CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo il 21/07/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 10, comma 3, d.l. 14/2017, alla pena di anni 1 di arresto. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 131- bis cod. pen., e, con un secondo motivo, mancanza di motivazione in relazione alla applicata recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. il motivo sulla recidiva è inammissibile per tardività in quanto, dall’incontestato riepilogo, non era stato dedotto con i motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). 3.2. Il motivo relativo all’articolo 131-bis cod. pen. (che non aveva costituito oggetto di conclusioni in primo grado ma era stato dedotto con i motivi di appello) è manifestamente infondato. La Corte territoriale denega l’applicazione della causa di non punibilità sulla base della duplica considerazione della non particolare tenuità del fatto oggettivamente considerato e della esistenza di plurimi precedenti penali. In disparte il primo aspetto, basti rilevare che, al fine di escludere l’applicabilità dell’istituto in parola, è sufficiente l’assenza di uno dei due «indici-requisiti» previsti dall’articolo 131-bis cod. pen.. Nel caso in esame, la «non abitualità» del comportamento deve essere pacificamente esclusa alla luce delle risultanze del certificato del casellario giudiziale dell’imputato che, gravato da innumerevoli precedenti per furto, rapina, evasione, e danneggiamento, risulta anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e, ciò che maggiormente rileva, ha riportato due condanne per violazione dell’art. 10 l. 48/2017, ossia reati della stessa indole di quello per cui si procede, circostanza sufficiente ad escludere l'applicabilità della norma invocata. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa