CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 aprile 2019 (dep. il 18 luglio 2019) la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Luigi PAPA, in parziale riforma della pronuncia in data 8 maggio 2017 del Tribunale di Macerata, ha dichiarato non doversi precedere nei confronti dell'imputato per le condotte di bancarotta fraudolenta preferenziale di cui al capo A. della rubrica (così riqualificato in parte qua il fatto in esso descritto) e di bancarotta documentale semplice di cui al capo B. della rubrica, perché estinti per intervenuta prescrizione; ed ha rideterminato in mitius le pene (principale e accessorie) a lui irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado, nella parte in cui ne aveva affermato la 1 (rr I. responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione e gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono state dedotte la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1), legge fall. e la mancanza o la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta distrattiva (prima parte del capo A. della rubrica) avente come oggetto materiale il marchio «LUI» di proprietà della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. Ad avviso della difesa, il fatto integrerebbe il delitto di bancarotta preferenziale, che si sarebbe estinto per prescrizione, poiché l'imputato avrebbe violato la par condicio creditorum appropriandosi del marchio per soddisfare i propri crediti verso la fallita. Difatti, i Giudici di merito - in contrasto con le risultanze processuali e, segnatamente, con quanto rappresentato dal curatore nel corso della sua testimonianza - hanno affermato che non sia stato corrisposto il prezzo (pari a euro 24.000) del marchio che l'imputato - quale amministratore della società poi fallita - ha venduto a sé stesso; esso, infatti, sarebbe stato pagato secondo le modalità previste al momento della compravendita (in parte con la compensazione dei crediti del PAPA verso la società, e in parte con rate da versare), rispetto alle quali l'unica difformità sarebbe da individuare nell'importo oggetto di compensazione, poiché dopo il fallimento è intervenuta una transazione tra la curatela e l'imputato (il quale ha pagato la somma di euro 6.000 ed ha rinunciato al proprio credito ammesso al passivo di oltre 20.000), così erogando una somma superiore al prezzo già fissato. Di conseguenza, non potrebbe affermarsi che vi sia stata una compravendita senza pagamento del prezzo né è stato affermato dalle sentenze di merito che sia stato pagato un prezzo vile (evenienza che deve escludersi atteso che gli Organi della procedura fallimentare hanno autorizzato la stipula della transazione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico motivo presentato nell'interesse del PAPA è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità. Dalle sentenze di merito, in parte qua conformi (avendo pure la Corte di appello espressamente richiamato e condiviso quanto esposto dal Tribunale: Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; conf. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. , Rv. 252615), si trae che, alla luce della relazione ex art. 33 legge fall. e dei documenti in atti, si è ritenuto che il PAPA non abbia in effetti pagato il prezzo della cessione in discorso (convenuta con scrittura privata priva di data certa), fissato senza alcuna perizia in euro 24.000 e da corrispondersi per euro 10.447 in compensazione di «presunti crediti vantati dal PAPA» nei confronti della fallita e nel resto con dieci rate mensili di pari importo; e si è negata rilevanza al successivo accordo transattivo, intervenuto con la curatela, ossia dopo il fallimento. Tale ricostruzione del fatto non può dirsi frutto di un travisamento della prova (che consiste nell'utilizzazione da parte del giudice di merito «di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica»: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), per la dirimente considerazione che dagli stessi passi della deposizione del curatore riportati dalla difesa nel ricorso, si trae che l'allegato pagamento del prezzo del marchio da parte dell'imputato (che «non ha versato sostanzialmente secondo le pattuizioni indicate nella scrittura», ma ha pagato alla curatela a seguito di transazione, con rinuncia al proprio credito) non inficia l'iter argomentativo su cui si fonda la condanna. D'altra parte è del tutto erronea in diritto la prospettazione del ricorrente, che ha inteso attribuire rilevanza, alla transazione intervenuta successivamente al fallimento, atteso che: - «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento oggettivo è costituito dal distacco — con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga — del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperamento patrimoniale nei confronti dei creditori, [...] anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento» (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658; Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Olivieri, Rv. 213120); - il trasferimento del marchio, senza il versamento effettivo (e in toto) del prezzo convenuto, al di là del valore ad esso attribuito, costituisce un depauperamento del patrimonio della società, così da concretare il contestato fatto distrattivo (cfr. Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501 - 01); - i pagamenti del prezzo successivi alla dichiarazione di fallimento rappresentano solo un posterius irrilevante al fine di escludere la sussistenza del detto elemento materiale (alla stessa stregua del recupero o della possibilità di recupero del bene, ad esempio a seguito di azione revocatoria: ivi), senza che occorra rilevare che dalla stipula della detta transazione (che, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. è «il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro») non può trarsi l'adempimento, pienamente satisfattivo, dell'obbligazione che peraltro, in quanto intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, non potrebbe comunque integrare la c.d. bancarotta riparata (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som