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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05004/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso.

L„f3 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7 - 9 marzo 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 14 febbraio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso (capo 1) e di rivelazione di segreti di ufficio (capo 9), tentata estorsione (capo 46), spaccio di stupefacenti (capo 47), illecita concorrenza con violenza (capi 48 e 49), intestazione fittizia di beni (capo 90) e traffico illecito di rifiuti (capo 91).

La principale imputazione riguarda l'esistenza di sodalizio mafioso denominato locale di Anzio e Nettuno, costituito da soggetti facenti capo a famiglie di 'ndrangheta originarie di [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte e di Guardavalle; realtà associativa già oggetto di vaglio giudiziale in relazione al periodo sino all'anno 2013.

A [OSCURATO:PERSONA] viene ascritto un ruolo di direzione, esercitato unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quale elemento di spicco di una famiglia di 'ndrangheta da tempo presente sul territorio di Anzio e Nettuno, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire.

Si occupa dell'organizzazione interna, impartendo direttive e assicurando sostegno alle famiglie di sodali detenuti; partecipa alla realizzazione del programma criminoso, rivolto alla consumazione di delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, di armi e di gestione e smaltimento dei rifiuti; L'ordinanza genetica aveva qualificato i reati ascritti ai capi 48 e 49 come tentativo di estorsione aggravata; l'ordinanza impugnata ha qualificato i reati di cui ai capi 46 e 91, rispettivamente, come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e come violazione del d.lvo n. 152/2006, annullando, parzialmente, l'ordinanza applicativa della misura, ed ha escluso, con riguardo al capo 90, l'aggravante mafiosa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo

1. Con riguardo alla sussistenza del sodalizio mafioso, l'ordinanza non aveva argomentato in relazione all'elemento costitutivo dell'esercizio di forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà del contesto sociale, né in relazione al rapporto con la così detta casa madre costituita dalla articolazione di 'ndrangheta denominata Provincia di s.

Cristina di Aspromonte.

L'ordinanza ha valorizzato le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, rese in altri procedimenti, e sentenze di condanna nei confronti di altri sodali, ma non ha dato contezza di uno specifico organigramma della locale di Anzio e Nettuno, né ha descritto l'organizzazione né il programma criminoso.

In relazione alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza non ha indicato alcuna attività effettivamente significativa di una permanente messa a disposizione in favore del sodalizio.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa ai reati ascritti ai capi 9, 46, 47, 48, 49 e

90. In relazione al capo 9, risulterebbe non provata la condotta concorsuale, di istigazione, ascritta al ricorrente, come, del resto, l'aggravante mafiosa, che non può essere fondata unicamente sulla ritenuta intraneità del ricorrente.

Quanto al capo 46, si verteva della fattispecie di reato impossibile, in quanto la persona offesa si era resa irreperibile così determinando l'inidoneità dell'azione.

Con riguardo al capo 47 il giudizio era stato fondato su conversazioni, oggetto di captazione, insufficienti come elemento probatorio di accusa nei confronti del ricorrente.

In ogni caso, i dati disponibili potevano essere valorizzati in relazione a fattispecie di lieve entità, non risultando il dato ponderale dello stupefacente.

Quanto ai capi 48 e 49, viene dedotto che il contenuto delle interlocuzioni oggetto di captazione era rimasto privo di riscontri.

Con riguardo, infine, al capo 90, era rimasto indimostrata la fittizietà della intestazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile, emergendo piuttosto che il pagamento del prezzo era stato pagato da Lucifero, anche tramite la stipula di mutuo ipotecario.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto.

1. Innanzitutto, si deve rilevare che non vi è interesse a impugnare in relazione all'applicazione della misura con riferimento al capo 46, avendo il Tribunale, sul punto, annullato l'ordinanza genetica.

2. Quanto alla gravità indiziaria relativa al capo 1, la censura motivazionale viene articolata sia in relazione all'accertamento della sussistenza del sodalizio di stampo mafioso denominato locale di Anzio e Nettuno, sia in ordine all'ascritta condotta del ricorrente.

La censura risulta infondata, avendo il Tribunale compiutamente motivato in ordine ad entrambi i profili.

Quanto al primo, il Tribunale di Velletri, con senza divenuta irrevocabile aveva già accertato la presenza nel territorio di Anzio e Nettuno della 'ndrina Gallace-Novella, cui si erano uniti gli esponenti di altre famiglie calabresi già operanti nel territorio laziale (fra i quali anche i Perronace).

Veniva quindi accertato che detta realtà mafiosa si era avvicinata al gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che operava per la locale di santa Cristina di Aspromonte, dando vita ad una articolazione mafiosa autonoma, di cui hanno riferito diversi collaboratori, indicati dall'ordinanza impugnata, specificandone la struttura organizzativa, il metodo mafioso realizzato e le attività svolte, relative al traffico di stupefacenti e all'ottenimento di appalti pubblici.

Quanto alla condotta del ricorrente, l'ordinanza, dato atto delle conversazioni di interesse e del propalato dei collaboratori, ha evidenziato non solo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in talune fattispecie di reato, ma anche il suo ruolo preminente e direttivo nei confronti dei sodali.

3. Con riguardo alla gravità indiziaria relativa ai capi 9, 47, 48, 49 e 90, il ricorso si è limitato ad una generica confutazione della significatività probatoria del compendio probatorio valorizzato, di cui, invece, i giudici del merito cautelare hanno dato puntuale contezza.

In relazione al capo 9, l'ordinanza ha evidenziato che l'iniziativa finalizzata a vedere le immagini di un video acquisito dalle forze dell'ordine era stata presa dal ricorrente che si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato seguito alla sollecitazione, tanto che, in una successiva conversazione, il carabiniere Rillo aveva confermato che il responsabile del furto era stato identificato proprio attraverso quelle immagini, già mostrate al ricorrente ("Hai visto pure l'altra foto che ti ho fatto vedere io?").

Con riguardo alla gravità indiziaria relativa al capo 47, il ricorso si è limitato ad una generica confutazione della significatività probatoria del compendio probatorio valorizzato, di cui, invece, i giudici del merito cautelare hanno dato puntuale contezza, evidenziando il termine utilizzato ("fumo",) significativo del fatto che le interlocuzioni riguardavano stupefacenti.

La qualificazione dei capi 48 e 49 come fattispecie di estorsione tentata si fonda proprio sull'assenza di prova in ordine al conseguimento dell'ingiusto profitto conseguente alle minacce rivolte ad altri soggetti imprenditoriali.

In relazione al capo 90 il ricorso valorizza le modalità di pagamento del prezzo di acquisto, senza confrontarsi con i dati che il tribunale ha posto a fondamento del giudizio, in particolare il contenuto delle conversazioni dalle quali emerge che lo stesso ricorrente, tramite il figlio, aveva poi deciso di vendere l'immobile.

La motivazione del provvedimento impugnato è congrua e dotata di logico argomentare; soddisfa, inoltre, i requisiti normativi per l'imposizione della cautela e resiste alle censure difensive.

4. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso. L„f3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 - 9 marzo 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 14 febbraio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso (capo 1) e di rivelazione di segreti di ufficio (capo 9), tentata estorsione (capo 46), spaccio di stupefacenti (capo 47), illecita concorrenza con violenza (capi 48 e 49), intestazione fittizia di beni (capo 90) e traffico illecito di rifiuti (capo 91). La principale imputazione riguarda l'esistenza di sodalizio mafioso denominato locale di Anzio e Nettuno, costituito da soggetti facenti capo a famiglie di 'ndrangheta originarie di [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte e di Guardavalle; realtà associativa già oggetto di vaglio giudiziale in relazione al periodo sino all'anno 2013. A [OSCURATO:PERSONA] viene ascritto un ruolo di direzione, esercitato unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quale elemento di spicco di una famiglia di 'ndrangheta da tempo presente sul territorio di Anzio e Nettuno, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire. Si occupa dell'organizzazione interna, impartendo direttive e assicurando sostegno alle famiglie di sodali detenuti; partecipa alla realizzazione del programma criminoso, rivolto alla consumazione di delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, di armi e di gestione e smaltimento dei rifiuti; L'ordinanza genetica aveva qualificato i reati ascritti ai capi 48 e 49 come tentativo di estorsione aggravata; l'ordinanza impugnata ha qualificato i reati di cui ai capi 46 e 91, rispettivamente, come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e come violazione del d.lvo n. 152/2006, annullando, parzialmente, l'ordinanza applicativa della misura, ed ha escluso, con riguardo al capo 90, l'aggravante mafiosa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 1. Con riguardo alla sussistenza del sodalizio mafioso, l'ordinanza non aveva argomentato in relazione all'elemento costitutivo dell'esercizio di forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà del contesto sociale, né in relazione al rapporto con la così detta casa madre costituita dalla articolazione di 'ndrangheta denominata Provincia di s. Cristina di Aspromonte. L'ordinanza ha valorizzato le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, rese in altri procedimenti, e sentenze di condanna nei confronti di altri sodali, ma non ha dato contezza di uno specifico organigramma della locale di Anzio e Nettuno, né ha descritto l'organizzazione né il programma criminoso. In relazione alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza non ha indicato alcuna attività effettivamente significativa di una permanente messa a disposizione in favore del sodalizio. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa ai reati ascritti ai capi 9, 46, 47, 48, 49 e 90. In relazione al capo 9, risulterebbe non provata la condotta concorsuale, di istigazione, ascritta al ricorrente, come, del resto, l'aggravante mafiosa, che non può essere fondata unicamente sulla ritenuta intraneità del ricorrente. Quanto al capo 46, si verteva della fattispecie di reato impossibile, in quanto la persona offesa si era resa irreperibile così determinando l'inidoneità dell'azione. Con riguardo al capo 47 il giudizio era stato fondato su conversazioni, oggetto di captazione, insufficienti come elemento probatorio di accusa nei confronti del ricorrente. In ogni caso, i dati disponibili potevano essere valorizzati in relazione a fattispecie di lieve entità, non risultando il dato ponderale dello stupefacente. Quanto ai capi 48 e 49, viene dedotto che il contenuto delle interlocuzioni oggetto di captazione era rimasto privo di riscontri. Con riguardo, infine, al capo 90, era rimasto indimostrata la fittizietà della intestazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile, emergendo piuttosto che il pagamento del prezzo era stato pagato da Lucifero, anche tramite la stipula di mutuo ipotecario. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. 1. Innanzitutto, si deve rilevare che non vi è interesse a impugnare in relazione all'applicazione della misura con riferimento al capo 46, avendo il Tribunale, sul punto, annullato l'ordinanza genetica. 2. Quanto alla gravità indiziaria relativa al capo 1, la censura motivazionale viene articolata sia in relazione all'accertamento della sussistenza del sodalizio di stampo mafioso denominato locale di Anzio e Nettuno, sia in ordine all'ascritta condotta del ricorrente. La censura risulta infondata, avendo il Tribunale compiutamente motivato in ordine ad entrambi i profili. Quanto al primo, il Tribunale di Velletri, con senza divenuta irrevocabile aveva già accertato la presenza nel territorio di Anzio e Nettuno della 'ndrina Gallace-Novella, cui si erano uniti gli esponenti di altre famiglie calabresi già operanti nel territorio laziale (fra i quali anche i Perronace). Veniva quindi accertato che detta realtà mafiosa si era avvicinata al gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che operava per la locale di santa Cristina di Aspromonte, dando vita ad una articolazione mafiosa autonoma, di cui hanno riferito diversi collaboratori, indicati dall'ordinanza impugnata, specificandone la struttura organizzativa, il metodo mafioso realizzato e le attività svolte, relative al traffico di stupefacenti e all'ottenimento di appalti pubblici. Quanto alla condotta del ricorrente, l'ordinanza, dato atto delle conversazioni di interesse e del propalato dei collaboratori, ha evidenziato non solo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in talune fattispecie di reato, ma anche il suo ruolo preminente e direttivo nei confronti dei sodali. 3. Con riguardo alla gravità indiziaria relativa ai capi 9, 47, 48, 49 e 90, il ricorso si è limitato ad una generica confutazione della significatività probatoria del compendio probatorio valorizzato, di cui, invece, i giudici del merito cautelare hanno dato puntuale contezza. In relazione al capo 9, l'ordinanza ha evidenziato che l'iniziativa finalizzata a vedere le immagini di un video acquisito dalle forze dell'ordine era stata presa dal ricorrente che si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato seguito alla sollecitazione, tanto che, in una successiva conversazione, il carabiniere Rillo aveva confermato che il responsabile del furto era stato identificato proprio attraverso quelle immagini, già mostrate al ricorrente ("Hai visto pure l'altra foto che ti ho fatto vedere io?"). Con riguardo alla gravità indiziaria relativa al capo 47, il ricorso si è limitato ad una generica confutazione della significatività probatoria del compendio probatorio valorizzato, di cui, invece, i giudici del merito cautelare hanno dato puntuale contezza, evidenziando il termine utilizzato ("fumo",) significativo del fatto che le interlocuzioni riguardavano stupefacenti. La qualificazione dei capi 48 e 49 come fattispecie di estorsione tentata si fonda proprio sull'assenza di prova in ordine al conseguimento dell'ingiusto profitto conseguente alle minacce rivolte ad altri soggetti imprenditoriali. In relazione al capo 90 il ricorso valorizza le modalità di pagamento del prezzo di acquisto, senza confrontarsi con i dati che il tribunale ha posto a fondamento del giudizio, in particolare il contenuto delle conversazioni dalle quali emerge che lo stesso ricorrente, tramite il figlio, aveva poi deciso di vendere l'immobile. La motivazione del provvedimento impugnato è congrua e dotata di logico argomentare; soddisfa, inoltre, i requisiti normativi per l'imposizione della cautela e resiste alle censure difensive. 4. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancell
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