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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 44/1980

ECLI:IT:COST:1980:44
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel corso del procedimento - promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Rebuffo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con citazione 27 ottobre 1975, al fine di ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di locazione dell'appartamento, acquistato dagli attori il 2 aprile 1974, per urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'appartamento medesimo - il pretore di Torino, con ordinanza 23 gennaio 1976, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 239 dell'8 settembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. : Il pretore di Torino - premesso che gli attori avevano affermato di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'appartamento per adibirlo ad abitazione di un figlio e di avere diritto al termine ridotto di sei mesi dalla data dell'acquisto, previsto per la proposizione della domanda di cessazione della proroga legale, in quanto il loro reddito era costituito esclusivamente da pensioni di importo modesto - ritiene che l'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, sia in contrasto con il principio di eguaglianza perché prevede la riduzione a sei mesi del termine per proporre la domanda di cessazione della proroga del contratto di locazione per i pensionati, sfrattati, sinistrati, profughi, emigranti, dando così rilievo a qualificazioni tipiche, come tali formali, senza considerare le stesse come situazioni sostanziali di per sé tutelabili in sede giurisdizionale.

In tal modo situazioni di fatto identiche (esigenze dei figli, ristrettezza dell'alloggio, malattia che richiede altra sistemazione) sarebbero sottoposte a diversa disciplina, - per quanto attiene al decorso del termine per la proposizione della domanda ex art. 4, n. 1, legge n. 253 del 1950 - sulla base di un dato ad esse estraneo, costituito dalla qualifica soggettiva di chi agisce in giudizio.

La questione non è fondata.

La situazione delle categorie sopra indicate - che hanno diritto alla riduzione a sei mesi del termine per la proposizione della domanda di cessazione della proroga legale ed agiscono per soddisfare, come nella specie, esigenze non proprie, ma dei figli - è nettamente diversa da quella degli altri proprietari, che devono attendere il decorso del termine di tre anni per dedurre la necessità di disporre dell'immobile locato per destinarlo ad abitazione dei figli.

Invero, la suddetta riduzione a sei mesi trova razionale giustificazione nell'intento del legislatore di tutelare determinate categorie o perché economicamente più deboli (pensionati con redditi modesti) o perché si trovano nella condizione di dover disporre dell'immobile a causa di particolari avvenimenti (sfrattati, sinistrati, profughi, emigrati rientrati in Patria).

E queste stesse ragioni di tutela giustificano la previsione del termine ridotto a sei mesi anche per l'azione giudiziaria diretta ad ottenere la disponibilità dell'immobile locato per soddisfare le esigenze dei figli, proprio perché questi ultimi si trovano anch'essi in particolari situazioni, come appartenenti a famiglie di soggetti meritevoli di speciale considerazione per le condizioni in cui si sono venuti a trovare.

La norma denunciata, quindi, non è priva di razionale giustificazione e non crea discriminazioni arbitrarie perché risponde all'intento di salvaguardare cittadini, che vanno maggiormente tutelati dal punto di vista sociale, ed opera nell'ambito di precise categorie con situazioni obiettive ben differenti da quelle degli altri proprietari.

Conseguentemente non sussiste il denunciato contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) nel testo in cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, proposta dal pretore di Torino, con ordinanza 23 gennaio 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel corso del procedimento - promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Rebuffo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con citazione 27 ottobre 1975, al fine di ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di locazione dell'appartamento, acquistato dagli attori il 2 aprile 1974, per urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'appartamento medesimo - il pretore di Torino, con ordinanza 23 gennaio 1976, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 239 dell'8 settembre 1976. Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. : Il pretore di Torino - premesso che gli attori avevano affermato di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'appartamento per adibirlo ad abitazione di un figlio e di avere diritto al termine ridotto di sei mesi dalla data dell'acquisto, previsto per la proposizione della domanda di cessazione della proroga legale, in quanto il loro reddito era costituito esclusivamente da pensioni di importo modesto - ritiene che l'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, sia in contrasto con il principio di eguaglianza perché prevede la riduzione a sei mesi del termine per proporre la domanda di cessazione della proroga del contratto di locazione per i pensionati, sfrattati, sinistrati, profughi, emigranti, dando così rilievo a qualificazioni tipiche, come tali formali, senza considerare le stesse come situazioni sostanziali di per sé tutelabili in sede giurisdizionale. In tal modo situazioni di fatto identiche (esigenze dei figli, ristrettezza dell'alloggio, malattia che richiede altra sistemazione) sarebbero sottoposte a diversa disciplina, - per quanto attiene al decorso del termine per la proposizione della domanda ex art. 4, n. 1, legge n. 253 del 1950 - sulla base di un dato ad esse estraneo, costituito dalla qualifica soggettiva di chi agisce in giudizio. La questione non è fondata. La situazione delle categorie sopra indicate - che hanno diritto alla riduzione a sei mesi del termine per la proposizione della domanda di cessazione della proroga legale ed agiscono per soddisfare, come nella specie, esigenze non proprie, ma dei figli - è nettamente diversa da quella degli altri proprietari, che devono attendere il decorso del termine di tre anni per dedurre la necessità di disporre dell'immobile locato per destinarlo ad abitazione dei figli. Invero, la suddetta riduzione a sei mesi trova razionale giustificazione nell'intento del legislatore di tutelare determinate categorie o perché economicamente più deboli (pensionati con redditi modesti) o perché si trovano nella condizione di dover disporre dell'immobile a causa di particolari avvenimenti (sfrattati, sinistrati, profughi, emigrati rientrati in Patria). E queste stesse ragioni di tutela giustificano la previsione del termine ridotto a sei mesi anche per l'azione giudiziaria diretta ad ottenere la disponibilità dell'immobile locato per soddisfare le esigenze dei figli, proprio perché questi ultimi si trovano anch'essi in particolari situazioni, come appartenenti a famiglie di soggetti meritevoli di speciale considerazione per le condizioni in cui si sono venuti a trovare. La norma denunciata, quindi, non è priva di razionale giustificazione e non crea discriminazioni arbitrarie perché risponde all'intento di salvaguardare cittadini, che vanno maggiormente tutelati dal punto di vista sociale, ed opera nell'ambito di precise categorie con situazioni obiettive ben differenti da quelle degli altri proprietari. Conseguentemente non sussiste il denunciato contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) nel testo in cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, proposta dal pretore di Torino, con ordinanza 23 gennaio 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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