CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 27716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35768/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2151/2018 depositata il 02/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il tribunale di Milano respinse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo loro notificato da M ediocredito [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporatola Leasint s .p.a. , per i l pagamento della somma di 58.253,90 EUR,oltre interessi, a titolo di canoni insoluti di leasing, come da contratti n. 870620/001 del 2006 e n. 882884/001 del 2007 rispettivamente relativi a due immobilia uso ufficio in Roma e a un autoveicolo di marca Toyota . Di tali contratti la concedente aveva intimato la risoluzionesulla base di una clausola risolutiva. Il tribunale respinse l’opposizione e la sentenza venne impugnata dai soccombenti per avere il primo giudice, da un lato, erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 72-quater legge fall. anziché l'art. 1526 cod. civ. e, dall’ altro lato, omesso di inquadrare il rapporto nell'ambito del leasing traslativo, discostandosi così da principi giurisprudenziali consolidati. Gli impugnanti sostennero altresì che il tribunale avesse erroneamente qualificato come a prima richiesta le fideiussioni dai medesimi prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società [OSCURATO:PERSONA], senza che tale qualificazione fosse stata oggetto di contraddittorio. La corte d’appello di Milano ha respinto il gravame e contro la sentenza è adesso proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione I.- ricorrenti denunziano nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 72-quater legge fall. in luogo dell’art. 1526 cod. civ. e la mancata qualificazione del rapporto contrattuale come leasing traslativo, reiterando l’affermazione per cui, esattamente come il tribunale, la corte d’appello si sarebbe uniformata a un orientamento del tutto minoritario, stando al quale l’art. 72-quater legge fall. può trovare applicazione anche nel caso in cui la risoluzione del contratto di leasing sia avvenuta in difetto di una dichiarazione di fallimento, per la asserita volontà legislativa di superare la dicotomia tra leasing traslativo e leasing di godimento;ascrivono quindi alla sentenza d’appello due errori: (a) di aver applicato una disposizione normativa della legge fallimentare a una società non fallita e non soggetta a tale legge; (b) di non aver applicato invece la previsione dell’art. 1526 cod. civ.; (ii) l’insufficiente motivazione, avendo la sentenza argomentato in modo inidoneo a giustificare una decisione difforme da principi giurisprudenziali consolidati in materia di leasing; (iii) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la violazione dei principi costituzionali sul giusto processo, per avere la sentenza avallato la tesi del tribunale circa l’essere state prestate delle fideiussioni a prima richiesta, laddove invece tale questione qualificatoria non era stata dedotta dalla controparte né sottoposta al contraddittorio; (iv) la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. anziché dell’art. 92 stesso codice, visto che nelle condizioni date sarebbe stato opportuno compensare, quanto meno, le spese processuali. II. - I primi due motivi, suscettibili di unitario esame, sono inammissibiliperché non aderenti alla ratio della sentenza impugnata. La corte d’appello di Milano non ha deciso l’impugnazione in forza della diretta applicazione dell’art. 72-quater legge fall., né lo ha fatto invocando il superamentodella distinzione generale tra le fattispecie del leasing traslativo e del leasing di godimento. La corte d’appello ha detto, anzi, non esservi dubbio “in merito all'impossibilità di applicare analogicamente al caso in esame la disciplina di cui all'art.72 quater L. Fall., dettata all'evidenza per l'ipotesi specifica in cui lo scioglimento anticipato del contratto consegua alla dichiarazione difallimento dell'utilizzatore”. Dopodiché ha in effetti anche ritenuto che l'introduzione della disciplina di cui all'art.72- quater legge fall. , cos ì come della previsione di cui all' art. 1 69 - bis ultimo comma stessa legge relativamente allo scioglimento delcontratto di leasing in corso di esecuzione al momento dell'apertura della procedura di concordato preventivo, port erebbe in generale con sé “ la conseguenza del superamento della tradizionale distinzione tra leasingtraslativo e leasing di godimento e la necessità di garantire che dallo scioglimento del vincolocontrattuale, da qualunque causa esso dipenda, discendano conseguenze giuridiche che non si risolvano nell'indebito arricchimento dell'una piuttosto che dell'altra parte”. Tanto ha fatto però al fine di corroborare l’affermazione essenziale – unica tradotta in ratio decidendi – per cui “è (..) legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell'anticipato scioglimento del contratto di leasing si discosti anche da quanto previsto dall’art. 1 526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio ed abbia quale obiettivo l'equo contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti”: la regolamentazione pattizia, quindi, che in concreto è stata valorizzata. In altre parole, nel rigettare il gravame la corte d’appello hafatto leva – come d’altronde già il tribunale – sulla sola regolamentazione pattizia dei due contratti in questione, al punto da specificare che le clausole di questi contratti (appositamente richiamate in motivazione) avevano disciplinato convenzionalmente le ipotesi di risoluzione del contratto e di decadenza dal beneficio dei termini, gli effetti della risoluzione del contratto e la conseguente penale, la misura degli interessie gli eventi successivi alla risoluzione, in tal modo escludendo ogni possibilità di ravvedere un ingiustificato arricchimento in capo all a concedente. E’ dunque evidente la mancata calibratura del motivo di ricorso rispetto allaratio della sentenza impugnata, la quale non ha applicato l’art. 72-quater legge fall. al caso di specie, ma ha argomentato il rigetto dell’appello sulla scorta di una regolamentazione convenzionale (pattizia) derogatoria rispetto alla stessa disciplina dell’ar t. 1526 cod. civ. Né i ricorrenti hanno svolto censure a tal proposito, nei limiti della possibile violazione da parte della corte del merito delle regole di ermeneutica contrattuale concretamente ritenute. III. -Il terzo motivo è inammissibile per analoga ragione. La corte d’appello ha dato atto che gli impugnanti avevano criticato la qualificazione giuridica di fideiussioni a prima richiesta fatta dal tribunale, perché frutto di ultrapetizione essendosi trattato, a loro dire, di questione non prospettata nel ricorso monitorioe neppure nella comparsa dirisposta. Ha però disatteso la doglianza perché il tribunale solo per completezza aveva affrontato il profilo qualificatorio , dopo aver già escluso la fondatezza delle eccezioni e delle domande proposte dagli opponenti: aveva invero formulato la considerazione per cui gli opponenti neppure avrebbero potuto sollevare le eccezioni sul credito azionato, perché le garanzie erano state dai medesimi rilasciate "a prima richiesta",ma lo aveva fatto in obiter dictum . Di conseguenza la corte territoriale ha ritenuto che gli appellanti fossero carenti di interesse rispetto al motivo di doglianza. Tale affermazione esaurisce la conferente ratiodecisionale, e non è stata censurata. IV. -Il quarto motivo è inammissibile.Per costante giurisprudenza, in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. P er cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, anche in rapporto alla asserita sussistenza di altri gravi (o giusti) motivi ( ex aliis Cass. Sez. 5 n. 8421-17, Cass. Sez. 6-3 n. 24502-17). Quanto alla facoltà di disporre la compensazione tra le parti, essa rientrando appuntonel potere discrezionale del giudice di merito implica una motivazione solo in positivo: nel senso che il giudice del merito non è tenuto a dare ragione del mancato uso di tale sua facoltà; con la ulteriore conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione neppure per tale motivo (v. Cass. Sez. U n. 14989-05, Cass. Sez. 6-3n. 11329 - 19) . V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 5.800,00 EUR, di cui 200.00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di cont