Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 952/2025
ECLI:EU:C:2025:296
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0330
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
30 aprile 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 116, paragrafo 7 – Ripristino dell’obbligazione doganale – Nozione di rimborso concesso “per errore” – Classificazione tariffaria errata»
Nella causa C‑330/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 25 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 6 maggio 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka s. r. o.
contro
[OSCURATO:PERSONA] ředitelství cel,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M. Gavalec, presidente di sezione, Z. Csehi e F. Schalin (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka s. r. o., da J. Slunečko, advokát;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] ředitelství cel, da P. Polák, vedoucí oddělení;
–
per il governo ceco, da L. Březinová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Demeneix, B. Eggers e J. Hradil, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 116, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU 2013, L 269, pag. 1
; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka s. r. o. e il [OSCURATO:PERSONA] ředitelství cel (direzione generale delle dogane, Repubblica ceca) in merito a una decisione che ripristina un’obbligazione doganale.
Contesto normativo
Codice doganale dell’Unione
3
Il considerando 26 del codice doganale dell’Unione recita come segue:
«Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni».
4
A norma dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale codice:
«Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all’articolo 27:
a)
non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; (...)
(...)».
5
L’articolo 103, paragrafo 1, di detto codice prevede quanto segue:
«Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale».
6
L’articolo 116 del medesimo codice stabilisce quanto segue:
«1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione per uno dei seguenti motivi:
a)
importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso;
b)
merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
c)
errore delle autorità competenti;
d)
equità.
Si procede al rimborso dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell’articolo 174.
(...)
7. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l’obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell’articolo 103.
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
7
[OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka importa nell’Unione europea prodotti elettronici (in prosieguo: le «merci di cui trattasi»). Nella sua dichiarazione in dogana, essa aveva inizialmente classificato le merci di cui trattasi nella voce 8521900090 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU 1987, L 256, pag. 1
; in prosieguo: la «NC»). A tale voce corrisponde un’aliquota di dazi doganali dell’8,7%. Sulla base di tale dichiarazione, il [OSCURATO:PERSONA] úřad pro hlavní město Prahu (ufficio doganale di Praga capitale, Repubblica ceca) ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka dazi doganali pari a 1541018 corone ceche (CZK) (circa EUR 60000).
8
[OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka ha quindi presentato all’ufficio doganale di Praga capitale una domanda di riclassificazione delle merci di cui trattasi e di rimborso dei dazi doganali versati. A tal fine, essa si è avvalsa di un’informazione tariffaria vincolante rilasciata a un altro operatore economico dal [OSCURATO:PERSONA] úřad pro Olomoucký kraj (ufficio doganale della regione di Olomouc, Repubblica ceca), che classifica merci identiche nella voce 8517620000 della NC, alla quale corrisponde un’aliquota di dazio doganale dello 0%. L’ufficio doganale di Praga capitale ha accolto tale domanda.
9
L’8 giugno 2021, il [OSCURATO:PERSONA] úřad pro Jihomoravský kraj (Ufficio doganale della regione della Moravia meridionale, Repubblica ceca) ha avviato presso la [OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka un controllo diretto a verificare la classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi. Al termine di tale controllo, si è concluso che tali merci avrebbero dovuto essere classificate nella voce 8521900090 della NC, come inizialmente lo erano state e come risultava ormai espressamente dalla NC, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/532 della Commissione, del 22 marzo 2021 (
GU 2021, L 106, pag. 55
).
10
Il 17 marzo 2022 l’ufficio doganale di Praga capitale ha deciso, in applicazione dell’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione, di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka una rettifica per un importo totale di CZK 1541018 (circa EUR 60000), a titolo di ripristino dell’obbligazione doganale. Esso ha giustificato tale decisione con la considerazione che i dazi doganali erano stati rimborsati a causa di un errore dell’autorità doganale, che aveva classificato le merci di cui trattasi in una voce doganale non corretta.
11
Poiché il ricorso avverso tale decisione è stato respinto dalla direzione generale delle dogane, la [OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka ha proposto un ricorso giurisdizionale dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), anch’esso respinto.
12
[OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka ha impugnato tale decisione di rigetto dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), giudice del rinvio. A sostegno della sua impugnazione essa ha fatto valere che l’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione, nella sua versione in lingua ceca, riguarda solo le situazioni in cui i dazi doganali sono stati rimborsati per errore non intenzionale dall’autorità doganale. Si tratterebbe, pertanto, di situazioni risultanti da un atto non intenzionale di quest’ultima, e non di situazioni in cui tale autorità ha deliberatamente proceduto ad una classificazione tariffaria che si è successivamente rivelata errata.
13
Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia di cui è investito richieda un’interpretazione dell’espressione «per errore» che figura all’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione.
14
In tali circostanze, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il termine “
omyl
”, [nella versione ceca dell’]articolo 116, paragrafo 7, del [codice doganale dell’Unione], [termine corrispondente a “errore” nella versione in lingua italiana di detto regolamento,] debba essere interpretato nel senso che l’obbligazione doganale è ripristinata solo qualora il rimborso sia avvenuto a seguito di un atto non intenzionale dell’autorità doganale o se tale termine possa essere considerato riferito, ai sensi di detto articolo, anche a un errata valutazione dell’autorità doganale relativa alla classificazione tariffaria delle merci».
Sulla questione pregiudiziale
15
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente le situazioni in cui i dazi doganali sono stati oggetto di rimborso a seguito di un errore non intenzionale delle autorità doganali o se esso riguardi anche le situazioni in cui tali autorità hanno deliberatamente proceduto a una classificazione tariffaria che si è successivamente rivelata errata.
16
In via preliminare, occorre constatare che il codice doganale dell’Unione non contiene alcuna definizione dell’espressione «per errore» né dell’espressione «concess[o] (...) per errore».
17
Per quanto riguarda il tenore letterale della disposizione di cui trattasi, il giudice del rinvio rileva che da talune versioni linguistiche di quest’ultima si può dedurre che il ripristino dell’obbligazione doganale è subordinato all’esistenza di un atto commesso erroneamente, ma non intenzionalmente dall’autorità doganale. Ciò si riscontra nel caso della versione in lingua ceca di tale disposizione, nella quale è utilizzato il termine «
omylem
», nonché nelle versioni in lingua polacca e slovacca in cui sono utilizzati rispettivamente i termini «
omyłkowo
» e «
omylom
».
18
Per contro, occorre constatare che, in altre versioni linguistiche dell’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione, figurano termini aventi un significato più ampio, che non fanno unicamente riferimento ad un atto non intenzionale da parte delle autorità doganali. Così, a titolo di esempio, nelle sue versioni in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese, italiana, neerlandese, portoghese e svedese, sono utilizzati rispettivamente i termini «
erróneamente
», «
zu Unrecht
», «
error
», «
à tort
», «
errore
», «
ten onrechte
», «
erradamente
» e «
felaktigt
».
19
Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau,
30/77
,
EU:C:1977:172
, punto
14
; del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA],
C‑81/19
,
EU:C:2020:532
, punto
33
, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑243/20
,
EU:C:2021:1045
, punto
32
).
20
Per quanto riguarda l’economia generale della normativa di cui fa parte l’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione, occorre constatare che tale disposizione figura nella sezione 3, dedicata al «Rimborso e sgravio», del capo 3, intitolato «Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione», a sua volta contenuto nel titolo III, intitolato «Obbligazione doganale e garanzie». Detta disposizione si inserisce quindi, come sottolinea la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, in un insieme di disposizioni relative allo sgravio e al rimborso dell’obbligazione doganale, che fanno a loro volta parte di un insieme più ampio di disposizioni di tale codice relative alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione.
21
Orbene, lo sgravio dei dazi, costituendo, in forza dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale dell’Unione, una causa di estinzione dell’obbligazione doganale, deve essere interpretato restrittivamente. Infatti, tale articolo risponde alla necessità di tutelare le risorse proprie dell’Unione (sentenza del 17 febbraio 2011, Berel e a.,
C‑78/10
,
EU:C:2011:93
, punto
46
e giurisprudenza citata).
22
Di conseguenza, l’articolo 116, paragrafo 7, primo comma, del codice doganale dell’Unione, in forza del quale, quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore si ripristina l’obbligazione doganale originaria, deve essere interpretato estensivamente.
23
Per quanto riguarda la finalità della normativa di cui la disposizione di cui trattasi costituisce un elemento, occorre rilevare che è nell’interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali che le decisioni relative all’obbligazione doganale siano materialmente corrette, purché siano rispettate le esigenze derivanti dai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Orbene, il codice doganale dell’Unione mira, come risulta dal suo considerando 26, a garantire una corretta applicazione dei dazi doganali (v., per analogia, sentenze del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA],
C‑571/12
,
EU:C:2014:102
, punto
32
, e del 10 dicembre 2015, Veloserviss,
C‑427/14
,
EU:C:2015:803
, punto
26
).
24
Infatti, nell’ambito del titolo I del codice doganale dell’Unione, relativo alle disposizioni generali di quest’ultimo, l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), prevede che una decisione favorevole è revocata o modificata se non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione. Alla luce di tale disposizione, la Corte ha già dichiarato, in materia di informazioni tariffarie vincolanti, che, qualora un’interpretazione da parte delle autorità doganali delle disposizioni di legge applicabili alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi risulti errata, tali autorità hanno il diritto di revocare la loro decisione modificando la classificazione tariffaria. Ciò vale a seguito sia di un errore di valutazione sia di un’evoluzione delle nozioni in materia di classificazione tariffaria (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑133/02 e C‑134/02
,
EU:C:2004:43
, punti
24
e
25
).
25
Tali considerazioni militano a favore di un’interpretazione dell’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione secondo la quale sarebbe possibile, per le autorità doganali, ripristinare l’obbligazione doganale iniziale nel caso in cui esse abbiano, in un primo tempo, concesso un rimborso di tale obbligazione sulla base di una classificazione tariffaria delle merci che, in un secondo tempo, si sia rivelata errata.
26
Una siffatta interpretazione è altresì corroborata dalla giurisprudenza relativa all’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (
GU 1992, L 302, pag. 1
), che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (
GU 2008, L 145, pag. 1
), il quale, a sua volta, è stato sostituito dal codice doganale dell’Unione. In forza di tale disposizione, quando da una revisione della dichiarazione in dogana o da un controllo a posteriori effettuato dall’autorità doganale risultava che i dazi erano stati calcolati in base ad elementi inesatti o incompleti, tale autorità doveva adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa disponeva. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che detta disposizione doveva essere interpretata nel senso che essa consentiva in particolare alle autorità doganali di reiterare una revisione o un controllo a posteriori di una dichiarazione in dogana e di trarne le conseguenze fissando una nuova obbligazione doganale. In tale contesto, essa ha tenuto conto della logica specifica sottesa a tale disposizione, diretta a far coincidere la procedura doganale con la situazione reale correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2012, Südzucker e a.,
C‑608/10, C‑10/11 e C‑23/11
,
EU:C:2012:444
, punto
47
, e del 10 dicembre 2015, Veloserviss,
C‑427/14
,
EU:C:2015:803
, punti da
22
a
28
). Poiché l’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione si fonda sulla stessa logica, esso deve, pertanto, consentire alle autorità doganali di ripristinare l’obbligazione doganale iniziale qualora risulti che il rimborso di quest’ultima è stato effettuato sulla base di una classificazione tariffaria errata.
27
Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] jednatelství Zelinka sostiene che il rispetto dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento dovrebbe tuttavia condurre ad interpretare l’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione nel senso che l’obbligazione doganale può essere ripristinata solo qualora i dazi doganali siano stati rimborsati a seguito di un errore commesso involontariamente dalle autorità doganali.
28
A tal riguardo, la possibilità, per le autorità doganali, di adottare misure necessarie al fine di regolarizzare una situazione è certamente subordinata al rispetto degli obblighi derivanti da tali principi (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss,
C‑427/14
,
EU:C:2015:803
, punto
29
). Ciò non toglie che un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale il suo ambito di applicazione non si limita agli errori non intenzionali delle autorità doganali non risulta, in quanto tale, incompatibile con tali esigenze.
29
Infatti, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, occorre rilevare che la possibilità di procedere al ripristino dell’obbligazione doganale iniziale è subordinata alla condizione che tale obbligazione non sia prescritta ai sensi dell’articolo 103 del codice doganale dell’Unione. Secondo quest’ultima disposizione, il termine di prescrizione scade, di norma, dopo tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.
30
Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’imposizione di un termine di prescrizione ragionevole è funzionale all’interesse della certezza del diritto, posta a tutela sia del singolo che dell’amministrazione interessata, e non impedisce quindi l’esercizio, da parte del singolo, dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Pertanto, in pendenza del termine di prescrizione, l’autorità doganale deve poter modificare l’obbligazione doganale. (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss,
C‑427/14
,
EU:C:2015:803
, punti
32
e
37
).
31
Per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, occorre rilevare che, prima della scadenza del termine di prescrizione, un debitore deve, in quanto operatore economico, accettare il rischio che le autorità doganali rivedano la decisione relativa all’obbligazione doganale tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss,
C‑427/14
,
EU:C:2015:803
, punti
41
e
42
).
32
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 116, paragrafo 7, del codice doganale dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso non riguarda unicamente le situazioni in cui i dazi doganali sono stati oggetto di rimborso a seguito di un errore non intenzionale delle autorità doganali, ma anche le situazioni in cui tali autorità hanno deliberatamente proceduto a una classificazione tariffaria che si è successivamente rivelata errata.
Sulle spese
33
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 116, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso non riguarda unicamente le situazioni in cui i dazi doganali sono stati oggetto di rimborso a seguito di un errore non intenzionale delle autorità doganali, ma anche le situazioni in cui tali autorità hanno deliberatamente proceduto a una classificazione tariffaria che si è successivamente rivelata errata.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.