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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 34233/2023

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O Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n.9471/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1277/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 9471 /20 2 2 La Corte d'appello di Genova, con sentenzan. 1277 / 2021 , a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ( d'ora in poi FML) avverso sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 203 / 2019 - appellati essendo Eni s . p . a . e d e - distribuzione s.p.a. -, accoglieva parzialmente il gravame revocando il decreto ingiuntivo emesso dal primo giudice su ricorsodi Eni, rideterminando ne il credito nella minore somma di euro 123.715,96 e condannando Eni a restituire all'appellante la differenza tra quanto ricevuto per l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'importo così riconosciuto come spettante, e quindi la somma di euro 132.870,09 oltre interessi; compensate le spese di entrambi i gradi per metà,condannava la ditta individuale appellante a rifondere l'altra metà ad Eni, e condannava Eni a rifondere le spese processuali del grado d'appello al l'altra appellata.

FML h a proposto ricorso , articolato in quattro motivi , avverso entrambe le controparti.Si è difesa con controricorso e ricorso incidentale composto di tre motivi Eni , nelle more divenuta , dopo Eni G as e L uce [OSCURATO:SOCIETA] enefit avente causa della originaria Enis.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] enefit .

Si è difesa con controricorso e memoria e-distribuzione; FML si è difesa dal ricorso incidentale con controricorso ( che contiene anche considerazioni “ sul controricorsoavversario”.Tutte le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: Ricorso principale.

1. Prima di illustrare i motivi,la ricorrente ricostruisce la vicenda per cui in primo grado l'opposta Eni aveva ottenuto la chiamata in causa die-distribuzione come terza,per essere così tenuta indenne “ da ogni onere e spesa ” che le fossero addebitati.Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione di FML e la domanda di Eni nei confronti dellapoi effettivamente chiamata e - distribuzione , su quest'ultima affermando che non erano comprensibili quali fossero gli elementi di responsabilità della società chiamata rispetto a eventuali debiti maturati da Eni nei confronti dell'opponente per il rapporto di fornitura di energia elettrica.

Era seguito l'appello diFML, riguardante il suo rapporto con Eni , notificato a e - distribuzione“dichiaratamente al solo fine della litis denuntiatio ”.

Entrambe le appellate si costituivano, e-distribuzione prendendo posizione su di esso ( si vedano le pagine8-16 della sua comparsa ) e qualificando “ evidente l'assoluta esistenza di ragioni giuridiche" pergiustificare la sua partecipazione al giudizio d'appello, perché n é l'appellante n é Eni avevano proposto domande nei suoi confronti; e-distribuzione chiedeva quindi che l'appellante fosse condannata a rifonderle le spese per la partecipazione al giudizio.

La Corte d'appello aveva accolto il primo motivo del gravame concernente la validità di una transazione definitoria dei rapporti e,tenendo conto delle fatture posteriori, aveva rideterminato il dovuto,condannando Eni a restituire l'eccesso. 2.1 Passando allora ai motivi, il primo – in rubrica riassunto come violazione degli articoli 2907c.c. 99 e 112 c.p.c. nonché degli articoli 1193 e 2697 c.c. per l'effettuata rideterminazione del credito - sostiene che spetta al creditore provare il suo diritto al pagamento e al debitore il fatto estintivo della sua obbligazione, l'onere della prova torna ndo però al creditore quando , avendo il debitore provato il pagamento, il creditore appunto vuole opporre che tale pagamentoriguardava un credito diverso ( si invoca Cass. 10322 / 2020 ).Il giudice d'appello avrebbe attribuito il maggior credito di euro a 330.884,96 a Eni “ in completa autonomia e senza che Eni avesse in alcun modo indicato l'esistenza e la debenza di un credito di tale entità”;le parti non l'avrebbero menzionato nelle loro difese.

Pertanto in difetto di allegazione e di prova il giudice d'appello non avrebbe potuto autonomamente effettuare un'imputazione diversa rispetto a quella data dal debitore;di qui i vizi denunciati in rubrica, per cui la sentenza andrebbe riformata prevedendo che i pagamenti di FML avrebbero coperto tutto il credito fatto valere in via monitoria, con la sola differenza di euro 162,58 quale debito emergente.

Si chiede decisione nel merito,condannando Eni a restituire alla ricorrente pure “l'ulteriore importo di€ ( 256.586,05 - 162,56 - 132.870,09 )= 123.553,38 ”, oltre interessi dal 16 ottobre 2016 e spese di lite conseguentemente modificate. 2.2 Si tratta evidentemente di un motivo di merito, che per di piùfinge ictu oculi di ignorare come la Corte d'appello ha accertato il credito complessivo di € 330.884,96 (si veda a pagina 12, secondo capoverso, della sentenza) per quanto loribadisce il conto matematico finale; si tenta quindi di ottenere un terzo grado di merito.

Èdunque un motivo manifestamente inammissibile. 3.1 Il secondomotivo – che in rubrica , in sintesi , lamenta violazione dell'articolo 115 c.p.c. nonché dell'articolo 1193 c.c. – compie assemblaggi di un “ mastrino contabile” (a pagina 15 del ricorso) per argomentare sulle relative colonne e mettere ancora in gioco lasomma di euro 330.884,96 che il giudice d'appello avrebbe raggiunto per avere “erroneamente conteggiato ”, elencando poi due casi di“errata percezione del contenuto oggettivo del documento" (pagina 16) per un totale di euro 7.145,50, per concludere che , qualora non si accolga il primo motivo,si dovrebbe accogliere questo che riduce appunto nella misura di euro 7.145,50. 3.2 A prescindere dalla presenza degliassemblaggi, solutoria è la constatazione che l'errorequi denunciato non è certo qualificabile errore percettivo , in quanto ictu oculicostituisce la sostanza di un ulteriore motivo di merito , il che conduce alla inammissibilità. 4.1 Il terzomotivo, che in rubrica lamenta violazione degli articoli 2709 c.c. e 116 c.p.c., prospetta anch'esso la caduta del giudice d'appello in un preteso errore che sarebbe rappresentato dalla omissione di conteggio di una partita contabile; e ampiamente si argomenta sull'utilizzo di scritture contabili . 4.2 Purtentando di schermare, come si è appena detto , ampiamente in punto di dirittoa proposito dell'utilizzo delle scritture contabili, è evidente che anche questo motivo costituiscel'ennesima censura fattuale, che lo rende palesemente inammissibile. 5.1 Il quartomotivo – rubrica to come violazione degli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c., l amentando accanto alla omessa pronunciaanche nullità della sentenza stessa - dapprima e v o ca che la ricorrente aveva notificato a e - distribuzione l'appello solo per litis denuntiatio , ma poi afferma che, essendosi quest'ultima costituita , la ricorrente sarebbe “ stata costretta a svolgere tutta una serie di argomentazioni” per dimostrare l'infondatezza della domanda di e - distribuzione al pagamento delle spese del secondo grado, chiedendone pure la condanna ai sensi dell'articolo 96, terzo comma,c.p.c.

La Corte d'appello ha ritenuto di dover porre le spese di lite die-distribuzione a carico di Eni per averla erroneamente chiamata in primo grado.

Avrebbe però fornito una motivazione apparente ove non spiega perché non ha condannatoe- distribuzione a rifondere le spese aFML che l'aveva chiesto , in violazione degli articoli 91 e92 c. p . c .

Si argomenta poi sulle caratteristiche della motivazione apparenteper sostenere che il giudice d'appello non avrebbe neanche “ indicato di reputare sussistenti”i motivi per sorreggere un’integrale compensazione delle spese ex articolo 92c.p.c. 5.2 Nell'esposizione dei fatti, a pagina 7 del ricorso, FML precisa che nelle “note scritte” che supplivano le precisazioni delle conclusioni ai sensi dell'articolo 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche in l. 24 aprile 2020 n. 27, aveva preso posizione sulle difese di e-distribuzione e in particolare chiesto la rifusione delle spese e la sua condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c.

Sussiste dunque una omessa pronuncia, e non difetto di motivazione, come reale contenuto della censura,e pertanto si è dinanzi a una questione non vagliata, anziché difetto motivazionale.

Pure il riferimento agli articoli 91 e 92c.p.c. non incide, perché domina la reale qualificazione, non adottata dalla ricorrentema dal giudice per il principio iura novit curia, di violazione dell'articolo 112 c.p.c.

Riqualificato allora il motivo, che risulta fondato, lo si accoglie, decidendo peraltro nel merito:il contenuto della vicenda processuale in tale fase giustifica la compensazione delle spese delgiudizio d'appello.

6. In conclusione, il ricorso principale viene disatteso tranne per il quarto motivo, che viene accolto con conseguente pronuncia di merito che dispone la compensazione delle spese del giudizio d'appello.

Ricorso incidentaledi Eni

7. Il primomotivo – in rubrica denunciante il mancato rispetto degli articoli 101 , secondo comma, c.p.c., 1418, 1419, primo comma , e 1965 . c.c . - o sse rva in sintesi che il giudice d'appello , a pagina 7 della sentenza , afferma che il tribunale,prima di rilevare d'ufficio la nullità della transazione , avrebbe dovuto applicare l'articolo 101, secondo comma,c.p.c. assegnando il relativo termine alle parti,e invece non l'ha fatto.

La censura risulta ictu oculi irrilevante , ovvero priva di interesse per la ricorrente: il giudice d'appello ha infatti negato la nullità della transazione – si vedanole pagine 7 - 9 della sentenza - .

8. Il secondo motivo - in rubrica denunciante il mancato rispetto degli articoli 1362, 1363e 1965 c.c. -lamenta un preteso errore interpretativo del “ contratto piano rate accordo di rateizzazione”,intendendolo, appunto erroneamente , una transazione.

Si argomentasul contenuto di alcune sue clausole per sostenere appunto che il giudice d'appello“ha fatto malgoverno degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. ”.La censura è pienamente fattuale perché propone una interpretazione alternativa delle clausole manifestanti la volontà delle parti: ne consegue la inammissibilità.

9. Il terzomotivo - in rubrica denunciante il mancato rispetto degli articoli 645 e167, secondo comma, c.p.c. - osserva che il giudice d'appello non ha ritenuto tardiva l'eccezione di pagamento perché“fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado” FML “aveva sostenuto, anche se in modo non dettagliato, di aver pagato, come è dimostrato dal riferimento alla scrittura di transazione e dal deposito del provvedimento ex art.700 c.p.c.”.

Si contesta, in sostanza , che l'eccezione presente in citazione non fu fondata sull’“allegare di aver pagato la complessiva somma di € 253.150,135 dal 22 ottobre 2012 al 17.12.2013 in estinzione dei crediti”;si sostiene che l'eccezione fu propostainvece tardivamente “ solo con la prima memoria ex art . 183 c.p.c.”.

La censura è evidentemente priva di autosufficienza: per affermare che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo non vi fosse un’adeguatamente precisata eccezione, sarebbe stato necessario riportarne l'esposizione completadella parte coinvolta, e non soltanto trascrivere due passi “scelti” e quindi estrapolati (si veda a pagina 28 del presente controricorso con ricorso incidentale).

Ne consegue la inammissibilità.

10. Il ricorso incidentale risulta dunqueinteramente inammissibile.

11. Per quanto concerne le spese,per il ricorso principale, sussistendo reciproca soccombenza, se ne dispone lacompensazione tra i due ricorrenti.Quanto invece al ricorso incidentale Eni deve essere condannato a rifonderlea FML, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigettati gli altri motivi del ricorso principale, accoglieil quarto e , decidendo nel merito,dispone la compensazione delle spese dal giudizio d'appello tra FML ed e-distribuzione.Compensa le spese del presente giudizio tra le suddette parti.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale,condannando Eni a rifondere a FML le spese, liquidate in un totale di € 5200 , oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n.9471/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1277/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 9471 /20 2 2 La Corte d'appello di Genova, con sentenzan. 1277 / 2021 , a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ( d'ora in poi FML) avverso sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 203 / 2019 - appellati essendo Eni s . p . a . e d e - distribuzione s.p.a. -, accoglieva parzialmente il gravame revocando il decreto ingiuntivo emesso dal primo giudice su ricorsodi Eni, rideterminando ne il credito nella minore somma di euro 123.715,96 e condannando Eni a restituire all'appellante la differenza tra quanto ricevuto per l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'importo così riconosciuto come spettante, e quindi la somma di euro 132.870,09 oltre interessi; compensate le spese di entrambi i gradi per metà,condannava la ditta individuale appellante a rifondere l'altra metà ad Eni, e condannava Eni a rifondere le spese processuali del grado d'appello al l'altra appellata. FML h a proposto ricorso , articolato in quattro motivi , avverso entrambe le controparti.Si è difesa con controricorso e ricorso incidentale composto di tre motivi Eni , nelle more divenuta , dopo Eni G as e L uce [OSCURATO:SOCIETA] enefit avente causa della originaria Enis.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] enefit . Si è difesa con controricorso e memoria e-distribuzione; FML si è difesa dal ricorso incidentale con controricorso ( che contiene anche considerazioni “ sul controricorsoavversario”.Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Ricorso principale. 1. Prima di illustrare i motivi,la ricorrente ricostruisce la vicenda per cui in primo grado l'opposta Eni aveva ottenuto la chiamata in causa die-distribuzione come terza,per essere così tenuta indenne “ da ogni onere e spesa ” che le fossero addebitati.Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione di FML e la domanda di Eni nei confronti dellapoi effettivamente chiamata e - distribuzione , su quest'ultima affermando che non erano comprensibili quali fossero gli elementi di responsabilità della società chiamata rispetto a eventuali debiti maturati da Eni nei confronti dell'opponente per il rapporto di fornitura di energia elettrica. Era seguito l'appello diFML, riguardante il suo rapporto con Eni , notificato a e - distribuzione“dichiaratamente al solo fine della litis denuntiatio ”. Entrambe le appellate si costituivano, e-distribuzione prendendo posizione su di esso ( si vedano le pagine8-16 della sua comparsa ) e qualificando “ evidente l'assoluta esistenza di ragioni giuridiche" pergiustificare la sua partecipazione al giudizio d'appello, perché n é l'appellante n é Eni avevano proposto domande nei suoi confronti; e-distribuzione chiedeva quindi che l'appellante fosse condannata a rifonderle le spese per la partecipazione al giudizio. La Corte d'appello aveva accolto il primo motivo del gravame concernente la validità di una transazione definitoria dei rapporti e,tenendo conto delle fatture posteriori, aveva rideterminato il dovuto,condannando Eni a restituire l'eccesso. 2.1 Passando allora ai motivi, il primo – in rubrica riassunto come violazione degli articoli 2907c.c. 99 e 112 c.p.c. nonché degli articoli 1193 e 2697 c.c. per l'effettuata rideterminazione del credito - sostiene che spetta al creditore provare il suo diritto al pagamento e al debitore il fatto estintivo della sua obbligazione, l'onere della prova torna ndo però al creditore quando , avendo il debitore provato il pagamento, il creditore appunto vuole opporre che tale pagamentoriguardava un credito diverso ( si invoca Cass. 10322 / 2020 ).Il giudice d'appello avrebbe attribuito il maggior credito di euro a 330.884,96 a Eni “ in completa autonomia e senza che Eni avesse in alcun modo indicato l'esistenza e la debenza di un credito di tale entità”;le parti non l'avrebbero menzionato nelle loro difese. Pertanto in difetto di allegazione e di prova il giudice d'appello non avrebbe potuto autonomamente effettuare un'imputazione diversa rispetto a quella data dal debitore;di qui i vizi denunciati in rubrica, per cui la sentenza andrebbe riformata prevedendo che i pagamenti di FML avrebbero coperto tutto il credito fatto valere in via monitoria, con la sola differenza di euro 162,58 quale debito emergente. Si chiede decisione nel merito,condannando Eni a restituire alla ricorrente pure “l'ulteriore importo di€ ( 256.586,05 - 162,56 - 132.870,09 )= 123.553,38 ”, oltre interessi dal 16 ottobre 2016 e spese di lite conseguentemente modificate. 2.2 Si tratta evidentemente di un motivo di merito, che per di piùfinge ictu oculi di ignorare come la Corte d'appello ha accertato il credito complessivo di € 330.884,96 (si veda a pagina 12, secondo capoverso, della sentenza) per quanto loribadisce il conto matematico finale; si tenta quindi di ottenere un terzo grado di merito. Èdunque un motivo manifestamente inammissibile. 3.1 Il secondomotivo – che in rubrica , in sintesi , lamenta violazione dell'articolo 115 c.p.c. nonché dell'articolo 1193 c.c. – compie assemblaggi di un “ mastrino contabile” (a pagina 15 del ricorso) per argomentare sulle relative colonne e mettere ancora in gioco lasomma di euro 330.884,96 che il giudice d'appello avrebbe raggiunto per avere “erroneamente conteggiato ”, elencando poi due casi di“errata percezione del contenuto oggettivo del documento" (pagina 16) per un totale di euro 7.145,50, per concludere che , qualora non si accolga il primo motivo,si dovrebbe accogliere questo che riduce appunto nella misura di euro 7.145,50. 3.2 A prescindere dalla presenza degliassemblaggi, solutoria è la constatazione che l'errorequi denunciato non è certo qualificabile errore percettivo , in quanto ictu oculicostituisce la sostanza di un ulteriore motivo di merito , il che conduce alla inammissibilità. 4.1 Il terzomotivo, che in rubrica lamenta violazione degli articoli 2709 c.c. e 116 c.p.c., prospetta anch'esso la caduta del giudice d'appello in un preteso errore che sarebbe rappresentato dalla omissione di conteggio di una partita contabile; e ampiamente si argomenta sull'utilizzo di scritture contabili . 4.2 Purtentando di schermare, come si è appena detto , ampiamente in punto di dirittoa proposito dell'utilizzo delle scritture contabili, è evidente che anche questo motivo costituiscel'ennesima censura fattuale, che lo rende palesemente inammissibile. 5.1 Il quartomotivo – rubrica to come violazione degli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c., l amentando accanto alla omessa pronunciaanche nullità della sentenza stessa - dapprima e v o ca che la ricorrente aveva notificato a e - distribuzione l'appello solo per litis denuntiatio , ma poi afferma che, essendosi quest'ultima costituita , la ricorrente sarebbe “ stata costretta a svolgere tutta una serie di argomentazioni” per dimostrare l'infondatezza della domanda di e - distribuzione al pagamento delle spese del secondo grado, chiedendone pure la condanna ai sensi dell'articolo 96, terzo comma,c.p.c. La Corte d'appello ha ritenuto di dover porre le spese di lite die-distribuzione a carico di Eni per averla erroneamente chiamata in primo grado. Avrebbe però fornito una motivazione apparente ove non spiega perché non ha condannatoe- distribuzione a rifondere le spese aFML che l'aveva chiesto , in violazione degli articoli 91 e92 c. p . c . Si argomenta poi sulle caratteristiche della motivazione apparenteper sostenere che il giudice d'appello non avrebbe neanche “ indicato di reputare sussistenti”i motivi per sorreggere un’integrale compensazione delle spese ex articolo 92c.p.c. 5.2 Nell'esposizione dei fatti, a pagina 7 del ricorso, FML precisa che nelle “note scritte” che supplivano le precisazioni delle conclusioni ai sensi dell'articolo 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche in l. 24 aprile 2020 n. 27, aveva preso posizione sulle difese di e-distribuzione e in particolare chiesto la rifusione delle spese e la sua condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. Sussiste dunque una omessa pronuncia, e non difetto di motivazione, come reale contenuto della censura,e pertanto si è dinanzi a una questione non vagliata, anziché difetto motivazionale. Pure il riferimento agli articoli 91 e 92c.p.c. non incide, perché domina la reale qualificazione, non adottata dalla ricorrentema dal giudice per il principio iura novit curia, di violazione dell'articolo 112 c.p.c. Riqualificato allora il motivo, che risulta fondato, lo si accoglie, decidendo peraltro nel merito:il contenuto della vicenda processuale in tale fase giustifica la compensazione delle spese delgiudizio d'appello. 6. In conclusione, il ricorso principale viene disatteso tranne per il quarto motivo, che viene accolto con conseguente pronuncia di merito che dispone la compensazione delle spese del giudizio d'appello. Ricorso incidentaledi Eni 7. Il primomotivo – in rubrica denunciante il mancato rispetto degli articoli 101 , secondo comma, c.p.c., 1418, 1419, primo comma , e 1965 . c.c . - o sse rva in sintesi che il giudice d'appello , a pagina 7 della sentenza , afferma che il tribunale,prima di rilevare d'ufficio la nullità della transazione , avrebbe dovuto applicare l'articolo 101, secondo comma,c.p.c. assegnando il relativo termine alle parti,e invece non l'ha fatto. La censura risulta ictu oculi irrilevante , ovvero priva di interesse per la ricorrente: il giudice d'appello ha infatti negato la nullità della transazione – si vedanole pagine 7 - 9 della sentenza - . 8. Il secondo motivo - in rubrica denunciante il mancato rispetto degli articoli 1362, 1363e 1965 c.c. -lamenta un preteso errore interpretativo del “ contratto piano rate accordo di rateizzazione”,intendendolo, appunto erroneamente , una transazione. Si argomentasul contenuto di alcune sue clausole per sostenere appunto che il giudice d'appello“ha fatto malgoverno degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. ”.La censura è pienamente fattuale perché propone una interpretazione alternativa delle clausole manifestanti la volontà delle parti: ne consegue la inammissibilità. 9. Il terzomotivo - in rubrica denunciante il mancato rispetto degli articoli 645 e167, secondo comma, c.p.c. - osserva che il giudice d'appello non ha ritenuto tardiva l'eccezione di pagamento perché“fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado” FML “aveva sostenuto, anche se in modo non dettagliato, di aver pagato, come è dimostrato dal riferimento alla scrittura di transazione e dal deposito del provvedimento ex art.700 c.p.c.”. Si contesta, in sostanza , che l'eccezione presente in citazione non fu fondata sull’“allegare di aver pagato la complessiva somma di € 253.150,135 dal 22 ottobre 2012 al 17.12.2013 in estinzione dei crediti”;si sostiene che l'eccezione fu propostainvece tardivamente “ solo con la prima memoria ex art . 183 c.p.c.”. La censura è evidentemente priva di autosufficienza: per affermare che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo non vi fosse un’adeguatamente precisata eccezione, sarebbe stato necessario riportarne l'esposizione completadella parte coinvolta, e non soltanto trascrivere due passi “scelti” e quindi estrapolati (si veda a pagina 28 del presente controricorso con ricorso incidentale). Ne consegue la inammissibilità. 10. Il ricorso incidentale risulta dunqueinteramente inammissibile. 11. Per quanto concerne le spese,per il ricorso principale, sussistendo reciproca soccombenza, se ne dispone lacompensazione tra i due ricorrenti.Quanto invece al ricorso incidentale Eni deve essere condannato a rifonderlea FML, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigettati gli altri motivi del ricorso principale, accoglieil quarto e , decidendo nel merito,dispone la compensazione delle spese dal giudizio d'appello tra FML ed e-distribuzione.Compensa le spese del presente giudizio tra le suddette parti. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale,condannando Eni a rifondere a FML le spese, liquidate in un totale di € 5200 , oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incident
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