CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07593/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entatie difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Asmara n. 38 . Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura a lle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura a lle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente e R.G. n. 779/2019.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura a lle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viaBuccari n. 3. [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona dei procuratori speciali dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] dell’Armi di Treviso del 18. 12. 2014, rep. 186906, racc. 30368, rappresentata e difesa per procura alle litiin calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, piazza Cavour n. 19. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA]. Intimati per la cassazione della sentenza n. 2349/2018della Corte di appello di Firenze, depositata il 9. 10. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8. 3. 2024 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Conatto notificato il 21. 12. 2018, B aglio Mauro e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2349 del 9. 10. 2018 della Corte di appello di Firenze, notificata il 26. 10. 2018, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della loro domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento dei danni causati da difetti costruttivi di un immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] d’Elsa, da lor o acquistato in data 21. 7. 2004. R.G. n. 779/2019.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno notificato distinti controricorsi, mentre gli altri intimati, come in epigrafe indicati, non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. Il ricorso è stato avviato in decisione in camera di consiglio. In via preliminare ed assorbente il ricorso va dichiarato improcedibile, non risultando osservato l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n. 2), c.p.c.. Tale conclusione si impone alla luce del rilievo che i ricorrenti, nel dare atto che la sentenza impugnata è stata loro notificata in data 26. 10. 2018, non hanno tuttavia depositato, come confermato dalla attestazione della Cancelleria, la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Ora, tale mancato deposito, espressamente previsto dalla disposizione sopra indicata a pena di improcedibilità del ricorso, impedisce a questa Corte di verificare, una volta dichiarata l’avvenuta notifica del provvedimento impugnato, se il ricorso è stato notificato rispettando il termine breve di impugnazione stabilito dall’art. 325 c.p.c.. Questa Corte ha precisato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.( Cass. Sez. Un. n. 21349 del 2022; Cass. n. 24023 del 2023; Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 1295 del 2018)). Nel caso di specie l’omissione determina l’improcedibilità del ricorso, tenuto conto che la sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 9. 10. 2018, R.G. n. 779/2019.mentre il ricorso per cassazione risulta notificato il 21. 12. 2018, cioè oltre il predetto termine di sessanta giorni. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto dell’attività svolta dalle parti controricorrenti, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ed in euro 4600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Fondati. Dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]