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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:79
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0008

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 21 SETTEMBRE 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, I — [OSCURATO:PERSONA] causa odierna ha elementi comuni con la causa promossa nel 1966 dai produttori di cemento olandesi, belgi e tedeschi, che nel 1956 avevano stipulato un accordo (il [OSCURATO:PERSONA]) che dall'avvocato generale K. Roemer era stato così definito: «Un contratto onde rinnovare e riordinare una regolamentazione già esistente da decenni del mercato cementifero olandese (mercato che i produttori olandesi non riescono evidentemente ad approvvigionare».

È incontestato che la sola produzione nazionale non può far fronte alle esigenze del mercato olandese, pur se negli ultimi 20 anni, nel settore dei cementi, l'Olanda ha notevolmente aumentato la propria autonomia.

Il consumo del prodotto, indispensabile all'edilizia, ammontava a 5 milioni di tonnellate nel 1971 e per dare un'idea della rapidità dell'aumento, basterà dire che nel decennio 1950-1960 il tonnellaggio venduto nei [OSCURATO:PERSONA] è triplicato.

Mentre nel 1960 l'industria olandese produceva soltanto il 36 % del ceménto necessario al mercato interno, nel 1971 la percentuale è salita al 66 %, cioè a più di 3 milioni di tonnellate.

Un terzo del fabbisogno deve però ancora venir importato; le importazioni complessivamente superano di poco 1,5 milioni di tonnellate.

I principali paesi fornitori sono la Germania ed il Belgio.

Le importazioni effettuate dagli altri paesi, pure del mercato comune, erano e sono rimaste trascurabili, indubbiamente a causa delle elevate spese di trasporto, ma anche a causa delle intese stipulate tra produttori e commercianti.

In passato i produttori di cemento, sia olandesi che tedeschi e belgi, avevano stipulato l'accordo testé menzionato che stabiliva che il mercato olandese di cemento e di clinker venisse rifornito rispettando determinate quote, prezzi uniformi e uguali condizioni di vendita, sanciva impegni esclusivi di fornitura e di acquisto, alcuni divieti d'esportazione e restrizioni al sorgere di nuovi cementifici.

L' offerta di cemento sul mercato olandese costituiva dunque l'oggetto di un' intesa internazionale sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha aperto un'inchiesta in tutta fretta.

Tale intesa, pur se modificata, sussiste ancora e forma attualmente l'oggetto di un pro-cedimento che dovrebbe concludersi tra breve.

Oggetto della presente controversia è il fatto che la compravendita di cemento nei [OSCURATO:PERSONA] è stata pure disciplinata non da un accordo, ma da decisioni adottate da un'associazione di commercianti riuniti nella «Vereeniging van Cementhandelaren» (in prosieguo definita VCH).

Quest'associazione è stata fondata ad Amsterdam nel 1928.

Nel 1971 essa annoverava 408 aderenti, grossisti che do-minano praticamente il 67,5 % del mercato; detti grossisti vendono alle imprese di lavori pubblici o privati e ad alcuni rivenditori autorizzati, la vendita riguarda sia il cemento nazionale che quello importato.

I grossisti non affiliati, gli «outsiders», divenuti notevolmente più numerosi negli ultimi anni, sono 234, ma distribuiscono soltanto il 32,5 % del cemento consumato nei [OSCURATO:PERSONA].

Nello statuto sociale si dichiara che la VCH ha lo scopo di agevolare il commercio di cemento tra i propri membri e di tutelare i loro interessi, specie per quanto riguarda i rapporti con i fornitori.

L'associazione persegue questi scopi con sistemi ammessi dalla legge e più precisamente fornendo pareri ed informazioni, organizzando riunioni e conferenze, curando pubblicazioni e stipulando accordi, nonché facendo uso di tutti i mezzi giuridicamente leciti atti a promuovere le finalità dell'associazione.

Gli organi dell'associazione sono l'assemblea generale deliberante e il comitato direttivo, che ha la facoltà di adottare disposizioni vincolanti per l'esecuzione sia degli accordi stipulati dalla VCH che dei regolamenti adottati dall'assemblea generale.

Inoltre il comitato direttivo veglia a che gli affiliati adempiano con scrupolo agli obblighi loro imposti.

Su questa base la VCH ha adottato un regolamento generale relativo ai prezzi ed alle condizioni di vendita.

Per ora mi limiterò a dire che le partite di cemento inferiori a 100 tonnellate dovevano venir vendute secondo un sistema di prezzi imposti, mentre per le partite superiori vigeva un sistema di prezzi orientativi o indicativi.

I listini prezzi, variabili a seconda delle quantità offerte, a seconda della qualità del cemento e della sua confezione, nonché dei mezzi di trasporto, del luogo di consegna ed anche secondo l'attività degli utilizzatori, specificano dette disposizioni generali.

Un regolamento interno dell'associazione, un regolamento disciplinare e un regolamento d'arbitrato sono stati adottati onde garantire l'applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Questo complesso di norme e stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee conformemente all'art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962, prima norma d'applicazione dell'art. 85 del trattato di Roma.

Nel 1965 sono state parimenti notificate modifiche ed integrazioni apportate alla disciplina.

La notifica aveva lo scopo di ottenere l'esenzione di cui al n. 3 dell'art. 85, cioè onde far sì che questa disciplina di categoria fosse dichiarata conforme alle disposizioni dell'art. 85. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i documenti sottopostile: ravvisando un'incompatibilità con le norme di cui all'art. 85, instaurava nei confronti della VCH il procedimento amministrativo contemplato dal regolamento n. 17, che si inizia comunicando all'impresa o all'associazione interessata i capi di accusa formulati contro di essa.

Questa comunicazione, firmata dal direttore generale della concorrenza ed inviata il 26 gennaio 1970, provocava la presentazione di osservazioni scritte da parte dell'associazione, il 29 maggio successivo.

Dopo una richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della [OSCURATO:PERSONA], cui la VCH ottemperava, l'associazione olandese veniva invitata a presentare le sue difese orali a norma dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17.

L'audizione ebbe luogo il 17 marzo 1971 e il verbale, eccettuate alcune riserve riguardanti soltanto rettifiche formali, fu approvato dai rappresentanti dell'associazione.

Infine, ascoltato il parere del comitato consultivo delle intese, il 16 dicembre 1971 veniva emanata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] impugnata dalla VCH, provvedimento che — dichiara contrarie all'art. 85 del trattato CEE le disposizioni generali e le disposizioni in materia di prezzi, ivi compresi i listini I — VI, nonché le condizioni generali d'acquisto e di vendita contemplate al § III dell'art. 10, che comprendono pure le condizioni complementari d'acquisto e di vendita; — in secondo luogo respinge la domanda presentata a norma dell'art. 85, n. 3 onde ottenere l'esenzione dal vincolo imposto dalla disciplina generale; — ingiunge alla VCH di porre immediatamente fine alla turbativa.

La VCH chiede l'annullamento della decisione individuale di cui essa è destinataria. [OSCURATO:PERSONA] non solleva eccezioni d'irricevibilità e ritengo che la domanda sia sostanzialmente ricevibile, sia per quanto riguarda le caratteristiche della ricorrente e il suo interesse ad agire, sia i termini in cui è stato presentato il ricorso.

II — Portata della decisione impugnata, fase del procedimento Prima di affrontare l'esame dei mezzi invocati, per pronunciarmi poi sulla legittimità dell'atto di cui dovete conoscere, mi pare necessario circoscrivere e precisare la materia del contendere.

Tra le varie decisioni dell'associazione di commercianti di cemento, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto mirassero ed avessero l'effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, si deve distinguere — come essa ha fatto giustamente — tra le norme che disciplinavano le vendite di partite di cemento inferiori alle 100 tonnellate e le vendite di partite di 100 tonnellate o più. — Nel primo caso la disciplina di categoria tendeva puramente e semplicemente ad imporre prezzi giusti e condizioni di vendita rigorosamente uniformi, essa vietava agli affiliati di eludere direttamente o indirettamente tali prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA] ne ha desunto che tale disciplina privava tutti gli aderenti della VCH di ogni possibilità di stabilire direttamente prezzi e condizioni di vendita e di accaparrarsi gli ordini di cemento grazie a prezzi meno elevati o condizioni più favorevoli. — Nel secondo caso invece la VCH si limita a stabilire prezzi indicativi, richiedendo ai propri membri di rispettare le norme sugli sconti emanate tramite regolamenti che stabiliscono pure le condizioni di vendita elaborate per forniture pari o superiori a 100 tonnellate.

Ecco quanto disponevano, in sostanza, i regolamenti vigenti fino alla fine del procedimento amministrativo ed in particolare allorché fu emanato il parere del comitato consultivo delle imprese.

Il 7 dicembre 1971, cioè nove giorni prima che la [OSCURATO:PERSONA] adottasse la sua decisione, la VCH decideva di abrogare le disposizioni vigenti per le vendite di partite inferiori alle 100 tonnellate, che riteneva ormai impossibile applicare a causa della situazione di mercato e per il fatto che era divenuto impossibile controllare se venivano rispettati dai venditori i prezzi imposti.

Tale spiegazione non mi pare completamente soddisfacente e vorrei indagare se in effetti l'abbandono del sistema dei prezzi fissi non sia invece stato conseguenza del fatto che tali vendite, che non presentano che un interesse secondario per la maggior parte dei grossisti affiliati, diventavano sempre più prerogativa dei commercianti non affiliati.

Ciò d'altro canto indurrebbe a pensare che il regime dei prezzi imposti aveva perso interesse agli occhi dell'associazione.

D'altro canto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, se la VCH ha rinunciato alla determinazione di prezzi imposti, ciò si deve al fatto ch'essa si è resa conto dell'incompatibilità di tale disciplina con le norme del trattato.

Vero è che, nel suo rigore, tale sistema violava in modo più clamoroso e più evidente il libero gioco della concorrenza di quanto non facesse il sistema dei prezzi indicativi.

Indipendentemente dai motivi denunciati dalla VCH, è noto che la disciplina delle vendite di partite di cemento inferiori alle 100 tonnellate, è stata abrogata prima che venisse emanata la decisione impugnata.

Non è nemmeno contestato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto notizia dell' abrogazione solo in un secondo tempo.

Si tratta quindi soltanto di trarre le conseguenze di tale situazione sotto il profilo procedurale.

Per la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto motivo dalla risultante del sistema dei prezzi imposti e di quello dei prezzi indicativi per dichiararli entrambi contrari all'art. 85 del trattato.

Il venir meno di uno degli elementi, dal quale la disciplina generale non può far astrazione, priverebbe la decisione impugnata di un motivo determinante ed impedirebbe di continuare a mantenerla in vigore, tuttavia non si può far ragionevolmente carico alla VCH di non aver notificato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 16 dicembre 1971 l'avvenuta abrogazione di una parte dei regolamenti.

Condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il modo di vedere è erroneo.

Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato la sua decisione partendo dal presupposto che il sistema dei prezzi indicativi combinato con il sistema dei prezzi imposti fosse incompatibile con l'art. 85 del trattato.

Lo stesso tenore del considerando n. 16, lettera b) di questa decisione, che concerne le vendite di partite superiori alle 100 tonnellate, che segue la lettera a) dello stesso considerando dedicata alle forniture inferiori alle 100 tonnellate, comincia con l'espressione «in ogni caso» ed indica chiaraménte che, agli occhi della [OSCURATO:PERSONA], il sistema dei prezzi indicativi costituisce di per sé ed autonomamente una violazione della concorrenza.

I successivi sviluppi tendono a dimostrare che l'adozione di prezzi indicativi mira a costringere gli affiliati a comportarsi in modo uniforme e coordinato , tenuto conto delle varie norme che disciplinano le condizioni di vendita, che la decisione impugnata analizza e sulle quali ritornerò.

Vi è un elemento essenziale ed incontestato: l'entità delle vendite di partite pari o superiori alle 100 tonnellate è notevole.

Esse costituiscono il 76 % del complesso delle forniture effettuate dai membri della VCH.

Si è quindi indotti a rilevare che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non è svuotata di contenuto dalla soppressione di una parte soltanto della regolamentazione criticata.

Il suo scopo, e di conseguenza il suo dispositivo, devono ormai essere limitati alla disciplina dei prezzi indicativi e delle condizioni di vendita vigenti per queste operazioni.

La domanda della VCH non può evidentemente mirare all'annullamento della decisione impugnata se non nella misura in cui questa riguarda l'unica disciplina rimasta in vigore alla data della notifica.

Indipendentemente dalle ragioni che hanno indotto la VCH a rinunciare al sistema dei prezzi imposti, sta di fatto che l'associazione si è conformata in anticipo a quanto le sarebbe stato chiesto alcuni giorni più tardi da parte della [OSCURATO:PERSONA], che la invitava a por fine alla turbativa.

Possiamo dunque passare al merito della controversia esaminando la legittimità intrinseca della decisione.

III — Legittimità intrinseca della decisione impugnata Non è il caso di far precedere un esposto sugli argomenti delle due parti, giacché la relazione d'udienza ne fa un'analisi chiara e completa; mi limiterò a distinguere tre questioni principali, alle quali tenterò di dare risposta: Prima questione Qual è la natura e la portata delle decisioni adottate dalla VCH? Seconda questione Queste decisioni hanno «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza»? Terza questione Quali operazioni commerciali sono disciplinate da queste decisioni e, definito questo punto, si può ritenere che i provvedimenti si ripercuotano non solo sul mercato cementifero dei [OSCURATO:PERSONA], ma sugli scambi tra vari Stati membri del mercato comune? Paragrafo 1 L'art. 85 del trattato distingue, com'è noto, quelle che si usano definire «intese economiche», cioè gli accordi tra imprese, le decisioni d'associazione tra imprese e le pratiche concertate.

Il tipo di controversia che finora si è registrato con maggior frequenza riguarda gli accordi, cioè le intese risultanti dal concorso di volontà di varie imprese che avevano stipulato convenzioni scritte in virtù delle quali produttori e venditori assumevano impegni reciproci su un mercato determinato.

Le recenti controversie in materia di coloranti, risolte con le vostre sentenze del 14 luglio scorso, hanno invece fornito un esempio di pratica concertata: le imprese non si impegnano per iscritto, ma si limitano a prendere accordi verbali per concordare un atteggiamento coordinato, per elaborare una politica concertata che non è dettata dalla situazione di mercato, ma è frutto di una volontà comune di azione.

L'associazione di imprese rappresenta un terzo tipo di intesa.

I partecipanti non si vincolano giuridicamente mediante un accordo negoziato, né seguono una condotta concertata; l'intesa può assumere la forma di decisione generale, paragonabile ad un regolamento, decisione emanante da una persona giuridica (associazione o sindacato) nella quale sono riuniti produttori o commercianti e che ha come oggetto la tutela degli interessi economici dei propri aderenti.

La decisione di associazione d'imprese si distingue dall'accordo puro e semplice in quanto, con l'adesione all'associazione, gli agenti economici, persone fisiche e giuridiche, ne accettano lo statuto, la disciplina e si impegnano ad osservare le decisioni adottate a maggioranza dagli organi deliberanti ed esecutivi dell'associazione.

La fattispecie è esemplare a questo proposito: nell'ambito della VCH il potere di deliberazione è prerogativa dell' assemblea generale, composta da tutti i commercianti di cemento che aderiscono all'associazione come membri ordinari.

Quest'assemblea generale adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti.

Il potere esecutivo è prerogativa del comitato direttivo, il cui presidente e i cui membri sono eletti dall'assemblea generale.

Il comitato direttivo ha facoltà di adottare decisioni vincolanti per tutti gli aderenti, sia che si tratti di dare esecuzione ad accordi stipulati dalla VCH (come ad esempio il contratto che disciplinava i rapporti tra commercianti di cemento e produttori olandesi o stranieri), oppure di disciplinare l'attività dei membri conformemente alle deliberazioni dell'assemblea generale, specie nel settore dei prezzi, delle condizioni di vendita, di consegna, degli sconti praticabili in funzione dei quantitativi forniti oppure dei mezzi di trasporto utilizzati, talvolta anche in considerazione delle caratteristiche dell'acquirente: fabbricanti di calcina, di oggetti in calcestruzzo o di articoli di amiantocemento o imprese di costruzione.

L'efficacia di queste decisioni è garantita da una serie di norme tendenti sia a consentire un controllo dell'attività degli aderenti, sia a fornire al comitato direttivo i mezzi per accertarsi che gli aderenti si conformino alle norme professionali emanate in materia: quindi i membri della VCH devono notificare all'associazione ogni variazione intervenuta nella direzione, nella struttura giuridica o negli scopi delle loro imprese.

Inoltre gli aderenti sono soggetti a meticolosi controlli, specie nel settore della contabilità, e in caso d'inosservanza dei regolamenti dell' associazione possono venir colpiti da sanzioni — eventualmente pecuniarie (ammende o contravvenzioni) — oppure venire radiati dall'associazione.

Infine tutte le controversie tra la VCH ed i suoi membri o tra i membri stessi sono di competenza esclusiva di un tribunale arbitrale.

I provvedimenti sono dunque decisioni vincolanti, la cui esecuzione è garantita da un regime disciplinare interno all'associazione; siamo lungi dalle semplici raccomandazioni e dalle direttive che non implicano sanzioni.

Paragrafo 2 Tali provvedimenti dell'associazione di categoria sono disciplinati dall'art. 85 giacché hanno per oggetto o per effetto di mettere a repentaglio il libero gioco della concorrenza? Sotto il profilo economico e alla luce delle caratteristiche del mercato del cemento, la ricorrente sostiene che la concorrenza nel settore dei prezzi sarebbe nella fattispecie soltanto un elemento secondario: — anzitutto poiché l'incidenza del prezzo del cemento è praticamente irrilevante rispetto al prezzo totale di una costruzione; uno dei rappresentanti della VCH si è particolarmente soffermato su questo punto durante l'udienza; — inoltre le garanzie di qualità e di sicurezza conseguenti alla rigida osservanza dei regolamenti dell'associazione sarebbero sufficienti a dissuadere gli utilizzatori dal ricercare cementi meno cari, ma di provenienza indeterminata; i clienti sarebbero particolarmente fedeli alla marca; — infine la concorrenza nel settore dei prezzi sarebbe molto scarsa fin dalla fase della produzione, tenuto conto degli investimenti, della prevalenza del fattore capitale.

In conclusione la concorrenza si svolgerebbe prevalentemente, se non esclusiva-mente, sul piano dell'assistenza alla clientela.

Queste spiegazioni non mi hanno convinto.

L'argomento tratto dalla scarsa incidenza del prezzo del cemento sul prezzo delle costruzioni, ritengo sia il meno pertinente che si possa invocare.

Lo stesso ragionamento potrebbe farsi per altri materiali o altri prodotti considerati isolatamente.

Quello che importa è sapere se i prezzi scaturiscono da una concorrenza effettiva e praticabile oppure sono determinati mediante intese o discipline di categoria che tutelano l'interesse dei venditori.

In effetti il cemento è un prodotto omogeneo, fondamentalmente sostituibile, offerto senza confezione allorché si tratta di ingenti partite.

Le norme di qualità corrispondono a parametri ben definiti sul piano internazionale.

In secondo luogo l'alta incidenza degli investimenti fissi sulla produzione è un forte stimolo per i produttori a sfruttare al massimo le loro capacità produttive, se necessario praticando anche riduzioni di prezzo, almeno temporanee.

In caso di crisi, pare ancor più conveniente vendere in passivo che chiudere un forno.

Quindi i prezzi sono effettivamente un importante elemento di concorrenza sul mercato del cemento.

D'altro canto è giusto che la disciplina della VCH rappresenti una garanzia di sicurezza e di qualità per i consumatori nonché di regolarità di approvvigionamento e di forniture, però la sicurezza, la qualità e la regolarità non devono necessariamente andare di pari passo con una politica di prezzi che ostacoli la concorrenza.

Ciò premesso, la ricorrente, che ha implicitamente ammesso che il sistema dei prezzi imposti non era compatibile con le disposizioni dell'art. 85 del trattato, afferma che per contro i prezzi indicativi praticati nelle vendite di partite superiori alle 100 tonnellate, andrebbero esenti da questa critica.

A questo proposito essa invoca il fatto che i commercianti affiliati acquistano dai produttori il cemento a prezzi variabili e l'unico obbligo che loro incombe è quello di vendere con un utile dimostrabile, tuttavia non è loro imposto alcun margine di utile fisso.

Per questo motivo i prezzi di vendita possono variare in funzione dell'entità dei prezzi d'acquisto e i produttori, specie gli stranieri, hanno tutto l'interesse ad offrire i loro prodotti a prezzi competitivi sui mercati dei [OSCURATO:PERSONA].

Il sistema dei prezzi indicativi non si potrebbe quindi considerare pregiudizievole per la concorrenza, poiché, a differenza dei prezzi minimi, uniformi ed obbligatori, si tratta soltanto di un sistema aperto di calcolo dei prezzi di costo.

Quest'analisi della disciplina dei prezzi emanata dalla VCH non mi pare risponda alla realtà.

Per lo meno è incompleta.

Anzitutto i prezzi indicativi, pur essendo realmente diversi dai prezzi minimi uniformi, non sono meno vincolanti per tutti i membri dell'associazione, la cui libertà d'azione commerciale rimane limitata, giacché è loro vietato determinare autonomamente i loro prezzi di vendita.

Si tratta di prezzi fissi stabiliti von decisione vincolante presa a maggioranza e — sotto questo aspetto — la disciplina professionale di cui trattasi rientra certamente nella sfera d'applicazione dell'art. 85 il cui n. 1, lettera a) riguarda espressamente le'intese che consistono nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione».

Inoltre la ricorrente ha imposto ai propri membri di vendere a determinate condizioni allo scopo di chiudere il mercato del cemento.

Ad esempio i membri hanno l'obbligo di rivendere solo ad altri membri dell'associazione o a rivenditori autorizzati onde «mettere al bando» i non affiliati, un'altra norma impone agli aderenti di fornire alle imprese di costruzione solo il cemento necessario al cantiere considerato.

La VCH è ben cosciente del fatto che questa disciplina offre il fianco alla critica, tanto che, cambiando argomento, essa si lamenta che in realtà i prezzi indicativi non sono rispettati.

Non solo è molto difficile condividere un tal punto di vista, giacché la VCH dispone di efficaci mezzi di controllo e di un vero arsenale disciplinare, per di più in quest'occasione si può soltanto ricordare il tenore dell'art. 85 che vieta gli accordi o le decisioni «che hanno per oggetto o per effetto» di pregiudicare la concorrenza.

Il fatto che l'oggetto e l'effetto siano considerati in alternativa implica che non è il caso di prendere in considerazione gli effetti concreti di un'intesa o di una decisione d'associazione d'imprese dal momento che risulta evidente che il suoscopo è quello di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza.

Questo principio è stato sancito nella vostra sentenza Grundig del 13 luglio 1966 e se, in seguito, in altre sentenze avete smorzato il tono di questa categorica affermazione, specificando che era opportuno tener conto del substrato economico e giuridico dell'intesa (sentenze [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 1966 e Volk-Vervaecke del 9 luglio 1969), ritengo che nella fattispecie il fatto stesso che esista una disciplina ben definita, mirante ad organizzare il commercio del cemento inquadrando i commercianti in una rete compatta e ben definita di norme riguardanti non solo i prezzi, ma anche le condizioni di vendita e di fornitura, mette in sufficiente evidenza lo scopo perseguito dalla VCH.

Se fosse necessario corroborare tale convinzione con un altro mezzo, vi proporrei di ricercarlo nel fatto che la disciplina emanata dalla VCH corrispondera, ancora di recente, agli accordi stipulati tra produttori olandesi, belgi e tedeschi, vincolati a quest'associazione di commercianti mediante i contratti della VCH, nonché all'organizzazione della rete distributiva mediante gli importatori tedeschi e belgi.

In verità si tratta di un'organizzazione di mercato mirante a riservare ai commercianti affiliati una buona parte del mercato del cemento e a garantire loro i prezzi più remunerativi possibili.

Da qualche anno il settore in cui operano gli outsiders si è relativamente esteso, tuttavia i membri della VCH rimangono padroni del mercato, poiché essi mettono in commercio i due terzi del cemento totale attualmente consumato nei [OSCURATO:PERSONA].

Non esito quindi a proporvi di affermare che le discipline di categoria criticate cadono sotto l'art. 85, n. 1, del trattato.

Paragrafo 3 Vediamo la terza questione: quali ripercussioni hanno queste convenzioni sugli scambi tra gli Stati membri? La ricorrente afferma che la disciplina ch'essa ha emanato si applica solo alle operazioni commerciali effettuate sul territorio dei [OSCURATO:PERSONA].

L'associazione riunisce infatti solo commercianti olandesi, quindi va considerata un'organizzazione nazionale di mercato, che esula dal diritto comunitario, giacché soggetta soltanto al diritto nazionale.

D'altro canto l'importazione del cemento è del tutto libera non essendovi alcuna restrizione.

Le due affermazioni sono esatte: le decisioni della VCH sono vincolanti unicamente per le imprese distributrici di cemento aventi sede nei [OSCURATO:PERSONA]; d'altra parte la recente rinuncia alla reciproca esclusiva istituita dal contratto VCH tra i commercianti e i loro fornitori nazionali o stranieri ha avuto l'effetto di liberalizzare le importazioni dalla Germania federale e dal Belgio.

La VCH però deve ammettere l'evidenza di due fatti: — anzitutto la produzione nazionale consente di far fronte al fabbisogno di cemento nei [OSCURATO:PERSONA] solo per due terzi, è quindi inevitabile importare annualmente oltre un milione e mezzo di tonnellate di cemento; — inoltre i due terzi del cemento importato, cioè un milione di tonnellate, sono poste in vendita tramite i commercianti affiliati alla VCH e tali vendite di cemento sono automaticamente disciplinate dalle norme sui prezzi indicativi e dalle condizioni di vendita testé esaminate.

Quest'ultima considerazione mi pare possa essere di per sé determinante.

Se ammettete infatti che le decisioni della VCH hanno per oggetto (e quindi anche per effetto) di restringere la concorrenza tra i commercianti affiliati a danno dei consumatori di cemento, basterà constatare che i produttori stranieri che intendono esportare nei [OSCURATO:PERSONA], si trovano dinanzi al muro di un'organizzazione pressocché insuperabile e la maggior parte del cemento che essi esportano in Olanda viene venduto tramite i canali di detta organizzazione.

I produttori potrebbero sottrarsi a questo giogo avvalendosi unicamente degli outsiders, il cui numero è in continuo aumento, ma la cui attività non è ancora in grado di minacciare seriamente la preponderante influenza della VCH.

Si comprende facilmente che in pratica ciò non è possibile ed è significativo che i negozianti affiliati alla VCH vendano pressocché la stessa quantità di cemento importato che di cemento di produzione olandese.

Poiché dunque i prezzi di vendita del cemento importato sono in gran parte stabiliti con decisioni dell'associazione di categoria, è inevitabile che ciò abbia conseguenze sulle correnti di scambio tra i [OSCURATO:PERSONA] da un lato e la Germania e il Belgio dall'altro, ripercussioni che contribuiscono ad isolare il mercato e si oppongono all'interpenetrazione economica auspicata dal trattato. , L'argomento della ricorrente va quindi respinto.

IV — Mezzi di forma Restano da vedere i mezzi di forma invocati nell'atto introduttivo.

Il primo è desunto dal fatto che la lettera datata 26 gennaio 1970 con cui si comunica alla VCH l'elenco delle censure che s'intendeva addebitarle è stata firmata per procura dal direttore generale della concorrenza.

Tale delega sarebbe irregolare.

Basterà ricordare che in alcune sentenze pronunciate lo scorso 14 luglio in materia di coloranti, avete disatteso un mezzo identico invocato da diverse ricorrenti.

Avete precisato che il direttore generale della concorrenza si era limitato a firmare la lettera di notifica delle censure, approvate in precedenza dal membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per i problemi della concorrenza nell'esercizio di una facoltà che gli era stata delegata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Questo alto funzionario non ha agito nell'ambito di una delega di facoltà, ma di un semplice incarico specifico di firma che gli era stato affidato dal membro competente.

L'incarico di firmare una lettera costituisce d'altro canto un provvedimento riguardante l'organizzazione interna dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], conformemente all'art. 27 del regolamento interno provvisorio emanato in virtù dell'art. 7 del trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico ed una [OSCURATO:PERSONA] unica.

Inoltre, solo dopo aver preso atto di questa situazione, nel corso dell'udienza, i rappresentanti della VCH hanno preferito lasciare questo punto al prudente apprezzamento della Corte.

La ricorrente fa infine carico alla [OSCURATO:PERSONA] di avere insufficientemente motivato nella forma la sua decisione, sia per quanto riguarda la propria competenza, sotto il profilo dei riflessi sugli scambi tra gli Stati membri, che per quanto riguarda l'indole anticoncorrenziale dei regolamenti litigiosi.

L'art. 190 del trattato prescrive che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] devono essere motivate, ma già in diverse altre occasioni avete stabilito che la regola è rispettata se la motivazione di una decisione indica in modo chiaro e coerente i punti essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda.

Per contro non ritenete necessario che il testo della decisione citi esplicitamente tutti i punti che hanno costituito oggetto di una controversia in sede amministrativa promossa a norma del regolamento n. 17 del Consiglio.

Nella fattispecie la decisione impugnata ha riportato testualmente e particolareggiatamente ogni punto di cui la VCH doveva rispondere dall'inizio del procedimento amministrativo, poiché sono fedelmente riprodotte tutte le censure comunicate alla ricorrente.

Sotto questo profilo il provvedimento è motivato in modo abbondante e preciso.

Quanto alla motivazione di diritto' tratta dall'applicazione delle disposizioni del trattato ai fatti litigiosi, le censure e i mezzi invocati sono chiaramente enunciati, specie nei considerandi 16 e 17 della decisione, vuoi per quanto riguarda lo scopo anticoncorrenziale delle regolamentazioni contemplate, che per le ripercussioni sul commercio tra gli Stati membri.

Se poi la VCH pretende che la [OSCURATO:PERSONA] debba controbattere nella stessa decisione agli argomenti svolti durante il procedimento amministrativo, sbaglia, poiché, come ho già affermato nella causa dei coloranti, questi argomenti sono esattamente gli stessi invocati a sostegno del ricorso promosso dinanzi a voi.

Durante il procedimento giurisdizionale la [OSCURATO:PERSONA] deve — nelle sue memorie — discutere e refutare, se le riesce, l'argomento della ricorrente, però non vi è affatto tenuta nella fase della decisione amministrativa.

Nessun mezzo mi pare fondato, motivo per cui propongo: — di respingere il ricorso 8-72; — di porre a carico della ricorrente le spese processuali. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0008 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 21 SETTEMBRE 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , I — [OSCURATO:PERSONA] causa odierna ha elementi comuni con la causa promossa nel 1966 dai produttori di cemento olandesi, belgi e tedeschi, che nel 1956 avevano stipulato un accordo (il [OSCURATO:PERSONA]) che dall'avvocato generale K. Roemer era stato così definito: «Un contratto onde rinnovare e riordinare una regolamentazione già esistente da decenni del mercato cementifero olandese (mercato che i produttori olandesi non riescono evidentemente ad approvvigionare». È incontestato che la sola produzione nazionale non può far fronte alle esigenze del mercato olandese, pur se negli ultimi 20 anni, nel settore dei cementi, l'Olanda ha notevolmente aumentato la propria autonomia. Il consumo del prodotto, indispensabile all'edilizia, ammontava a 5 milioni di tonnellate nel 1971 e per dare un'idea della rapidità dell'aumento, basterà dire che nel decennio 1950-1960 il tonnellaggio venduto nei [OSCURATO:PERSONA] è triplicato. Mentre nel 1960 l'industria olandese produceva soltanto il 36 % del ceménto necessario al mercato interno, nel 1971 la percentuale è salita al 66 %, cioè a più di 3 milioni di tonnellate. Un terzo del fabbisogno deve però ancora venir importato; le importazioni complessivamente superano di poco 1,5 milioni di tonnellate. I principali paesi fornitori sono la Germania ed il Belgio. Le importazioni effettuate dagli altri paesi, pure del mercato comune, erano e sono rimaste trascurabili, indubbiamente a causa delle elevate spese di trasporto, ma anche a causa delle intese stipulate tra produttori e commercianti. In passato i produttori di cemento, sia olandesi che tedeschi e belgi, avevano stipulato l'accordo testé menzionato che stabiliva che il mercato olandese di cemento e di clinker venisse rifornito rispettando determinate quote, prezzi uniformi e uguali condizioni di vendita, sanciva impegni esclusivi di fornitura e di acquisto, alcuni divieti d'esportazione e restrizioni al sorgere di nuovi cementifici. L' offerta di cemento sul mercato olandese costituiva dunque l'oggetto di un' intesa internazionale sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha aperto un'inchiesta in tutta fretta. Tale intesa, pur se modificata, sussiste ancora e forma attualmente l'oggetto di un pro-cedimento che dovrebbe concludersi tra breve. Oggetto della presente controversia è il fatto che la compravendita di cemento nei [OSCURATO:PERSONA] è stata pure disciplinata non da un accordo, ma da decisioni adottate da un'associazione di commercianti riuniti nella «Vereeniging van Cementhandelaren» (in prosieguo definita VCH). Quest'associazione è stata fondata ad Amsterdam nel 1928. Nel 1971 essa annoverava 408 aderenti, grossisti che do-minano praticamente il 67,5 % del mercato; detti grossisti vendono alle imprese di lavori pubblici o privati e ad alcuni rivenditori autorizzati, la vendita riguarda sia il cemento nazionale che quello importato. I grossisti non affiliati, gli «outsiders», divenuti notevolmente più numerosi negli ultimi anni, sono 234, ma distribuiscono soltanto il 32,5 % del cemento consumato nei [OSCURATO:PERSONA]. Nello statuto sociale si dichiara che la VCH ha lo scopo di agevolare il commercio di cemento tra i propri membri e di tutelare i loro interessi, specie per quanto riguarda i rapporti con i fornitori. L'associazione persegue questi scopi con sistemi ammessi dalla legge e più precisamente fornendo pareri ed informazioni, organizzando riunioni e conferenze, curando pubblicazioni e stipulando accordi, nonché facendo uso di tutti i mezzi giuridicamente leciti atti a promuovere le finalità dell'associazione. Gli organi dell'associazione sono l'assemblea generale deliberante e il comitato direttivo, che ha la facoltà di adottare disposizioni vincolanti per l'esecuzione sia degli accordi stipulati dalla VCH che dei regolamenti adottati dall'assemblea generale. Inoltre il comitato direttivo veglia a che gli affiliati adempiano con scrupolo agli obblighi loro imposti. Su questa base la VCH ha adottato un regolamento generale relativo ai prezzi ed alle condizioni di vendita. Per ora mi limiterò a dire che le partite di cemento inferiori a 100 tonnellate dovevano venir vendute secondo un sistema di prezzi imposti, mentre per le partite superiori vigeva un sistema di prezzi orientativi o indicativi. I listini prezzi, variabili a seconda delle quantità offerte, a seconda della qualità del cemento e della sua confezione, nonché dei mezzi di trasporto, del luogo di consegna ed anche secondo l'attività degli utilizzatori, specificano dette disposizioni generali. Un regolamento interno dell'associazione, un regolamento disciplinare e un regolamento d'arbitrato sono stati adottati onde garantire l'applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di prezzi e di condizioni di vendita. Questo complesso di norme e stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee conformemente all'art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962, prima norma d'applicazione dell'art. 85 del trattato di Roma. Nel 1965 sono state parimenti notificate modifiche ed integrazioni apportate alla disciplina. La notifica aveva lo scopo di ottenere l'esenzione di cui al n. 3 dell'art. 85, cioè onde far sì che questa disciplina di categoria fosse dichiarata conforme alle disposizioni dell'art. 85. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i documenti sottopostile: ravvisando un'incompatibilità con le norme di cui all'art. 85, instaurava nei confronti della VCH il procedimento amministrativo contemplato dal regolamento n. 17, che si inizia comunicando all'impresa o all'associazione interessata i capi di accusa formulati contro di essa. Questa comunicazione, firmata dal direttore generale della concorrenza ed inviata il 26 gennaio 1970, provocava la presentazione di osservazioni scritte da parte dell'associazione, il 29 maggio successivo. Dopo una richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della [OSCURATO:PERSONA], cui la VCH ottemperava, l'associazione olandese veniva invitata a presentare le sue difese orali a norma dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17. L'audizione ebbe luogo il 17 marzo 1971 e il verbale, eccettuate alcune riserve riguardanti soltanto rettifiche formali, fu approvato dai rappresentanti dell'associazione. Infine, ascoltato il parere del comitato consultivo delle intese, il 16 dicembre 1971 veniva emanata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] impugnata dalla VCH, provvedimento che — dichiara contrarie all'art. 85 del trattato CEE le disposizioni generali e le disposizioni in materia di prezzi, ivi compresi i listini I — VI, nonché le condizioni generali d'acquisto e di vendita contemplate al § III dell'art. 10, che comprendono pure le condizioni complementari d'acquisto e di vendita; — in secondo luogo respinge la domanda presentata a norma dell'art. 85, n. 3 onde ottenere l'esenzione dal vincolo imposto dalla disciplina generale; — ingiunge alla VCH di porre immediatamente fine alla turbativa. La VCH chiede l'annullamento della decisione individuale di cui essa è destinataria. [OSCURATO:PERSONA] non solleva eccezioni d'irricevibilità e ritengo che la domanda sia sostanzialmente ricevibile, sia per quanto riguarda le caratteristiche della ricorrente e il suo interesse ad agire, sia i termini in cui è stato presentato il ricorso. II — Portata della decisione impugnata, fase del procedimento Prima di affrontare l'esame dei mezzi invocati, per pronunciarmi poi sulla legittimità dell'atto di cui dovete conoscere, mi pare necessario circoscrivere e precisare la materia del contendere. Tra le varie decisioni dell'associazione di commercianti di cemento, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto mirassero ed avessero l'effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, si deve distinguere — come essa ha fatto giustamente — tra le norme che disciplinavano le vendite di partite di cemento inferiori alle 100 tonnellate e le vendite di partite di 100 tonnellate o più. — Nel primo caso la disciplina di categoria tendeva puramente e semplicemente ad imporre prezzi giusti e condizioni di vendita rigorosamente uniformi, essa vietava agli affiliati di eludere direttamente o indirettamente tali prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA] ne ha desunto che tale disciplina privava tutti gli aderenti della VCH di ogni possibilità di stabilire direttamente prezzi e condizioni di vendita e di accaparrarsi gli ordini di cemento grazie a prezzi meno elevati o condizioni più favorevoli. — Nel secondo caso invece la VCH si limita a stabilire prezzi indicativi, richiedendo ai propri membri di rispettare le norme sugli sconti emanate tramite regolamenti che stabiliscono pure le condizioni di vendita elaborate per forniture pari o superiori a 100 tonnellate. Ecco quanto disponevano, in sostanza, i regolamenti vigenti fino alla fine del procedimento amministrativo ed in particolare allorché fu emanato il parere del comitato consultivo delle imprese. Il 7 dicembre 1971, cioè nove giorni prima che la [OSCURATO:PERSONA] adottasse la sua decisione, la VCH decideva di abrogare le disposizioni vigenti per le vendite di partite inferiori alle 100 tonnellate, che riteneva ormai impossibile applicare a causa della situazione di mercato e per il fatto che era divenuto impossibile controllare se venivano rispettati dai venditori i prezzi imposti. Tale spiegazione non mi pare completamente soddisfacente e vorrei indagare se in effetti l'abbandono del sistema dei prezzi fissi non sia invece stato conseguenza del fatto che tali vendite, che non presentano che un interesse secondario per la maggior parte dei grossisti affiliati, diventavano sempre più prerogativa dei commercianti non affiliati. Ciò d'altro canto indurrebbe a pensare che il regime dei prezzi imposti aveva perso interesse agli occhi dell'associazione. D'altro canto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, se la VCH ha rinunciato alla determinazione di prezzi imposti, ciò si deve al fatto ch'essa si è resa conto dell'incompatibilità di tale disciplina con le norme del trattato. Vero è che, nel suo rigore, tale sistema violava in modo più clamoroso e più evidente il libero gioco della concorrenza di quanto non facesse il sistema dei prezzi indicativi. Indipendentemente dai motivi denunciati dalla VCH, è noto che la disciplina delle vendite di partite di cemento inferiori alle 100 tonnellate, è stata abrogata prima che venisse emanata la decisione impugnata. Non è nemmeno contestato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto notizia dell' abrogazione solo in un secondo tempo. Si tratta quindi soltanto di trarre le conseguenze di tale situazione sotto il profilo procedurale. Per la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto motivo dalla risultante del sistema dei prezzi imposti e di quello dei prezzi indicativi per dichiararli entrambi contrari all'art. 85 del trattato. Il venir meno di uno degli elementi, dal quale la disciplina generale non può far astrazione, priverebbe la decisione impugnata di un motivo determinante ed impedirebbe di continuare a mantenerla in vigore, tuttavia non si può far ragionevolmente carico alla VCH di non aver notificato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 16 dicembre 1971 l'avvenuta abrogazione di una parte dei regolamenti. Condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il modo di vedere è erroneo. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato la sua decisione partendo dal presupposto che il sistema dei prezzi indicativi combinato con il sistema dei prezzi imposti fosse incompatibile con l'art. 85 del trattato. Lo stesso tenore del considerando n. 16, lettera b) di questa decisione, che concerne le vendite di partite superiori alle 100 tonnellate, che segue la lettera a) dello stesso considerando dedicata alle forniture inferiori alle 100 tonnellate, comincia con l'espressione «in ogni caso» ed indica chiaraménte che, agli occhi della [OSCURATO:PERSONA], il sistema dei prezzi indicativi costituisce di per sé ed autonomamente una violazione della concorrenza. I successivi sviluppi tendono a dimostrare che l'adozione di prezzi indicativi mira a costringere gli affiliati a comportarsi in modo uniforme e coordinato , tenuto conto delle varie norme che disciplinano le condizioni di vendita, che la decisione impugnata analizza e sulle quali ritornerò. Vi è un elemento essenziale ed incontestato: l'entità delle vendite di partite pari o superiori alle 100 tonnellate è notevole. Esse costituiscono il 76 % del complesso delle forniture effettuate dai membri della VCH. Si è quindi indotti a rilevare che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non è svuotata di contenuto dalla soppressione di una parte soltanto della regolamentazione criticata. Il suo scopo, e di conseguenza il suo dispositivo, devono ormai essere limitati alla disciplina dei prezzi indicativi e delle condizioni di vendita vigenti per queste operazioni. La domanda della VCH non può evidentemente mirare all'annullamento della decisione impugnata se non nella misura in cui questa riguarda l'unica disciplina rimasta in vigore alla data della notifica. Indipendentemente dalle ragioni che hanno indotto la VCH a rinunciare al sistema dei prezzi imposti, sta di fatto che l'associazione si è conformata in anticipo a quanto le sarebbe stato chiesto alcuni giorni più tardi da parte della [OSCURATO:PERSONA], che la invitava a por fine alla turbativa. Possiamo dunque passare al merito della controversia esaminando la legittimità intrinseca della decisione. III — Legittimità intrinseca della decisione impugnata Non è il caso di far precedere un esposto sugli argomenti delle due parti, giacché la relazione d'udienza ne fa un'analisi chiara e completa; mi limiterò a distinguere tre questioni principali, alle quali tenterò di dare risposta: Prima questione Qual è la natura e la portata delle decisioni adottate dalla VCH? Seconda questione Queste decisioni hanno «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza»? Terza questione Quali operazioni commerciali sono disciplinate da queste decisioni e, definito questo punto, si può ritenere che i provvedimenti si ripercuotano non solo sul mercato cementifero dei [OSCURATO:PERSONA], ma sugli scambi tra vari Stati membri del mercato comune? Paragrafo 1 L'art. 85 del trattato distingue, com'è noto, quelle che si usano definire «intese economiche», cioè gli accordi tra imprese, le decisioni d'associazione tra imprese e le pratiche concertate. Il tipo di controversia che finora si è registrato con maggior frequenza riguarda gli accordi, cioè le intese risultanti dal concorso di volontà di varie imprese che avevano stipulato convenzioni scritte in virtù delle quali produttori e venditori assumevano impegni reciproci su un mercato determinato. Le recenti controversie in materia di coloranti, risolte con le vostre sentenze del 14 luglio scorso, hanno invece fornito un esempio di pratica concertata: le imprese non si impegnano per iscritto, ma si limitano a prendere accordi verbali per concordare un atteggiamento coordinato, per elaborare una politica concertata che non è dettata dalla situazione di mercato, ma è frutto di una volontà comune di azione. L'associazione di imprese rappresenta un terzo tipo di intesa. I partecipanti non si vincolano giuridicamente mediante un accordo negoziato, né seguono una condotta concertata; l'intesa può assumere la forma di decisione generale, paragonabile ad un regolamento, decisione emanante da una persona giuridica (associazione o sindacato) nella quale sono riuniti produttori o commercianti e che ha come oggetto la tutela degli interessi economici dei propri aderenti. La decisione di associazione d'imprese si distingue dall'accordo puro e semplice in quanto, con l'adesione all'associazione, gli agenti economici, persone fisiche e giuridiche, ne accettano lo statuto, la disciplina e si impegnano ad osservare le decisioni adottate a maggioranza dagli organi deliberanti ed esecutivi dell'associazione. La fattispecie è esemplare a questo proposito: nell'ambito della VCH il potere di deliberazione è prerogativa dell' assemblea generale, composta da tutti i commercianti di cemento che aderiscono all'associazione come membri ordinari. Quest'assemblea generale adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. Il potere esecutivo è prerogativa del comitato direttivo, il cui presidente e i cui membri sono eletti dall'assemblea generale. Il comitato direttivo ha facoltà di adottare decisioni vincolanti per tutti gli aderenti, sia che si tratti di dare esecuzione ad accordi stipulati dalla VCH (come ad esempio il contratto che disciplinava i rapporti tra commercianti di cemento e produttori olandesi o stranieri), oppure di disciplinare l'attività dei membri conformemente alle deliberazioni dell'assemblea generale, specie nel settore dei prezzi, delle condizioni di vendita, di consegna, degli sconti praticabili in funzione dei quantitativi forniti oppure dei mezzi di trasporto utilizzati, talvolta anche in considerazione delle caratteristiche dell'acquirente: fabbricanti di calcina, di oggetti in calcestruzzo o di articoli di amiantocemento o imprese di costruzione. L'efficacia di queste decisioni è garantita da una serie di norme tendenti sia a consentire un controllo dell'attività degli aderenti, sia a fornire al comitato direttivo i mezzi per accertarsi che gli aderenti si conformino alle norme professionali emanate in materia: quindi i membri della VCH devono notificare all'associazione ogni variazione intervenuta nella direzione, nella struttura giuridica o negli scopi delle loro imprese. Inoltre gli aderenti sono soggetti a meticolosi controlli, specie nel settore della contabilità, e in caso d'inosservanza dei regolamenti dell' associazione possono venir colpiti da sanzioni — eventualmente pecuniarie (ammende o contravvenzioni) — oppure venire radiati dall'associazione. Infine tutte le controversie tra la VCH ed i suoi membri o tra i membri stessi sono di competenza esclusiva di un tribunale arbitrale. I provvedimenti sono dunque decisioni vincolanti, la cui esecuzione è garantita da un regime disciplinare interno all'associazione; siamo lungi dalle semplici raccomandazioni e dalle direttive che non implicano sanzioni. Paragrafo 2 Tali provvedimenti dell'associazione di categoria sono disciplinati dall'art. 85 giacché hanno per oggetto o per effetto di mettere a repentaglio il libero gioco della concorrenza? Sotto il profilo economico e alla luce delle caratteristiche del mercato del cemento, la ricorrente sostiene che la concorrenza nel settore dei prezzi sarebbe nella fattispecie soltanto un elemento secondario: — anzitutto poiché l'incidenza del prezzo del cemento è praticamente irrilevante rispetto al prezzo totale di una costruzione; uno dei rappresentanti della VCH si è particolarmente soffermato su questo punto durante l'udienza; — inoltre le garanzie di qualità e di sicurezza conseguenti alla rigida osservanza dei regolamenti dell'associazione sarebbero sufficienti a dissuadere gli utilizzatori dal ricercare cementi meno cari, ma di provenienza indeterminata; i clienti sarebbero particolarmente fedeli alla marca; — infine la concorrenza nel settore dei prezzi sarebbe molto scarsa fin dalla fase della produzione, tenuto conto degli investimenti, della prevalenza del fattore capitale. In conclusione la concorrenza si svolgerebbe prevalentemente, se non esclusiva-mente, sul piano dell'assistenza alla clientela. Queste spiegazioni non mi hanno convinto. L'argomento tratto dalla scarsa incidenza del prezzo del cemento sul prezzo delle costruzioni, ritengo sia il meno pertinente che si possa invocare. Lo stesso ragionamento potrebbe farsi per altri materiali o altri prodotti considerati isolatamente. Quello che importa è sapere se i prezzi scaturiscono da una concorrenza effettiva e praticabile oppure sono determinati mediante intese o discipline di categoria che tutelano l'interesse dei venditori. In effetti il cemento è un prodotto omogeneo, fondamentalmente sostituibile, offerto senza confezione allorché si tratta di ingenti partite. Le norme di qualità corrispondono a parametri ben definiti sul piano internazionale. In secondo luogo l'alta incidenza degli investimenti fissi sulla produzione è un forte stimolo per i produttori a sfruttare al massimo le loro capacità produttive, se necessario praticando anche riduzioni di prezzo, almeno temporanee. In caso di crisi, pare ancor più conveniente vendere in passivo che chiudere un forno. Quindi i prezzi sono effettivamente un importante elemento di concorrenza sul mercato del cemento. D'altro canto è giusto che la disciplina della VCH rappresenti una garanzia di sicurezza e di qualità per i consumatori nonché di regolarità di approvvigionamento e di forniture, però la sicurezza, la qualità e la regolarità non devono necessariamente andare di pari passo con una politica di prezzi che ostacoli la concorrenza. Ciò premesso, la ricorrente, che ha implicitamente ammesso che il sistema dei prezzi imposti non era compatibile con le disposizioni dell'art. 85 del trattato, afferma che per contro i prezzi indicativi praticati nelle vendite di partite superiori alle 100 tonnellate, andrebbero esenti da questa critica. A questo proposito essa invoca il fatto che i commercianti affiliati acquistano dai produttori il cemento a prezzi variabili e l'unico obbligo che loro incombe è quello di vendere con un utile dimostrabile, tuttavia non è loro imposto alcun margine di utile fisso. Per questo motivo i prezzi di vendita possono variare in funzione dell'entità dei prezzi d'acquisto e i produttori, specie gli stranieri, hanno tutto l'interesse ad offrire i loro prodotti a prezzi competitivi sui mercati dei [OSCURATO:PERSONA]. Il sistema dei prezzi indicativi non si potrebbe quindi considerare pregiudizievole per la concorrenza, poiché, a differenza dei prezzi minimi, uniformi ed obbligatori, si tratta soltanto di un sistema aperto di calcolo dei prezzi di costo. Quest'analisi della disciplina dei prezzi emanata dalla VCH non mi pare risponda alla realtà. Per lo meno è incompleta. Anzitutto i prezzi indicativi, pur essendo realmente diversi dai prezzi minimi uniformi, non sono meno vincolanti per tutti i membri dell'associazione, la cui libertà d'azione commerciale rimane limitata, giacché è loro vietato determinare autonomamente i loro prezzi di vendita. Si tratta di prezzi fissi stabiliti von decisione vincolante presa a maggioranza e — sotto questo aspetto — la disciplina professionale di cui trattasi rientra certamente nella sfera d'applicazione dell'art. 85 il cui n. 1, lettera a) riguarda espressamente le'intese che consistono nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione». Inoltre la ricorrente ha imposto ai propri membri di vendere a determinate condizioni allo scopo di chiudere il mercato del cemento. Ad esempio i membri hanno l'obbligo di rivendere solo ad altri membri dell'associazione o a rivenditori autorizzati onde «mettere al bando» i non affiliati, un'altra norma impone agli aderenti di fornire alle imprese di costruzione solo il cemento necessario al cantiere considerato. La VCH è ben cosciente del fatto che questa disciplina offre il fianco alla critica, tanto che, cambiando argomento, essa si lamenta che in realtà i prezzi indicativi non sono rispettati. Non solo è molto difficile condividere un tal punto di vista, giacché la VCH dispone di efficaci mezzi di controllo e di un vero arsenale disciplinare, per di più in quest'occasione si può soltanto ricordare il tenore dell'art. 85 che vieta gli accordi o le decisioni «che hanno per oggetto o per effetto» di pregiudicare la concorrenza. Il fatto che l'oggetto e l'effetto siano considerati in alternativa implica che non è il caso di prendere in considerazione gli effetti concreti di un'intesa o di una decisione d'associazione d'imprese dal momento che risulta evidente che il suoscopo è quello di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza. Questo principio è stato sancito nella vostra sentenza Grundig del 13 luglio 1966 e se, in seguito, in altre sentenze avete smorzato il tono di questa categorica affermazione, specificando che era opportuno tener conto del substrato economico e giuridico dell'intesa (sentenze [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 1966 e Volk-Vervaecke del 9 luglio 1969), ritengo che nella fattispecie il fatto stesso che esista una disciplina ben definita, mirante ad organizzare il commercio del cemento inquadrando i commercianti in una rete compatta e ben definita di norme riguardanti non solo i prezzi, ma anche le condizioni di vendita e di fornitura, mette in sufficiente evidenza lo scopo perseguito dalla VCH. Se fosse necessario corroborare tale convinzione con un altro mezzo, vi proporrei di ricercarlo nel fatto che la disciplina emanata dalla VCH corrispondera, ancora di recente, agli accordi stipulati tra produttori olandesi, belgi e tedeschi, vincolati a quest'associazione di commercianti mediante i contratti della VCH, nonché all'organizzazione della rete distributiva mediante gli importatori tedeschi e belgi. In verità si tratta di un'organizzazione di mercato mirante a riservare ai commercianti affiliati una buona parte del mercato del cemento e a garantire loro i prezzi più remunerativi possibili. Da qualche anno il settore in cui operano gli outsiders si è relativamente esteso, tuttavia i membri della VCH rimangono padroni del mercato, poiché essi mettono in commercio i due terzi del cemento totale attualmente consumato nei [OSCURATO:PERSONA]. Non esito quindi a proporvi di affermare che le discipline di categoria criticate cadono sotto l'art. 85, n. 1, del trattato. Paragrafo 3 Vediamo la terza questione: quali ripercussioni hanno queste convenzioni sugli scambi tra gli Stati membri? La ricorrente afferma che la disciplina ch'essa ha emanato si applica solo alle operazioni commerciali effettuate sul territorio dei [OSCURATO:PERSONA]. L'associazione riunisce infatti solo commercianti olandesi, quindi va considerata un'organizzazione nazionale di mercato, che esula dal diritto comunitario, giacché soggetta soltanto al diritto nazionale. D'altro canto l'importazione del cemento è del tutto libera non essendovi alcuna restrizione. Le due affermazioni sono esatte: le decisioni della VCH sono vincolanti unicamente per le imprese distributrici di cemento aventi sede nei [OSCURATO:PERSONA]; d'altra parte la recente rinuncia alla reciproca esclusiva istituita dal contratto VCH tra i commercianti e i loro fornitori nazionali o stranieri ha avuto l'effetto di liberalizzare le importazioni dalla Germania federale e dal Belgio. La VCH però deve ammettere l'evidenza di due fatti: — anzitutto la produzione nazionale consente di far fronte al fabbisogno di cemento nei [OSCURATO:PERSONA] solo per due terzi, è quindi inevitabile importare annualmente oltre un milione e mezzo di tonnellate di cemento; — inoltre i due terzi del cemento importato, cioè un milione di tonnellate, sono poste in vendita tramite i commercianti affiliati alla VCH e tali vendite di cemento sono automaticamente disciplinate dalle norme sui prezzi indicativi e dalle condizioni di vendita testé esaminate. Quest'ultima considerazione mi pare possa essere di per sé determinante. Se ammettete infatti che le decisioni della VCH hanno per oggetto (e quindi anche per effetto) di restringere la concorrenza tra i commercianti affiliati a danno dei consumatori di cemento, basterà constatare che i produttori stranieri che intendono esportare nei [OSCURATO:PERSONA], si trovano dinanzi al muro di un'organizzazione pressocché insuperabile e la maggior parte del cemento che essi esportano in Olanda viene venduto tramite i canali di detta organizzazione. I produttori potrebbero sottrarsi a questo giogo avvalendosi unicamente degli outsiders, il cui numero è in continuo aumento, ma la cui attività non è ancora in grado di minacciare seriamente la preponderante influenza della VCH. Si comprende facilmente che in pratica ciò non è possibile ed è significativo che i negozianti affiliati alla VCH vendano pressocché la stessa quantità di cemento importato che di cemento di produzione olandese. Poiché dunque i prezzi di vendita del cemento importato sono in gran parte stabiliti con decisioni dell'associazione di categoria, è inevitabile che ciò abbia conseguenze sulle correnti di scambio tra i [OSCURATO:PERSONA] da un lato e la Germania e il Belgio dall'altro, ripercussioni che contribuiscono ad isolare il mercato e si oppongono all'interpenetrazione economica auspicata dal trattato. , L'argomento della ricorrente va quindi respinto. IV — Mezzi di forma Restano da vedere i mezzi di forma invocati nell'atto introduttivo. Il primo è desunto dal fatto che la lettera datata 26 gennaio 1970 con cui si comunica alla VCH l'elenco delle censure che s'intendeva addebitarle è stata firmata per procura dal direttore generale della concorrenza. Tale delega sarebbe irregolare. Basterà ricordare che in alcune sentenze pronunciate lo scorso 14 luglio in materia di coloranti, avete disatteso un mezzo identico invocato da diverse ricorrenti. Avete precisato che il direttore generale della concorrenza si era limitato a firmare la lettera di notifica delle censure, approvate in precedenza dal membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per i problemi della concorrenza nell'esercizio di una facoltà che gli era stata delegata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questo alto funzionario non ha agito nell'ambito di una delega di facoltà, ma di un semplice incarico specifico di firma che gli era stato affidato dal membro competente. L'incarico di firmare una lettera costituisce d'altro canto un provvedimento riguardante l'organizzazione interna dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], conformemente all'art. 27 del regolamento interno provvisorio emanato in virtù dell'art. 7 del trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico ed una [OSCURATO:PERSONA] unica. Inoltre, solo dopo aver preso atto di questa situazione, nel corso dell'udienza, i rappresentanti della VCH hanno preferito lasciare questo punto al prudente apprezzamento della Corte. La ricorrente fa infine carico alla [OSCURATO:PERSONA] di avere insufficientemente motivato nella forma la sua decisione, sia per quanto riguarda la propria competenza, sotto il profilo dei riflessi sugli scambi tra gli Stati membri, che per quanto riguarda l'indole anticoncorrenziale dei regolamenti litigiosi. L'art. 190 del trattato prescrive che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] devono essere motivate, ma già in diverse altre occasioni avete stabilito che la regola è rispettata se la motivazione di una decisione indica in modo chiaro e coerente i punti essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda. Per contro non ritenete necessario che il testo della decisione citi esplicitamente tutti i punti che hanno costituito oggetto di una controversia in sede amministrativa promossa a norma del regolamento n. 17 del Consiglio. Nella fattispecie la decisione impugnata ha riportato testualmente e particolareggiatamente ogni punto di cui la VCH doveva rispondere dall'inizio del procedimento amministrativo, poiché sono fedelmente riprodotte tutte le censure comunicate alla ricorrente. Sotto questo profilo il provvedimento è motivato in modo abbondante e preciso. Quanto alla motivazione di diritto' tratta dall'applicazione delle disposizioni del trattato ai fatti litigiosi, le censure e i mezzi invocati sono chiaramente enunciati, specie nei considerandi 16 e 17 della decisione, vuoi per quanto riguarda lo scopo anticoncorrenziale delle regolamentazioni contemplate, che per le ripercussioni sul commercio tra gli Stati membri. Se poi la VCH pretende che la [OSCURATO:PERSONA] debba controbattere nella stessa decisione agli argomenti svolti durante il procedimento amministrativo, sbaglia, poiché, come ho già affermato nella causa dei coloranti, questi argomenti sono esattamente gli stessi invocati a sostegno del ricorso promosso dinanzi a voi. Durante il procedimento giurisdizionale la [OSCURATO:PERSONA] deve — nelle sue memorie — discutere e refutare, se le riesce, l'argomento della ricorrente, però non vi è affatto tenuta nella fase della decisione amministrativa. Nessun mezzo mi pare fondato, motivo per cui propongo: — di respingere il ricorso 8-72; — di porre a carico della ricorrente le spese processuali. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris