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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23507/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez.

Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett. a) cod. proc. pen. ed anzi con riferimento al contenuto integrale della pronuncia impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 ap le 2022 Il consigl sore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi 1 6--GA 21-------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett. a) cod. proc. pen. ed anzi con riferimento al contenuto integrale della pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 ap le 2022 Il consigl sore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi 1 6--GA 21-------
Sentenza Cassazione n. 23507/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris