CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 25020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18393/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio (LRSPRI67M30 A662E) ed elettivamente domiciliato in ROMA al largo MESSICO n. 7, presso il proprio studio, con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 3505/2022depositata il 23/05/2022 ; R.g. n. 18393 del 2022; Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], avvocato e difeso in proprio , impugna , con plurime censure,la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3505 del 23/05/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alcuna delle controparti ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato avviato alla trattazione con proposta di definizione accelerata; [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione in forma ordinaria a seguito di fissazione di adunanza camerale o udienza; fissata per la decisione l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte; il ricorrenteha depositato memoria; Considerato che: la causa verte in materia diopposizione a un precetto promosso susentenza; in primo grado il Tribunale di Roma ha affermato, con ordinanza del 17/01/2017, a scioglimento di riserva, l’inammissibilità dell ’ opposizione all ’ esecuzione proposta dal Lorussoper mancato rispetto del termine previsto dall’art. 616 cod. proc. civ., fissato dallo stesso Tribunale, per l’instaurazione del giudizio di merito a seguito della fase cautelare proposta dal Lorusso; in appello l ’ inammissibilità è stata pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3505 del 23/05/2022, per mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti previsti dall ’ art.342 cod. proc. civ., pur nell’interpretazione ampia che ne è stata fornita dalla giurisprudenza nomofilattica; R.g. n. 18393 del 2022; Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle la proposta di definizione accelerata è del seguente testuale tenore: «Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità. Anzitutto, tutti i motivi di doglianza, all’infuori del primo (rubricato al n. 3) sono completamente estranei alle ragioni della decisione del giudice d’appello, che ha pronunciato l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, ritenendo per nulla attinta la ratio decidendidella sentenza di primo grado (imperniata, a sua volta, sull’accertato mancato rispetto del termine di cui all’art. 616 c.p.c. nell’introduzione del giudizio di merito da parte dell’opponente). Il primo motivo, infine, si fonda sull’assunto di una pretesa specificità dei motivi dell’appello, idonei a censurare detta ratio, ma nel ricorso non è riportato con la necessaria analiticità, neanche per riassunto, il contenuto del gravame, così non consentendosi a questa Corte di valutare la decisività del mezzo dalla sola lettura del ricorso: ne consegue l’inammissibilità della censura, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis»; a fronte di ciò il Collegio è stato investito della decisione con un atto, composto di quarantanove pagine, contenenti ventitré motivi, che, neppure potendo valere – per granitica giurisprudenza di legittimità –a colmare le lacune del ricorso originario, non contiene alcun chiarimento o idoneo ragionamento volto a infirmare quanto già affermato nella proposta di definizione accelerata: e ciò senza omettere di rimarcare che ilricorso è un mero elenco di norme e di asserite violazioni di esse, senza alcuna critica argomentata e financo di adeguata esposizione dei fatti di rilievo sostanziale e processuale, nei limiti in cui essa è richiesta nel giudizio di legittimità, conradicale difetto specificità e conseguente radicale e insanabile violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 ; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; R.g. n. 18393 del 2022; Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle tutte le parti nei cui confronti il ricorso è stato proposto sono rimaste intimate cosicché, pur essendovi sostanziale coincidenza tra le ragioni poste a fondamento della proposta di definizione accelerata e le ragioni di inammissibilità del ricorso a seguito di trattazione in forma camerale, non può esservi luogo a condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per responsabilità processuale aggravata, alla quale può farsi luogo nei casi in cui vi siano delle controparti costituite, in cui favore liquidare il danno; nondimeno il Collegio, aderendo a orientamento che va consolidandosie che in questa occasione si intende ribadire, ritiene che debba farsi luogo, in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, alla condanna ai sensi dell ’ art. 96, comma 4, cod. proc. civ., liquidando la somma nella misura massima consentita dalla detta norma, pari a euro cinquemila, in considerazione ( così testualmente Cass. n. 27947 del 04/10/2023 Rv. 669107 – 01 , pure richiamata da Cass. n. 13149 del 13/05/2024 Rv. 670921 – 01 e in precedenza Sez. U n. 27195 del 22/09/2023 Rv. 668850 - 0:) «dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell’intimato)» e in quanto l ’ art. 96, comma 4, codice di rito è stato dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894 - 01) ritenuto applicabile anche ai giudizi di cassazione pendenti, come quello in esame, alla data del 28/02/2023, poiché l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022 fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi R.g. n. 18393 del 2022; Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle iniziati in data successiva al 28/02/2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilitàdell’impugnazione, deve, infine , darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bisdello stesso art. 13), se dovuto; il deposito della motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 5.000,00; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così