CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 19 giugno 2024, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.110, 494 e 640 commi 1 e 2 n.2-bis cod. pen. (capo 2), 110, 640 commi 1 e 2 n.2-bis cod. pen. (capo 3), 56, 110, 640 commi 1 e 2 n.2-bis cod. pen. (capo 6); il modus operandi dell’imputato consisteva nel pubblicare su un sito internet offerte relative alla locazione di immobili per vacanze,in realtà inesistenti, e nel farsi consegnare acconti per le locazioni.1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che l’imputato era stato ritenuto responsabile in quanto avrebbe fornito al coimputato [OSCURATO:PERSONA] due diversi conti correnti bancari (conto Fineco e conto [OSCURATO:PERSONA], a lui intestati) per l’incasso delle somme di denaro derivanti dall’attività truffaldina di [OSCURATO:PERSONA]; grazie all’espletamento di una perizia grafologica, si era accertato che le firme di [OSCURATO:PERSONA] erano state falsificate e che quindi egli non aveva mai aperto il conto Fineco, per cui era stato assolto dai capi di imputazione n.1,4 e 5; erano quindi rimaste le contestazioni per il conto [OSCURATO:PERSONA], sebbene le sorti di quest’ultimo fossero collegate, in tutta evidenza, a quelle del conto Fineco; per giustificare l’accoglimento della prospettazione accusatoria, tanto il giudice di primo grado che quello di appello avevano valorizzato: 1) la pacifica intestazione del conto [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente; 2) il fatto che questi conoscesse il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; 3) la scarsa credibilità della spiegazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] sul motivo per cui gli erano stati accreditati i bonifici delle truffe; in realtà suquest’ultimo punto [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni confuse, affermando di aver aperto il conto [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], quando invece era risultato che il conto era stato aperto on line; era quindi evidente che qualcuno aveva congegnato l’intera operazione, con iniziale apertura del conto a nome di [OSCURATO:PERSONA], la modifica dell’utenza telefonica dello stesso, la ricezione della carta di credito e l’uso della stessa per il ricevimento dei proventi delle truffe; la Corte di appello non si era adeguatamente misurata con il tema relativo alla variazione dell’utenza telefonica con la quale al conto [OSCURATO:PERSONA] era stato associato lo stesso numero di telefono relativo al conto Fineco e con il fatto che il perito aveva escluso che la firma sulla richiesta di variazione dell’utenza telefonica potesse essere di [OSCURATO:PERSONA] 1.2 Il difensore eccepisce l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen, non essendo stato considerato che le persone offese ben avrebbero potuto adottare cautele, comecontrollare su “Google maps” l’effettiva esistenza dell’immobile all’indirizzo indicato nella inserzione; inoltre, visto che a [OSCURATO:PERSONA] era contestato soltanto di aver messo a disposizione il conto corrente per l’effettuazione delle truffe, non era stata raggiunta la prova circa la conoscenza, da parte sua, delle modalità di esecuzione delle truffe, e quindi della sussistenza dell’aggravante della minorata difesa; poiché la circostanza in parola fondava la procedibilità di ufficio del reato contestato al capo 6), i giudici avrebbero dovuto emettere sentenza di nondoversi procedere. 1.3 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione in relazione alla contestata recidiva, anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] vantava precedenti in relazione a fattispecie penali di indole differente rispetto a quelle in contestazione.[OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estraneaal giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Inoltre, il motivo di ricorso non si confronta affatto con diversi elementi evidenziati dalla Corte di appello (sui quali, nessun travisamento è stato contestato): 1) [OSCURATO:PERSONA] ha pacificamente ammesso di aver aperto il “[OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PERSONA]); 2) [OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver aperto il conto e di aver ricevuto la carta relativa al conto; 3) [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame, ha affermato di aver strappato la carta, il che vuol dire che la aveva ricevuta; tutti elementi che portavano a ritenere che il soggetto che operava sul conto [OSCURATO:PERSONA], sul quale sono confluite le somme relative alle truffe, era [OSCURATO:PERSONA] 1.2 Quanto all’aggravante della minorata difesa, deve essere ribadito che “ In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete” (Sez.2, n. 28070 del 08/04/2021 PMT/Poropat, Rv. 281800); tale è il caso in esame, nel quale vi è una posizione di maggior favore dellocatore, visto che l’acquirente non ha alcun contatto con lo stesso e non è in grado di verificare in alcun modo l’oggetto del contratto concluso (in questo caso, locazione di immobile), non potendosi certo pretendere nellocatario un controllo tramite un sito internet (“google maps”, secondo il ricorrente), che non fornisce alcuna certezza sulla effettiva disponibilità di un immobile, che potrebbe essere verificata soltanto “in loco”; inoltre il ricorrente era concorrente “necessario” per l’effettuazione delle truffe, posto che sul conto corrente da lui acceso pervenivano gli importi versati dai locatari, per cui era necessariamente al corrente delle modalità delle truffe e quindi del fatto che venivano commesse tramite internet, con conseguente applicabilità dell’art. 59 cod. pen. 1.3 Il motivo relativo alla recidiva è inammissibile in quanto non proposto in appello, nel quale si era soltanto lamentato il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e sulla aggravante contestata: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenzan. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01) 2.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen; , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm