CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00296/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulle impugnazioni proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ovvero, tutti e tre, di quello associativo di cui al capo a), i due Verde, inoltre, dei fatti di cui ai capi b), c), d), e), g), I), m), o) e, il Mancinelli, di quello di cui al capo i): ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge il primo giudice aveva perciò condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa ciascuno e [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato ai predetti la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale e li aveva condannati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili a cui favore aveva liquidato le spese; 2. la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di condanna limitandosi a revocare la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne i beni oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Napoli in data 13.4.2016 nel procedimento n. 23713/2015 RGNR disponendone la restituzione all'avente diritto; 3. ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso redatto e sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al reato associativo di cui al capo a): rilevano che la Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale aderendo alle conclusioni del primo giudice senza dar conto delle doglianze difensive ed in assenza di elementi in grado di comprovare la loro penale responsabilità con particolare riferimento alla partecipazione ed alla stessa consapevolezza della esistenza di una associazione a delinquere; sottolineano che nel caso concreto non era emersa la esistenza degli elementi propri di un sodalizio criminoso e, comunque, della conoscenza degli altri presunti sodali e del loro inserimento nella attività illecita del gruppo proiettata nel futuro; 3.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle altre imputazioni: rilevano, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen., che il suo presupposto è rappresentato dalla registrazione del marchio asseritamente contraffatto mentre la rilevanza penale della condotta richiede la idoneità ad ingannare il pubblico che non sussiste quando, come nel caso di specie, si sia in presenza di contraffazioni assolutamente grossolane e come tali riconoscibili "ictu oculi"; sottolineano che la loro condotta non è stata adeguatamente ricostruita e che, in ogni caso, avrebbe dovuto più ponderatamente essere riportata nella ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen.; segnalano che la Corte di Appello non ha motivato sulle doglianze difensive trascurando l'assenza di elementi di riscontro alle intercettazioni che non possono individuarsi nel rinvenimento di merce nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di merce di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che le iniziali LV non fanno riferimento a "[OSCURATO:PERSONA]" ma a "[OSCURATO:PERSONA]", con conseguente integrazione della ipotesi del falso impossibile o innocuo; evidenzia come la Corte di Appello non abbia dato conto degli elementi a discarico e delle ragioni di inattendibilità delle prove contrarie con conseguente apparenza della motivazione che non abbia affrontato le doglianze articolate con l'atto di gravame;3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena: rileva che la Corte avrebbe dovuto motivare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche come anche tener conto delle concrete modalità dell'azione, dell'intensità del dolo e della condotta processuale tenuta e caratterizzata dal loro comportamento collaborativo su cui la Corte territoriale tace; 3.2 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso redatto e sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 mancata assunzione di una prova decisiva: rileva che nella lista testi della difesa del Mancinelli era stato indicato [OSCURATO:PERSONA], imputato di reato connesso, presente in aula all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma che il Tribunale non ammise a rendere le proprie dichiarazioni; segnala che la Corte di Appello, cui era stato devoluto il relativo motivo di gravame, ha fatto presente che dalla lettura del verbale emergeva che il Tribunale aveva ritenuto la deposizione del Cesetti superflua laddove, invero, la decisione del primo giudice era stata motivata dal fatto che costui non era stato citato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. ovvero con modalità non essenziali ai fini della ammissibilità della deposizione che, però, rivestiva una rilevanza decisiva in ordine al ruolo del Mancinelli ed alla sua posizione di lavoratore dipendente della Metalfornn, di cui il Cesetti, come risulta dalla stessa sentenza, era il legale rappresentante, alla sua estraneità alla produzione e spedizione delle merci ed al suo coinvolgimento e frequentazione di altri soggetti componenti del sodalizio; 3.2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale: rileva come l'obbligo di motivazione per affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio implichi la necessità di tener conto dei rilievi difensivi e di argomentare sulle ragioni per le quali essi debbono ritenersi superati o non condivisibili; segnala che la Corte di Appello, avendo richiamato i motivi di gravame articolati nell'interesse del Mancinelli, ha tuttavia finito per dare prevalenza a meri indizi ricavabili dalle intercettazioni telefoniche ed in contrasto con prove acquisite al dibattimento; richiama l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il rinvenimento, presso il magazzino dello spedizioniere Capuozzo, di cinque cartoni e di un foglio con indicata quale mittente la [OSCURATO:SOCIETA] e destinatario tale [OSCURATO:PERSONA], contenenti 50.000 etichette di marche note e 2.000 fibbie di marca "[OSCURATO:PERSONA]"; la PG aveva proceduto perciò al sequestro "contro ignoti" e soltanto il lunedì successivo il Capuozzo aveva esibito il documento di trasporto ed il bordereau del trasportatore da cui risultava che i cartoni erano stati spediti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e destinati alla ditta [OSCURATO:PERSONA]; di qui, perciò, il contrasto con il contenuto della telefonata del 28.3.2014 intercorsa tra il Mancinelli e [OSCURATO:PERSONA] e, poi, con una donna non identificata dal cui contenuto, tuttavia, non emerge né la natura della merce di cui si stava discutendo il trasporto, né che i cinque cartoni rivenuti dalla GdF nel magazzino del Capuozzo fossero quelli diretti a [OSCURATO:PERSONA] e di cui aveva parlato per l'appunto il Mancinelli; segnala che la stessa annotazione sul foglio A4 non era stata tenuta in gran conto della PG visto che normalmente, trattandosi di merce contraffatta, il mittente viene omesso tanto che, per l'appunto, il sequestro era stato eseguito a carico di ignoti; aggiunge che al Verde era stato riferito che non vi era merce per lui, che nessuna telefonata di conferma era pervenuta al Capuozzo, che la perquisizione presso la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dato esito negativo sicché, qualora la indicazione fornita dal bordereau fosse stata giudicata inattendibile, sarebbe stato necessario approfondire le indagini sul reale mittente, verifica di cui la Corte dà atto ma che aggira con motivazione "di comodo" ed illogica oltre che fondata su una duplice presunzione; evidenzia come la ipotesi investigativa fosse stata smentita dalle dichiarazioni dei testi Ermini, Bitti e Trapé che la Corte di Appello ha "neutralizzato" ricorrendo ad un fatto apoditticamente affermato quale l'esistenza di una produzione "parallela" gestita dal Mancinelli con il Cesetti ed ignorata dagli altri dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]; 3.2.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione: richiama la motivazione con cui la Corte territoriale ha affermato la essenzialità della partecipazione del Mancinelli (e del Cesetti) alla attività del sodalizio condotto dai fratelli Verde sottolineando, in generale, la differenza tra il reato associativo e la ipotesi del mero concorso di persone; rileva come nel caso in esame è stata la stessa Corte di Appello a far presente che [OSCURATO:PERSONA] ha rapporti con persone riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA] e, in particolare, con il legale rappresentante Cesetti ed il dipendente Mancinelli mentre dalla istruttoria risulta che i contatti con il Mancinelli avevano ad oggetto ordinarie forniture di minuterie metalliche risolvendosi in 5/6 telefonate nell'arco di un anno; che il Mancinelli non conosce la vera identità del Verde e non conosce qli altri componenti della struttura organizzata limitandosi a raccogliere gli ordini utilizzando il telefono aziendale con le proprie generalità; egli, sottolinea, agisce come dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], ha contatti sporadici con "Marco" (alias [OSCURATO:PERSONA]) con riguardo a prodotti compresi nel catalogo della ditta e che vengono realizzati all'interno della stessa;3.2.4 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62bis cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte ha negato al ricorrente le attenuanti generiche e segnala che in tal modo i giudici del gravame hanno dato rilievo a circostanze diverse da quelle emerse nel corso del processo, ignorando che il Mancinelli è un dipendente della società, non è tenuto a conoscere i codici che annota sugli ordini, si è tempestivamente sottoposto ad interrogatorio rispondendo alle domande degli inquirenti, non risulta che abbia tratto vantaggi economici dalla contestata attività illecita e non annovera precedenti penali; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: rileva, infatti, che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si risolvono nella riproposizione di questioni già esaminate dai giudici di merito sia per quanto concerne i presupposti del delitto associativo che la consapevolezza degli stessi di far parte del sodalizio mentre le doglianze difensive non evidenziano vizi di motivazione ma sollecitano di fatto una rivalutazione delle prove; quanto al ricorso del Mancinelli, rileva la infondatezza del motivo di natura processuale ritenendo che la decisione di non escutere il teste assistito si fonda su una valutazione di merito in questa sede non sindacabile; gli altri motivi finiscono per riproporre questioni di puro merito; 5. la difesa del Mancinelli ha trasmesso una memoria difensiva con cui contesta le conclusioni e, prima ancora, le considerazioni svolte dal PG nella sua requisitoria: ribadisce quali siano i presupposti oggettivi del delitto associativo e richiama la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici hanno descritto quale sarebbe stato l'apporto fornito dal Mancinelli che, secondo la difesa, ed a tutto voler concedere, si sarebbe esaurito in una sola fornitura di materiale mancando la sentenza impugnata di precisare quale sarebbe stato il più vasto programma criminoso che avrebbe informato la attività del sodalizio; quanto al primo motivo, sottolinea che il primo giudice aveva revocato la ammissione del testimone assistito non già ritenendone superfluo il contributo ma per ragioni di rito del tutto infondate; sottolinea, quanto al secondo motivo, che con esso non sono state dedotte valutazioni di merito ma il contrasto tra le affermazioni contenute in sentenza e le emergenze istruttorie; 6. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso nota di controdeduzioni rispetto alla conclusioni del PG: ribadisce come la motivazione della sentenza impugnata quanto al capo A) sia carente sotto il profilo dell'analisi degli elementi caratterizzanti il reato associativo; rileva, infatti, che non sono stati analizzati i profili relativi alle caratteristiche del sodalizio, né la suddivisione dei ruoli tra i compartecipi, ma soprattutto non è emersa la consapevolezza in capo ai prevenuti di far parte di una organizzazione criminale; aggiunge che nel caso concreto non è emerso un rapporto di conoscenza tra tutti gli imputati né tantomeno che gli stessi fossero a diverso titolo e con diverse mansioni inseriti in una attività illecita; 7. la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le conclusioni con richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali di questa fase che ha indicato nella allegata notula. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. I fatti sono stati ricostruiti sulla scorta di una analoga valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie ed è noto che nel caso di "doppia conforme" di merito vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come anche [OSCURATO:PERSONA] erano stati chiamati a rispondere, in relazione al capo A) della rubrica, del reato "... previsto e punito dall'art. 416 commi 1, 2, 3, c.p. per essersi associati tra loro e con altri soggetti non meglio identificati, con differenziazione di ruoli, allo scopo di commettere più reati e, in particolare, al fine di realizzare, per scopo di lucro, condotte criminose volte alla produzione, ricettazione e vendita di materiale contraffatto ed in particolare cinture, borse, occhiali e capi di abbigliamento a marchio contraffatto, [OSCURATO:PERSONA], RAY-BAN, DIOR, GUCCI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], HERMES, [OSCURATO:PERSONA], CARRERA, HOGAN, OAKLEY /I [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati qualificati promotori e capi della associazione con il compito di sovraintendere la produzione e la distribuzione del materiale contraffatto, coordinare l'attività degli altri associati nonché provvedere, anche direttamente, all'assemblaggio della merce "neutra" acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e Ji QUingquing, sulla quale venivano apposti marchi relativi a diverse "griffes"; dal canto suo il Mancinelli, unitamente al titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe fornito di accessori recanti marchi e/o loghi necessari da apporre sulla merce "neutra" per la realizzazione di prodotti contraffatti. Il Tribunale aveva spiegato che il procedimento era nato da un sequestro operato a carico di tale [OSCURATO:PERSONA] il monitoraggio della cui utenza aveva permesso di individuare i fratelli Verde quali protagonisti di una attività di commercio di prodotti con marchi contraffatti distribuiti a cittadini extracomunitari addetti alla loro vendita "al dettaglio". Secondo la ricostruzione risultante dalla sentenza di primo grado era quindi emersa una attività "organizzata" nelle varie fasi della importazione e reperimento di merce "neutra" (ovvero con caratteristiche esteriori identiche a quella "griffata"), di cui si occupavano due cittadini cinesi; nella fornitura di parti metalliche da apporre sui capi, realizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]; nell'"assemblaggio" della merce "neutra" con i loghi e le parti metalliche "griffate" (di cui si occupavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); nella custodia della merce "neutra" e nella spedizione di quella contraffatta (di cui si occupava [OSCURATO:PERSONA]) e nella successiva sua "ricettattazione" (da parte di [OSCURATO:PERSONA]). L'ipotesi investigativa era stata quindi suffragata e riscontrata da una serie di sequestri e servizi di OPC che, secondo i giudici di merito, aveva consentito di ritenere l'esistenza di una attività organizzata che non si era interrotta nemmeno all'esito dei numerosi interventi e sequestri delle forze dell'ordine in quanto ciascuno poteva far affidamento sull'attività degli altri in vista di un obiettivo comune. 2. Con l'atto di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva in primo luogo contestato la esistenza dei presupposti fattuali per ritenere integrata la fattispecie del reato associativo nonché, in secondo luogo, la natura della merce di cui si discute; aveva infine invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa del Mancinelli aveva articolato una serie di rilievi con cui, in sostanza, aveva evidenziato l'impossibilità di ritenere l'imputato, mero dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], partecipe in prima persona del gruppo organizzato per la realizzazione e commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti.3. La Corte di Appello ha dato conto delle censure difensive che ha affrontato e risolto con motivazione congrua, adeguata ed immune da profili di manifesta illogicità ovvero di intrinseca contraddittorietà con gli elementi acquisiti. Non è inutile, peraltro, ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153). Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227). 3.1 Fatte queste premesse, si deve quindi rilevare la genericità del primo motivo del ricorso articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui la difesa rimprovera alla Corte di Appello di non aver dato conto e di non aver vagliato le doglianze difensive articolate con l'impugnazione della sentenza di primo grado. Questa Corte ha più volte sottolineato che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853; Sez. 6, Sentenza n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente ed altro, Rv. 236689; Sez. 2, Sentenza n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962; Sez. 2, Sentenza n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879). La Corte di Appello, in realtà, e come già accennato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione proposta nell'atto di gravame non potesse essere seguita alla luce delle risultanze istruttorie. Il ricorso, di fatto, finisce allora per contestare non già la intrinseca contraddittorietà o la illogicità della motivazione quanto, piuttosto, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito sottoponendo alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito risultando perciò inammissibili i rilievi articolati in questa sede dal momento che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 3.2 Il secondo motivo del ricorso dei fratelli Verde è manifestamente infondato laddove certamente non consentite sono le considerazioni svolte dalla difesa in ordine alla valutazione dei giudici di merito circa la portata significativa delle conversazioni intercettate. Quanto al rilievo circa la necessaria registrazione del marchio, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140; Sez. 5, Sentenza n. 5215 del 24/10/2013, Ngom, Rv. 258673; Sez. 2, Sentenza n. 22693 del 13/05/2008, Rossi, Rv. 240414). Questa Corte, inoltre, ha costantemente ribadito che la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814; Sez. 5, Sentenza n. 5260 del 11/12/2013, Faje, Rv. 258722; Sez. 2, Sentenza n. 20944 del 04/05/2012, PG in proc. Diasse, Rv. 2528.36; Sez. 2, Sentenza n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri ed altri, Rv. 253417; Sez. 5, Sentenza n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974). 3.3 Manifestamente infondate sono anche le doglianze articolate in punto di trattamento sanzionatorio e, in particolare, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche il cui riconoscimento era stato sollecitato con l'atto di appello. La Corte ha infatti escluso la possibilità di riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche motivando la propria decisione alla luce del ruolo di costoro quali organizzatori della associazione per cui "viene in rilievo la compulsione criminale manifestata, avendo gli stessi, detenuto e alienato considerevoli quantità di merce contraffatta" sicché "... i fatti ascritti sono ... certamente gravi se sol si considera il radicamento raggiunto dal sodalizio nel territorio e la notorietà acquisite nell'ambiente, divenuti sicuri punti di riferimento per gli acquirenti di tale tipologia di merce di cui hanno contribuito ad alimentare la diffusione"; per altro verso la Corte ha richiamato "la negativa personalità degli imputati e la loro proclività a delinquere in uno al comportamento processuale assunto, posto che da nessuna delle pagine del processo è risultata una revisione critica per il proprio operato ..." (cfr., pag. 15 della sentenza impugnata). In definitiva, i giudici di merito hanno fatto leva sulla gravità dei fatti e delle condotte complessivamente considerate così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3 - , Sentenza n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054; Sez. 2, Sentenza n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci ed altro, Rv. 269748); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460). 4. Il ricorso del Mancinelli, come premesso, è anch'esso articolato su censure manifestamente infondate o non consentite. 4.1 Con il primo motivo, la difesa del ricorrente aveva dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nell'esame di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], imputato di reato connesso, presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma che il Tribunale non aveva ammesso in quanto non citato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. laddove, invece, la Corte di Appello ha sostenuto che la mancata assunzione della prova fosse stata dovuta ad una prognosi di superfluità alla luce del quadro complessivamente delineato dagli altri elementi acquisiti. Ebbene, è vero che la motivazione con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di sentire il Cesetti era stata di natura "rituale" e che la Corte di Appello ha invece sostenuto che il primo giudice aveva giudicato la prova non necessaria ai fini della decisione: ma è pur vero che la Corte di Appello ha in tal modo e di fatto autonomamente motivato in tal senso, ovvero sulla superfluità della prova, facendo riferimento alla univocità del quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio e della audizione degli altri testi oltre che del contenuto delle intercettazioni. In tal modo, la Corte ha "corretto" la motivazione del Tribunale con argomentazioni di natura "sostanziale", operazione che certamente non gli era preclusa potendo il giudice di appello certamente sovrapporre o sostituire le sue considerazioni a quelle del primo giudice. In sede di impugnazione, infatti, la disposizione di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di "reformatio in peius" - non è vincolato da quanto prospettato dall' appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell' appellante (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 40625 del 08/10/2009, B., Rv. 245288; Sez. 4, Sentenza n. 15461 del 14/01/2003, PG in proc. Williams ed altri, Rv. 227783). Ed è in forza di tale principio che si è affermato che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr., Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118; cfr., anche, Sez. 6 - , Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 27683, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost.). Certamente, perciò, a fronte della specifica devoluzione in appello, si deve concludere nel senso che pur in presenza di una motivazione della sentenza di primo adottata in punto di "rito" ed in ipotesi errata, la Corte territoriale, in quanto investita della questione, poteva respingere la richiesta di escussione del dichiarante ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. giudicando la prova superlfua nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 495 comma 4 cod. proc. pen. comunque ad essa spettanti. 4.2 II secondo ed il terzo motivo propongono all'attenzione della Corte censure in punto di responsabilità del ricorrente quanto alla partecipazione al sodalizio di cui si contestano i presupposti. Rileva il collegio che la Corte di Appello ha affrontato le censure difensive articolate nell'interesse del Mancinelli con motivazione congrua, immune da vizi logici e specificamente fondata sulle emergenze istruttorie di cui ha dato puntualmente conto. La Corte ha infatti ed in primo luogo richiamato i rapporti tra i fratelli Verde ed il Cesetti, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], e con lo stesso Mancinelli, dipendente della ditta, funzionali all'approvvigionamento ed alla fornitura di etichette metalliche con i loghi contraffatti corrispondenti a quelli delle case produttrici note ovvero di articoli metallici vari pure recanti l'effigie di noti marchi di moda da apporre su capi di abbigliamento ovvero su prodotti "neutri" in modo tale da renderli "griffati". Secondo i giudici di merito, le risultanze istruttorie avevano consentito di stimare quello della [OSCURATO:SOCIETA] come un apporto non episodico ma continuativo e di nevralgica ed essenziale importanza per la attività e la vita stessa del sodalizio. La Corte non ha omesso di prendere in considerazione la tesi difensiva, ribadita anche in questa sede dalla difesa del Mancinelli, e che fa leva sul suo ruolo all'interno della [OSCURATO:SOCIETA] di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]: la ha tuttavia disattesa alla luce delle emergenze istruttorie con particolare riguardo agli esiti delle intercettazioni telefoniche richiamando le conversazioni del 9.7.2013 e del 23.9.2013 intercorse tra il Mancinelli da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro; in particolare, nella conversazione del 21.11.2013, quest'ultimo si lamentava con il Mancinelli del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva inoltrato delle forniture anche ad un'azienda "concorrente" che aveva esposto i relativi prodotti "sulle bancarelle" e realizzati con uno stampo che era "in esclusiva" del Verde. Ha richiamato il viaggio a Napoli del Mancinelli per incontrare i fratelli Verde e la preoccupazione dello stesso Mancinelli di essere pedinato dalle forze dell'ordine avendo recepito i "suggerimenti" del Verde per depistare o "seminare" gli inseguitori che temevano avesse alle calcagna; ha motivato, inoltre, anche sulle ragioni per le quali la tesi difensiva non poteva essere condivisa e sul perché i timori del Mancinelli non potessero essere quelle di produrre e vendere prodotti "in nero". In particolare, i giudici del gravame di merito hanno sottolineato come non fosse rilevante, ai fini della penale responsabilità del ricorrente, il fatto che costui fosse un dipendente del Cesetti con il quale, però, nei rapporti con i fratelli Verde, era perfettamente interscambiabile. In questo quadro complessiva, hanno richiamato la conversazione del 28.3.2014 in cui era emerso il riferimento del Mancinelli a "cinque" e l'appuntamento per la "prossima settimana" che aveva indotto gli investigatori a predisporre un servizio di appiattamento presso la ditta Capuozzo (operante come una sorta di "franchising" della ditta Costanzi delle Marche) dove avevano rinvenuto cinque colli (contenenti 50.000 accessori per occhiali Ray-Ban da applicare sulle stecchette laterali e 2.000 fibbie per cinte "Vuitton") sui quali era appoggiato un foglio formato "A4" recante la indicazione della [OSCURATO:SOCIETA] indicato come spedizioniere e, come "ricevente", un certo "[OSCURATO:PERSONA]", nominativo riferibile a [OSCURATO:PERSONA] il quale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato contattato da un vettore della [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva chiesto se era "Francesco" ricevendone risposta affermativa con il che gli operanti avevano desunto che egli si faceva identificare sia con il nome di "Marco" che con quello di "Francesco", circostanza non irrilevante tenuto anche conto del pronto e tempestivo arrivo sul posto dello stesso Verde direttamente verificato dal personale operante. Era emerso, in particolare, che Alle 15.55 una donna aveva chiamato da una utenza intestata ad una dipendente della ditta Costanzi comunicando proprio al Mancinelli che i "cinque colli" erano stati trovati (dalla PG) sicché, subito dopo, lo stesso Mancinelli era stato contattato da [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva riferito dell'esistenza di "problemi". La documentazione di trasporto di quella merce era stata inoltre prodotta soltanto il lunedì successivo e (come riferito dal teste di PG escusso sul punto in primo grado) giudicata non idonea a comprovarne la provenienza e la destinazione atteso che la stessa dipendente, intercettata, nel richiedere la documentazione di appoggio alla spedizione, aveva detto che le serviva tutto "in data di ieri". La ricostruzione "logica" e "cronologica" dell'episodio, quale operata dalla Corte di Appello, è incensurabile perché non si presta a rilievi di manifesta incongruità ma, semmai, ad una lettura divergente che, tuttavia, non è consentita in questa sede quand'anche in astratto altrettanto sostenibile sulla scorta delle medesime emergenze fattuali. Alla luce degli elementi acquisiti, la Corte ha giudicato irrilevante il mancato riconoscimento del foglio A4 da parte della teste Ermini, dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], come anche le dichiarazioni del teste Trapé entrambi infatti addetti alle spedizioni "regolari" mentre il teste Bitti, operaio addetto alla produzione, non era stato autorizzato a rispondere su fatti dai quali poteva discendere una sua responsabilità penale. La prova del diretto coinvolgimento del Mancinelli è stata perciò il frutto di una lettura sinergica di plurimi elementi da cui la Corte di Appello, con valutazione immune da vizi logici, ha potuto indurre l'esistenza di un contributo "continuativo" e non episodico alla attività dei fratelli Verde e, perciò, la consapevolezza, in capo al predetto ricorrente, di arrecare con la propria condotta un apporto reale ad una attività organizzata funzionalmente per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti contraffatti in maniera "seriale" (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 26724 del 04/03/2015, Montella, Rv. 264498, in cui la Corte ha ribadito che qualora l'agente sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma associativo, risponderà del reato di cui all'art. 416 cod. pen. pur nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori). D'altra parte, ai fini della affermazione di responsabilità per la partecipazione al sodalizio non è indispensabile che l'agente conosca tutti i sodali essendo sufficiente che egli sia consapevole di arrecare il proprio contributo ad una attività organizzata e proiettata verso la realizzazione di un programma indefinito e "aperto" (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/02/2012. Abboudi, Rv. 252232). 4.3 Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di Appello ha motivato sulla scorta della "obiettiva entità dei fatti sintomatici di una personalità trasgressiva ed incline al delitto" non avendo il Mancinelli esitato a "instaurare illeciti legami con contesti delinquenziali dediti alla commercializzazione di merce contraffatta divenendone partecipe ed apportando un fattivo e significativo contributo per la realizzazione del programma criminoso". In altri termini, cioè, i giudici hanno esaustivamente ed incensurabilmente argomentato sul punto alla luce di elementi di natura obiettiva quali la complessiva gravità dei fatti, e di natura soggettiva, attinenti la intensità del dolo e la disinvoltura con la quale il ricorrente si era messo a disposizione del sodalizio. 5. L'inammissibilità dei ricorsi proposti importa la condanna dei costoro oltre che al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. I ricorrenti vanno inoltre condannati a rifondere le spese sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] liquidate come in dispositivo ed alla luce delle notula allegata e comprensivi di Iva e Cpa come ivi indicato. P.Q.M. dichiar