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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11785/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Milano;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lucia ODELLO che ha concluso per ilrigetto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato ilreclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Milano del 14 marzo 2025 che aveva rigettato, per quanto qui ancorainteressa, la domanda di liberazione anticipata per i semestri dal 17 ottobre 2014 al 17giugno 2016, sul rilievo che la condotta del condannato non era risultata regolare, avendoquesti commesso fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione dal 2016 al2018, e per avere comunque tenuto un comportamento improntato, prima delle condottedistrattive, alla mera apparenza di evoluzione positiva della personalità nel periodo disottoposizione alla misura alternativa.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, con riferimentoall’art. 111, settimo comma, Cost., e il vizio della motivazione con riguardo al mancatoriconoscimento della liberazione anticipata.Per il periodo dal 17 ottobre 2014 al 17 aprile 2015 il Tribunale di sorveglianza, puravendo dato atto della mancata irrogazione della diffida, che sarebbe stata invocata daiCarabinieri con segnalazione del 30 novembre 2015, però mai pervenuta agli atti, hannocomunque ritenuto di negare la liberazione anticipata a fronte di una condotta immune dacensure.Per il periodo dal 17 aprile 2015 al 17 giugno 2016 il Tribunale di sorveglianza si èlimitato ad affermare illogicamente che, nonostante i fatti di bancarotta siano stati commessiin data 6 giugno 2019, le condotte distrattive antecedentemente attuate devono essereproiettate retrospettivamente come indicative della persistente indole criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.1.1 Deve essere premesso, per la comprensione della vicenda processuale, cheSCHIAVONE, in misura detenzione domiciliare nel periodo di interesse, aveva fatto istanzadi liberazione anticipata dal 17 ottobre 2014 al 16 ottobre 2019; l’istanza era stataintegralmente respinta dal Magistrato di sorveglianza; il Tribunale di sorveglianza ha accoltoil reclamo soltanto per il periodo dal 16 aprile 2019 al 16 ottobre 2019, poiché successivoalla declaratoria di fallimento, cui accedono i fatti di bancarotta fraudolenta tuttora sub judice,ma ammessi dal condannato.2.

Tanto premesso, vanno richiamati alcuni principi giurisprudenziali applicabili al casodi specie per quanto attiene alla rilevanza delle condotte devianti.2.1.

Se il Tribunale di sorveglianza non è tenuto ad attendere il definitivo accertamentodi violazioni che hanno dato luogo a procedimento penale o amministrativo, è pur sempreonerato di esaminarne in contraddittorio l’esistenza e la rilevanza ai fini del procedimento disorveglianza.È utile ricordare che «ai fini della concessione della liberazione anticipata, lavalutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazionedell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenutonel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomorispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, conl'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissioneda parte dell'istante» (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018 - dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274870 –01).Si è recentemente chiarito che «nel procedimento di sorveglianza possono esserevalutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizionedel relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispettoal trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile conl'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276498 - 01).3.

Nel caso di specie, ferma la puntuale valutazione compiuta dal Tribunale disorveglianza sulle condotte illecite accertate alla data del fallimento (6 giugno 2019), va datopartitamente indicati nell’imputazione (nell’anno 2016 per euro 9.930; nell’anno 2017 enell’anno 2018 per euro 167.440).Non è, quindi, illogica la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo la quale talicomportamenti, oltre ad abbracciare pacificamente il periodo dal 2016 al 2018, sicché nediscende l’ostatività alla valutazione del periodo di tempo che afferisce all’anno 2016,proiettano il proprio disvalore personologico all’indietro nel tempo, quanto meno in relazionealle condotte preparatorie che necessariamente precedono la consumazione di tali articolatireati.3.1.

Quanto al periodo anteriore al 2016, va ricordato che la giurisprudenza di legittimitàha costantemente affermato che «in sede di giudizio per la concessione della liberazioneanticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascunsemestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dalcondannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedentetrascorso in stato di detenzione.

Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriorireati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elementorivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione,mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186).3.2.

Di tale condiviso principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale di sorveglianza.Infatti, indipendentemente dalla sussistenza della specifica violazione che sarebbe stataaccertata dai Carabinieri in data 30 novembre 2015 sulla quale il Tribunale di sorveglianzacorrettamente non fonda la propria valutazione negativa , il ricorso non è in grado di sminuirela logica considerazione secondo la quale, anche in ragione della necessaria preventivaorganizzazione delle condotte illecite di bancarotta, è apparsa meramente formale l’adesioneal percorso di rieducazione, posto che le condotte delittuose sono state poste in esseredurante l’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare che si pretende,ora, di considerare ai fini della liberazione anticipata.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11785/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1130/2026STEFANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39952/2025RAFFAELLO MAGIGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Milano;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lucia ODELLO che ha concluso per ilrigetto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato ilreclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Milano del 14 marzo 2025 che aveva rigettato, per quanto qui ancorainteressa, la domanda di liberazione anticipata per i semestri dal 17 ottobre 2014 al 17giugno 2016, sul rilievo che la condotta del condannato non era risultata regolare, avendoquesti commesso fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione dal 2016 al2018, e per avere comunque tenuto un comportamento improntato, prima delle condottedistrattive, alla mera apparenza di evoluzione positiva della personalità nel periodo disottoposizione alla misura alternativa.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, con riferimentoall’art. 111, settimo comma, Cost., e il vizio della motivazione con riguardo al mancatoriconoscimento della liberazione anticipata.Per il periodo dal 17 ottobre 2014 al 17 aprile 2015 il Tribunale di sorveglianza, puravendo dato atto della mancata irrogazione della diffida, che sarebbe stata invocata daiCarabinieri con segnalazione del 30 novembre 2015, però mai pervenuta agli atti, hannocomunque ritenuto di negare la liberazione anticipata a fronte di una condotta immune dacensure.Per il periodo dal 17 aprile 2015 al 17 giugno 2016 il Tribunale di sorveglianza si èlimitato ad affermare illogicamente che, nonostante i fatti di bancarotta siano stati commessiin data 6 giugno 2019, le condotte distrattive antecedentemente attuate devono essereproiettate retrospettivamente come indicative della persistente indole criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.1.1 Deve essere premesso, per la comprensione della vicenda processuale, cheSCHIAVONE, in misura detenzione domiciliare nel periodo di interesse, aveva fatto istanzadi liberazione anticipata dal 17 ottobre 2014 al 16 ottobre 2019; l’istanza era stataintegralmente respinta dal Magistrato di sorveglianza; il Tribunale di sorveglianza ha accoltoil reclamo soltanto per il periodo dal 16 aprile 2019 al 16 ottobre 2019, poiché successivoalla declaratoria di fallimento, cui accedono i fatti di bancarotta fraudolenta tuttora sub judice,ma ammessi dal condannato.2.

Tanto premesso, vanno richiamati alcuni principi giurisprudenziali applicabili al casodi specie per quanto attiene alla rilevanza delle condotte devianti.2.1.

Se il Tribunale di sorveglianza non è tenuto ad attendere il definitivo accertamentodi violazioni che hanno dato luogo a procedimento penale o amministrativo, è pur sempreonerato di esaminarne in contraddittorio l’esistenza e la rilevanza ai fini del procedimento disorveglianza.È utile ricordare che «ai fini della concessione della liberazione anticipata, lavalutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazionedell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenutonel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomorispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, conl'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissioneda parte dell'istante» (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018 - dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274870 –01).Si è recentemente chiarito che «nel procedimento di sorveglianza possono esserevalutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizionedel relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispettoal trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile conl'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276498 - 01).3.

Nel caso di specie, ferma la puntuale valutazione compiuta dal Tribunale disorveglianza sulle condotte illecite accertate alla data del fallimento (6 giugno 2019), va datopartitamente indicati nell’imputazione (nell’anno 2016 per euro 9.930; nell’anno 2017 enell’anno 2018 per euro 167.440).Non è, quindi, illogica la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo la quale talicomportamenti, oltre ad abbracciare pacificamente il periodo dal 2016 al 2018, sicché nediscende l’ostatività alla valutazione del periodo di tempo che afferisce all’anno 2016,proiettano il proprio disvalore personologico all’indietro nel tempo, quanto meno in relazionealle condotte preparatorie che necessariamente precedono la consumazione di tali articolatireati.3.1.

Quanto al periodo anteriore al 2016, va ricordato che la giurisprudenza di legittimitàha costantemente affermato che «in sede di giudizio per la concessione della liberazioneanticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascunsemestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dalcondannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedentetrascorso in stato di detenzione.

Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriorireati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elementorivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione,mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186).3.2.

Di tale condiviso principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale di sorveglianza.Infatti, indipendentemente dalla sussistenza della specifica violazione che sarebbe stataaccertata dai Carabinieri in data 30 novembre 2015 sulla quale il Tribunale di sorveglianzacorrettamente non fonda la propria valutazione negativa , il ricorso non è in grado di sminuirela logica considerazione secondo la quale, anche in ragione della necessaria preventivaorganizzazione delle condotte illecite di bancarotta, è apparsa meramente formale l’adesioneal percorso di rieducazione, posto che le condotte delittuose sono state poste in esseredurante l’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare che si pretende,ora, di considerare ai fini della liberazione anticipata.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Milano;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lucia ODELLO che ha concluso per ilrigetto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato ilreclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Milano del 14 marzo 2025 che aveva rigettato, per quanto qui ancorainteressa, la domanda di liberazione anticipata per i semestri dal 17 ottobre 2014 al 17giugno 2016, sul rilievo che la condotta del condannato non era risultata regolare, avendoquesti commesso fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione dal 2016 al2018, e per avere comunque tenuto un comportamento improntato, prima delle condottedistrattive, alla mera apparenza di evoluzione positiva della personalità nel periodo disottoposizione alla misura alternativa.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, con riferimentoall’art. 111, settimo comma, Cost., e il vizio della motivazione con riguardo al mancatoriconoscimento della liberazione anticipata.Per il periodo dal 17 ottobre 2014 al 17 aprile 2015 il Tribunale di sorveglianza, puravendo dato atto della mancata irrogazione della diffida, che sarebbe stata invocata daiCarabinieri con segnalazione del 30 novembre 2015, però mai pervenuta agli atti, hannocomunque ritenuto di negare la liberazione anticipata a fronte di una condotta immune dacensure.Per il periodo dal 17 aprile 2015 al 17 giugno 2016 il Tribunale di sorveglianza si èlimitato ad affermare illogicamente che, nonostante i fatti di bancarotta siano stati commessiin data 6 giugno 2019, le condotte distrattive antecedentemente attuate devono essereproiettate retrospettivamente come indicative della persistente indole criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.1.1 Deve essere premesso, per la comprensione della vicenda processuale, cheSCHIAVONE, in misura detenzione domiciliare nel periodo di interesse, aveva fatto istanzadi liberazione anticipata dal 17 ottobre 2014 al 16 ottobre 2019; l’istanza era stataintegralmente respinta dal Magistrato di sorveglianza; il Tribunale di sorveglianza ha accoltoil reclamo soltanto per il periodo dal 16 aprile 2019 al 16 ottobre 2019, poiché successivoalla declaratoria di fallimento, cui accedono i fatti di bancarotta fraudolenta tuttora sub judice,ma ammessi dal condannato.2. Tanto premesso, vanno richiamati alcuni principi giurisprudenziali applicabili al casodi specie per quanto attiene alla rilevanza delle condotte devianti.2.1. Se il Tribunale di sorveglianza non è tenuto ad attendere il definitivo accertamentodi violazioni che hanno dato luogo a procedimento penale o amministrativo, è pur sempreonerato di esaminarne in contraddittorio l’esistenza e la rilevanza ai fini del procedimento disorveglianza.È utile ricordare che «ai fini della concessione della liberazione anticipata, lavalutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazionedell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenutonel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomorispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, conl'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissioneda parte dell'istante» (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018 - dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274870 –01).Si è recentemente chiarito che «nel procedimento di sorveglianza possono esserevalutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizionedel relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispettoal trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile conl'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276498 - 01).3. Nel caso di specie, ferma la puntuale valutazione compiuta dal Tribunale disorveglianza sulle condotte illecite accertate alla data del fallimento (6 giugno 2019), va datopartitamente indicati nell’imputazione (nell’anno 2016 per euro 9.930; nell’anno 2017 enell’anno 2018 per euro 167.440).Non è, quindi, illogica la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo la quale talicomportamenti, oltre ad abbracciare pacificamente il periodo dal 2016 al 2018, sicché nediscende l’ostatività alla valutazione del periodo di tempo che afferisce all’anno 2016,proiettano il proprio disvalore personologico all’indietro nel tempo, quanto meno in relazionealle condotte preparatorie che necessariamente precedono la consumazione di tali articolatireati.3.1. Quanto al periodo anteriore al 2016, va ricordato che la giurisprudenza di legittimitàha costantemente affermato che «in sede di giudizio per la concessione della liberazioneanticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascunsemestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dalcondannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedentetrascorso in stato di detenzione. Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriorireati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elementorivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione,mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186).3.2. Di tale condiviso principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale di sorveglianza.Infatti, indipendentemente dalla sussistenza della specifica violazione che sarebbe stataaccertata dai Carabinieri in data 30 novembre 2015  sulla quale il Tribunale di sorveglianzacorrettamente non fonda la propria valutazione negativa , il ricorso non è in grado di sminuirela logica considerazione secondo la quale, anche in ragione della necessaria preventivaorganizzazione delle condotte illecite di bancarotta, è apparsa meramente formale l’adesioneal percorso di rieducazione, posto che le condotte delittuose sono state poste in esseredurante l’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare che si pretende,ora, di considerare ai fini della liberazione anticipata.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11785/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1130/2026STEFANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39952/2025RAFFAELLO MAGIGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Milano;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lucia ODELLO che ha concluso per ilrigetto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato ilreclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Milano del 14 marzo 2025 che aveva rigettato, per quanto qui ancorainteressa, la domanda di liberazione anticipata per i semestri dal 17 ottobre 2014 al 17giugno 2016, sul rilievo che la condotta del condannato non era risultata regolare, avendoquesti commesso fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione dal 2016 al2018, e per avere comunque tenuto un comportamento improntato, prima delle condottedistrattive, alla mera apparenza di evoluzione positiva della personalità nel periodo disottoposizione alla misura alternativa.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, con riferimentoall’art. 111, settimo comma, Cost., e il vizio della motivazione con riguardo al mancatoriconoscimento della liberazione anticipata.Per il periodo dal 17 ottobre 2014 al 17 aprile 2015 il Tribunale di sorveglianza, puravendo dato atto della mancata irrogazione della diffida, che sarebbe stata invocata daiCarabinieri con segnalazione del 30 novembre 2015, però mai pervenuta agli atti, hannocomunque ritenuto di negare la liberazione anticipata a fronte di una condotta immune dacensure.Per il periodo dal 17 aprile 2015 al 17 giugno 2016 il Tribunale di sorveglianza si èlimitato ad affermare illogicamente che, nonostante i fatti di bancarotta siano stati commessiin data 6 giugno 2019, le condotte distrattive antecedentemente attuate devono essereproiettate retrospettivamente come indicative della persistente indole criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.1.1 Deve essere premesso, per la comprensione della vicenda processuale, cheSCHIAVONE, in misura detenzione domiciliare nel periodo di interesse, aveva fatto istanzadi liberazione anticipata dal 17 ottobre 2014 al 16 ottobre 2019; l’istanza era stataintegralmente respinta dal Magistrato di sorveglianza; il Tribunale di sorveglianza ha accoltoil reclamo soltanto per il periodo dal 16 aprile 2019 al 16 ottobre 2019, poiché successivoalla declaratoria di fallimento, cui accedono i fatti di bancarotta fraudolenta tuttora sub judice,ma ammessi dal condannato.2. Tanto premesso, vanno richiamati alcuni principi giurisprudenziali applicabili al casodi specie per quanto attiene alla rilevanza delle condotte devianti.2.1. Se il Tribunale di sorveglianza non è tenuto ad attendere il definitivo accertamentodi violazioni che hanno dato luogo a procedimento penale o amministrativo, è pur sempreonerato di esaminarne in contraddittorio l’esistenza e la rilevanza ai fini del procedimento disorveglianza.È utile ricordare che «ai fini della concessione della liberazione anticipata, lavalutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazionedell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenutonel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomorispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, conl'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissioneda parte dell'istante» (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018 - dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274870 –01).Si è recentemente chiarito che «nel procedimento di sorveglianza possono esserevalutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizionedel relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispettoal trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile conl'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276498 - 01).3. Nel caso di specie, ferma la puntuale valutazione compiuta dal Tribunale disorveglianza sulle condotte illecite accertate alla data del fallimento (6 giugno 2019), va datopartitamente indicati nell’imputazione (nell’anno 2016 per euro 9.930; nell’anno 2017 enell’anno 2018 per euro 167.440).Non è, quindi, illogica la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo la quale talicomportamenti, oltre ad abbracciare pacificamente il periodo dal 2016 al 2018, sicché nediscende l’ostatività alla valutazione del periodo di tempo che afferisce all’anno 2016,proiettano il proprio disvalore personologico all’indietro nel tempo, quanto meno in relazionealle condotte preparatorie che necessariamente precedono la consumazione di tali articolatireati.3.1. Quanto al periodo anteriore al 2016, va ricordato che la giurisprudenza di legittimitàha costantemente affermato che «in sede di giudizio per la concessione della liberazioneanticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascunsemestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dalcondannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedentetrascorso in stato di detenzione. Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriorireati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elementorivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione,mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186).3.2. Di tale condiviso principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale di sorveglianza.Infatti, indipendentemente dalla sussistenza della specifica violazione che sarebbe stataaccertata dai Carabinieri in data 30 novembre 2015  sulla quale il Tribunale di sorveglianzacorrettamente non fonda la propria valutazione negativa , il ricorso non è in grado di sminuirela logica considerazione secondo la quale, anche in ragione della necessaria preventivaorganizzazione delle condotte illecite di bancarotta, è apparsa meramente formale l’adesioneal percorso di rieducazione, posto che le condotte delittuose sono state poste in esseredurante l’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare che si pretende,ora, di considerare ai fini della liberazione anticipata.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11785/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris