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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 34014/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERIA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame cautelare proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato al medesimo in data 14.2.2022 la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di residenza, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di riesame, in quanto presentata il 24.2.2022 al Tribunale di Arezzo e non presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione impugnata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Sono state presentate conclusioni scritte dal difensore dell'indagato.

5. Il ricorso è fondato.

È pacifico che l'istanza di riesame possa essere presentata anche al Tribunale del luogo ove si trova l'interessato, sulla scorta del costante principio, affermato da questa Corte di legittimità sin da Sez.

U, n. 11 del 18/06/1991, secondo cui il rinvio che l'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen. (applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen.) fa alle forme dell'art. 582 stesso codice, comprende anche il secondo comma del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero.

Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al terzo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma settimo dello stesso art. 309 cod. proc. pen. (nello stesso senso, sentenza n. 12 delle Sezioni Unite penali del 18 giugno 1991) - (cfr. Sez.

U, n. 11 del 18/06/1991, Rv. 187922 - 01).

Nel, caso di specie, pertanto, è sicuramente tempestiva l'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 24/02/2021 presso il Tribunale di Arezzo, trattandosi dell'ultimo giorno utile presso l'ufficio giudiziario del luogo in cui egli si trovava al momento del deposito, anche se diverso da quello ché aveva emesso il provvedimento.

6. Consegue l'annullamento dell'impugnato provvedimento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame cautelare proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato al medesimo in data 14.2.2022 la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di residenza, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di riesame, in quanto presentata il 24.2.2022 al Tribunale di Arezzo e non presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione impugnata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Sono state presentate conclusioni scritte dal difensore dell'indagato. 5. Il ricorso è fondato. È pacifico che l'istanza di riesame possa essere presentata anche al Tribunale del luogo ove si trova l'interessato, sulla scorta del costante principio, affermato da questa Corte di legittimità sin da Sez. U, n. 11 del 18/06/1991, secondo cui il rinvio che l'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen. (applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen.) fa alle forme dell'art. 582 stesso codice, comprende anche il secondo comma del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al terzo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma settimo dello stesso art. 309 cod. proc. pen. (nello stesso senso, sentenza n. 12 delle Sezioni Unite penali del 18 giugno 1991) - (cfr. Sez. U, n. 11 del 18/06/1991, Rv. 187922 - 01). Nel, caso di specie, pertanto, è sicuramente tempestiva l'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 24/02/2021 presso il Tribunale di Arezzo, trattandosi dell'ultimo giorno utile presso l'ufficio giudiziario del luogo in cui egli si trovava al momento del deposito, anche se diverso da quello ché aveva emesso il provvedimento. 6. Consegue l'annullamento dell'impugnato provvedimento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere
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