CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7789/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 4076/2015 depositata il 28/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della trattoria “[OSCURATO:PERSONA] e il Drago” in Randazzo (CT), imputando al contribuente maggiori ricavi ed un maggior reddito pari ad euro 63.156,00, a fronte di un reddito dichiarato pari ad euro 7.490,00, sulla base del metodo analitico – induttivo di cui all’art. 39 co mma 1 lett. d) d.P.R.n. 600 del 1973. Quest’atto è stato impugnato dalla contribuente davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catania che, con sentenza 187/4/11, ha rigettato il ricorso con cui si contestavano i criteri seguiti nella ricostruzione indiretta dei ricavi. Avverso questa pronunzia la società ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia ha accolto parzialmente riducendo del 50% il reddito accertato. Avverso questa sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Deposita memoria il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza di studi di settore coerenti e congrui e di una contabilità corretta, lamentando che la sentenza, pur avendo ritenuto condivisibili le contestazioni mosse dalla parte, aveva accolto solo parzialmente l’appello, escludendo rilievo agli studi di settore depositati e ritenendo non provato il dato relativo al consumo di tovaglioli e copritavolo. Il motivo deve essere disatteso. 1.1. Il motivo è inammissibile, da un lato per difetto di specificità, in quanto si limita ad una esposizione riassuntiva che non consente di apprezzare le censure mosse, e, d’altro lato, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza che, pur riconoscendo la fondatezza di alcune dei rilievi sollevati dal contribuente, ha ritenuto che questi non fossero sufficienti ad azzerare l’accertamento, atteso che il reddito dichiarato appariva “davvero irrisorio” e il costo del lavoro era “eccessivo alla luce dei redditi dichiarati” poiché erano presenti ben quattro dipendenti (cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti e cameriere). 1.2. Quanto alle questioni relative allo studio di settore e al consumo dei tovaglioli, che la CTR aveva disatteso osservando che quelle risultanze non erano riscontrabili, il ricorrente si limita a rilevare, senza alcun preciso riferimento agli atti di causa, che lo studio di settore era stato depositato tempestivamente e conteneva dati congrui e coerenti mentre i dati relativi al tovagliato non erano stati contestati dall’Ufficio, cosicché questa Corte non è in grado di verificare la fondatezza di queste deduzioni, prive di autosufficienza. 1.3. In ogni caso, la questione relativa allo studio di settore è irrilevante in radice, perché secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore differisce dalla procedura di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, essendo - al contrario di questa - indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili. Ne consegue che la corrispondenza del reddito dichiarato agli indici desumibili dagli studi di settore non impedisce all'erario di procedere all'accertamento di maggiori redditi (Cass. n. 33340 del 2019; Cass.n. 20060 del 2014; Cass. n. 23096 del 2012; Cass. sez. un. 26635 del 2009). 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della Costituzione in quanto la CTR ha rideterminato il reddito in maniera approssimativa, nonostante avesse tutti gli elementi per calcolare il reddito in maniera esatta, così violando il principio della capacità contributiva. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile sia per la sua estrema genericità sia perché, comunque, la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. soltanto quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (Cass. sez. un. n. 11167 del 2022), ma in questo il caso la legge disciplina presupposti e contenuto dell’accertamento. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.113 c.p.c. in quanto la CTR ha motivato la sua decisione “secondo equità”: infatti, la sentenza osserva che, ritenuto “sovrastimato” l’esito dell’accertamento, è apparso “equo” ridurlo del 50%. Il motivo è infondato. 3.1. E’ ben vero che il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (Cass. n. 10875 del 2022; Cass. n. 16960 del 2019; Cass. n. 7354 del 2018), tuttavia, la praticata riduzione dell’imponibile non rientra nell'esercizio di equità sostitutiva, la quale attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia, perché si tratta di una valutazione del compendio probatorio e del fatto, frutto di un consentito giudizio estimativo (Cass. n. 4442 del 2010; Cass. n. 25707 del 2015). 3.2. La valutazione e l’apprezzamento degli elementi di fatto rientrano nel perimetro dei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione, difetti che non sussistono nel caso di specie. Il giudice d'appello, infatti, ha indicato i parametri che hanno guidato la sua valutazione e, se da un lato ha accolto i rilievi dell’appellante relativamente alla metodologia accertativa, dall’altro ha rilevato che il numero di lavoratori era comunque eccessivo rispetto ai ricavi dichiarati, così come l’entità del costo del lavoro e delle fatture d’acquisto delle materie prime facevano apparire “davvero irrisorio” il reddito dichiarato. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, della somma di euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quarter d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellorichies