PERSONA].Il G.i.p. ha escluso la sussistenza della continuazione con una motivazione apparente,illogica e contraddittoria, senza illustrarne le concrete ragioni e senza valutare i riferimenticontenuti nell'istanza difensiva e nei provvedimenti giurisdizionali prodotti.Nella motivazione non è compiuta alcuna valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia riportate nelle sentenze depositate, in relazione alla prospettazionedifensiva dell'esistenza di un generico programma in capo a [OSCURATO:PERSONA] dieliminare in maniera indiscriminata gli appartenenti alla organizzazione criminale avversa.Dalle sentenze in questione, emerge che i giudici abbiano rilevato un’insanabilecontrapposizione tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA] e che questo antagonismo siasfociato in un vero e proprio conflitto armato, costellato da numerosi omicidi. Piùprecisamente, le due sentenze di condanna per omicidio allegate dalla difesa hannoevidenziato che gli agguati si inserissero in una faida di camorra, nel contesto della qualeera ricostruita la creazione di un'alleanza tra clan, fra i quali quello dei [OSCURATO:PERSONA], il cuiscopo era quello di ripulire [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio dal clan dei [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto,peraltro, rileva anche che i [OSCURATO:PERSONA] fossero ritenuti responsabili dell’omicidio di SalvatoreMazzarella e di altri uomini del clan. Di conseguenza, i [OSCURATO:PERSONA] intrapresero la strada diuna rappresaglia sistematica, tanto che le sentenze affermano l'esistenza di una lunga esanguinosa faida tra i due clan e la riconducibilità a tale contrapposizione anche dei dueomicidi oggetto delle sentenze dell'istanza difensiva.La sentenza irrevocabile il 24.11.2023, relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA],riconduce espressamente il fatto all’atavico contrasto tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan Rinaldiper il controllo del territorio, in particolare della zona situata a ridosso di piazza Garibaldi,dando atto che ciò risulta anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Inparticolare, si individua il movente dell'omicidio in una ritorsione verso il clan [OSCURATO:PERSONA], perconto del quale [OSCURATO:PERSONA] era sospettato di segnalare la presenza sul territorio di personeappartenenti ai gruppi rivali. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione, tuttavia, omette divalutare gli elementi che si evincono dal provvedimento giurisdizionale.Anche nell’altra sentenza relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si afferma chel'omicidio è riconducibile alla strategia del clan [OSCURATO:PERSONA] di eliminazione di affiliati al clanrivale [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, si fa espresso riferimento all'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan inquestione, specificando che egli abbia anche preso parte all'omicidio di tale SalvatoreD'Ambrosio, appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA], e così smentendosi la circostanzarappresentata dal pubblico ministero, fatta propria dal giudice dell'esecuzione, secondo cui levittime degli omicidi non fossero soggetti organici al clan [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, le azioni omicidiarie, per quanto si evince dal complesso delle sentenzeprodotte, sono state programmate, nelle loro linee essenziali, dal momento in cui FrancescoMazzarella ha assunto il controllo del territorio a fianco del padre Gennaro, al fine diassicurarsi la primazia e di salvaguardare la propria incolumità.Peraltro, la mera distanza cronologica tra i fatti non può essere ritenuta elementoostativo, a maggior ragione in relazione a omicidi riconducibili a faide associative risalenti neltempo e orientate al controllo del territorio.3. Con requisitoria scritta del 10.12.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto il giudice dell’esecuzione partedel presupposto della mancata prova circa l’affiliazione delle vittime al clan [OSCURATO:PERSONA], senzatuttavia confrontarsi con le plurime pronunce prodotte dalla difesa, che forniscono elementi asostegno della comunanza di movente nelle condotte omicidiarie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1 Anche a dare per provata la prospettazione difensiva, e cioè che i due omicidi fosseroriconducibili a una contrapposizione sanguinosa tra associazioni di stampo mafioso rivali, lacircostanza non basterebbe, di per sé, per riconoscere la continuazione tra i fatti oggettodelle due sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA].L’istanza in sede esecutiva, prima, e il ricorso, poi, individuano il movente degli omicidi,ma non anche una loro originaria programmazione unitaria.I due profili non necessariamente coincidono.Il movente ben si può riproporre in momenti diversi e in circostanze occasionali e,dunque, non rappresentare ineluttabilmente il sintomo di una unica ideazione ab origine didelitti commessi in tempi differenti.Come già affermato da questa Corte (peraltro, proprio in un caso in cui è stata esclusarilevanza, ai fini del riconoscimento della continuazione fra più delitti di omicidio, allagenerica ideazione dell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse), l'unicitàdel movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotatoda specificità e concretezza (Sez. 1, n. 35639 del 2/7/2013, Piras, Rv. 256307 - 01).2. Ebbene, nel caso di specie il movente è invece ricollegabile, nella stessaprospettazione difensiva, ad un'ideazione generica (eliminare i membri del clan rivale) e nonsufficientemente specifica (con riferimento alla individuazione della singola vittima dasopprimere), mentre è invece essenziale al riconoscimento della continuazione la specificitàdel preventivo disegno criminoso.Il ricorso, in realtà, tende a sovrapporre la continuazione con il programma criminosodell’associazione mafiosa a cui apparteneva [OSCURATO:PERSONA], che comprendeva –secondo il ricorrente – anche l’eliminazione fisica dei membri di un clan avversario.Ma il disegno criminoso unico non è identificabile nel programma dell’associazione edè, piuttosto, la ideazione e la deliberazione contemporanee di una serie di reati da compiere.La finalità ultima collegata ai reati commessi in ambito associativo può contribuire aprovare il disegno criminoso, ma è esterna ai reati stessi e non lo integra da sola.Basti considerare, a tal proposito, che l’associazione a delinquere di tipo mafioso,secondo la formulazione dell’art. 416-bis cod. pen., ha il programma di commettere delittifunzionali all’acquisizione della gestione o al controllo di attività economiche e comunquealla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, ovvero al turbamento delle elezioni e alprocacciamento di voti.Gli omicidi degli appartenenti ad un clan rivale possono essere considerati reatistrumentali all’attuazione in concreto del programma criminoso, ma riguardano piuttosto ilfunzionamento e l’efficienza dell’associazione e non sono immediatamente collegati allefinalità tipiche dell’associazione stessa.Giacché non basta ai fini dell’accertamento della sussistenza della continuazionel’intento perseguito dall'autore delle diverse azioni delittuose, è allora necessario che lesingole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che taliviolazioni siano state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un progettopreventivamente ideato ed elaborato: l'identità del movente è insufficiente a configurare lamedesimezza del disegno criminoso (Sez. 1, n. 785 del 6/2/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203987 –01).3. Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, è da ritenersi che la motivazione delgiudice dell’esecuzione sia immune dai vizi (apparenza, illogicità, contraddittorietà) chededuce il ricorso.L’ordinanza impugnata non oblitera affatto la rappresentazione difensiva che annetterilevanza al movente degli omicidi (“rappresentato dall’eliminazione degli esponenti del clanavversario ai [OSCURATO:PERSONA]”, p. 3), ma la supera in maniera del tutto ragionevole valorizzandola considerevole distanza cronologica tra i due fatti (quasi cinque anni).Quanto più i fatti sono distanti tra loro, tanto più è difficile ipotizzare un iniziale unitariopiano criminoso che comprenda anche fatti proiettati in un lontano futuro, tale da nonconsentire il preventivo controllo delle varie componenti della condotta criminosa.Il giudice dell’esecuzione considera senza difetti logici che la riconducibilità degliomicidi al medesimo contesto associativo è di per insufficiente per unificare due iniziativecriminali maturate in momenti così significativamente separati, sotto il profilo temporale, dellaoperatività dell’associazione.Né elementi altrimenti sintomatici della riconducibilità dei due omicidi del 1998 e del2003 ad un’unica specifica e preventiva programmazione possono essere rinvenuti nelleprecedenti sentenze citate nel ricorso, che riguardano i due omicidi di membri del clanRinaldi eseguiti il 28 e il 29 marzo 1996.Basti considerare, a tal proposito, che una delle due sentenze citate nel ricorso, relativaal primo dei due suddetti omicidi, richiama le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ilquale aveva riferito che due giorni prima del fatto era stato deciso, con riferimento agliappartenenti al gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], di “ucciderne quanti più possibile.Non v’è chi non veda come questo dato probatorio, che ha ragionevolmente fatto, tra glialtri, da elemento unificatore di due omicidi verificatisi a distanza di un giorno l’uno dall’altro,non possa essere pedissequamente trasposto, con eguale valenza, ad una situazione cheriguarda due omicidi (il primo dei quali già, a sua volta, successivo di due anni rispetto allaprima risoluzione criminosa di cui s’è detto) commessi a distanza di quasi cinque anni traloro.4. Per quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è da considerarsi infondato e,pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod.proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]