CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 148/2021 depositata il 14/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21056/2021Numero sezionale 4871/2026Numero di raccolta generale 20845/2026Data pubblicazione 19/06/2026Nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. veniva emesso l’avviso di accertamenton. TD3030201810/2015, in materia di IRES e IRAP relative all’annod’imposta 2011, a seguito del rigetto dell’istanza di interpellodisapplicativo proposta dalla società ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, deld.P.R. n. 600 del 1973, con la quale la contribuente aveva invocato ladisapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30della l. n. 724 del 1994, deducendo che il mancato superamento del testdi operatività era dipeso da situazioni oggettive, segnatamente dalla crisidel settore turistico e dalla scelta di una gestione stagionale dell’attivitàalberghiera. L’Agenzia delle entrate, ritenuti insussistenti i presupposti perla disapplicazione della disciplina, procedeva al recupero delle maggioriimposte dovute, nonché al disconoscimento del credito IVA. Lacontribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Cosenza che, consentenza n. 5921/2019, depositata il 6 novembre 2019, rigettava il ricorsoe confermava l’avviso di accertamento. Avverso tale decisione la societàproponeva appello, che veniva, a sua volta, rigettato dalla CTR dellaCalabria con sentenza n. 148/01/2021, pronunciata il 18 dicembre 2020 edepositata il 14 gennaio 2021. Per la cassazione di detta sentenza laGestintur s.r.l. ha quindi proposto ricorso, affidato a sei motivi, cui haresistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nel corso del giudizio dilegittimità, in vista dell’udienza camerale del 12 marzo 2025, la ricorrentedepositava istanza di sospensione del processo, rappresentando di avereaderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti dellariscossione ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del2022, con riferimento ai carichi corrispondenti, secondo la prospettazionedella parte, a due terzi delle somme richieste con l’avviso di accertamentooggetto di causa, e producendo la documentazione relativa alla domandadi adesione, al piano di rateazione e al pagamento delle rate già scadute.Con ordinanza interlocutoria pubblicata il 19 maggio 2025, questa Corterinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione della questioneNumero registro generale 21056/2021Numero sezionale 4871/2026Numero di raccolta generale 20845/2026Data pubblicazione 19/06/2026rimessa alle Sezioni Unite circa gli effetti processuali dell’adesione alla cd.rottamazione - quater sui giudizi tributari pendenti. Successivamente, condecreto n. 30496 del 18 novembre 2025, pubblicato il 19 novembre 2025,veniva dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta definizioneagevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. A seguito di ciò,la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva istanza ai sensi dell’art. 391, comma 3, cod.proc. civ., chiedendo la revoca del decreto di estinzione e la fissazione diuna nuova udienza, assumendo che la definizione agevolata avesseriguardato soltanto una parte del debito, pari a due terzi delle sommeoriginariamente richieste, sicché residuerebbe ancora sub iudice l’ulterioreterzo non definito, in ordine al quale la società ha insistito per la decisionedel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente revocato il decreto di estinzione n. 30496, pubblicatoil 19 novembre 2025. La definizione agevolata dei carichi affidati all’agentedella riscossione, infatti, non determina l’estinzione del giudizio quandoriguardi soltanto una parte del complessivo credito portato dall’attoimpositivo, permanendo, in tal caso, l’interesse alla decisione nel meritoper la parte residua non definita. Ciò in quanto la c.d. “rottamazione-quater” (art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197 del 2022) opera sui carichiaffidati alla riscossione e non si identifica necessariamente con l’interapretesa tributaria ancora controversa nel giudizio di impugnazionedell’avviso di accertamento, specie quando la riscossione sia avvenuta invia frazionata o provvisoria. Ne consegue che il processo deve proseguireai fini della verifica degli importi effettivamente dovuti sulla base delladecisione definitiva, dovendosi evitare che l’effetto definitorio proprio dellaprocedura agevolata venga esteso oltre il suo oggettivo perimetroapplicativo (Cass. n. 15107/2026).Numero registro generale 21056/2021Numero sezionale 4871/2026Numero di raccolta generale 20845/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulle contestazioni svolte dallasocietà circa la tardività della comunicazione del provvedimento di rigettodell’istanza di interpello disapplicativo.Il primo motivo è infondato.La Corte territoriale, sebbene non abbia affrontato espressamente laquestione, l’ha implicitamente disattesa, adottando una statuizioneincompatibile con l’assunto della contribuente e tale da escluderne ogniincidenza sul decisum. Del resto, il decorso del termine di novanta giorniprevisto per la risposta all’interpello disapplicativo è privo di effettipreclusivi sul potere di accertamento dell’Amministrazione, giacché, comechiarito da questa Corte, il mancato rispetto di tale termine, in tema disocietà di comodo, non determina la formazione di un silenzio assenso,non rinvenendosi nella disciplina di riferimento alcuna previsione in talsenso, né essendo applicabile l’art. 20 della l. n. 241 del 1990, riferito aiprocedimenti a istanza di parte preordinati al rilascio di provvedimentiampliativi (Cass. n. 20011 del 2021).Con il secondo motivo si censura, ancora ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessamotivazione, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.civ., sul rilievo che la CTR avrebbe reso una pronuncia assolutamentecarente di motivazione in ordine alla medesima questione concernente latardività del rigetto dell’interpello.Il secondo motivo è infondato.Anche a voler ritenere carente o apparente la motivazione resa dalla CTRsul punto, la censura non può essere accolta, poiché la questione giuridicasottesa è comunque infondata (Cass. n. 6145/2019), come si è giàNumero registro generale 21056/2021Numero sezionale 4871/2026Numero di raccolta generale 20845/2026Data pubblicazione 19/06/2026evidenziato con riferimento al primo motivo (Cass. n. 20011/2021 cit.).Ne discende che il vizio denunciato difetta in radice di decisività, giacché,quand’anche la CTR avesse espressamente motivato sulla tardività dellarisposta all’interpello, non avrebbe potuto pervenire, in diritto, a unadiversa conclusione circa l’illegittimità dell’avviso di accertamento.Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7,della l. n. 212 del 2000, per non avere la CTR rilevato la violazione delcontraddittorio endoprocedimentale, assumendosi che l’Agenzia delleentrate avrebbe omesso di instaurare un previo confronto con lacontribuente al fine di verificare le ragioni fattuali del mancatosuperamento del test di operatività.Il terzo motivo è infondato.Non sussiste, nella specie, la dedotta violazione del contraddittorioendoprocedimentale. In materia di società non operative, il confrontoanticipato con l’Amministrazione è infatti specificamente regolatomediante l’interpello disapplicativo previsto dall’art. 30, comma 4-bis,della l. n. 724 del 1994 e dall’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sicchénon può pretendersi un ulteriore modulo procedimentale atipico, né puòconfigurarsi, per ciò solo, l’invalidità dell’accertamento. La questione vadunque disattesa, in coerenza con l’orientamento secondo cui ilprocedimento di interpello costituisce esso stesso la sede tipica delcontraddittorio e dell’allegazione, da parte del contribuente, degli elementiidonei a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva (Cass. n.24732/2025). Né può sostenersi che sull’Ufficio gravasse un ulterioredovere di interlocuzione sollecitatoria, giacché l’onere di prospettarecompiutamente, già in sede di istanza, le circostanze atte a vincere lapresunzione di non operatività incombe sul contribuente, cui spettaallegare i fatti impeditivi del conseguimento dei ricavi minimi.Numero registro generale 21056/2021Numero sezionale 4871/2026Numero di raccolta generale 20845/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, per non avere il giudice d’appello consideratocome oggettive le situazioni dedotte dalla società al fine di superare lapresunzione di non operatività.Il quarto motivo è infondato.La disciplina dettata dall’art. 30 della l. n. 724 del 1994 introduce unapresunzione legale relativa di non operatività, suscettibile di essere vintadal contribuente mediante la dimostrazione dell’esistenza di situazionioggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento del volumeminimo di ricavi o di reddito. Questa Corte ha precisato che la relativaprova contraria deve consistere nell’allegazione di circostanze nondipendenti da scelte consapevoli dell’imprenditore, idonee a rivelarel’erroneità dell’esito del test di operatività, avuto riguardo alle effettivecondizioni del mercato, potendo il sindacato di legittimità investire, sotto ilprofilo della sussunzione, soltanto l’idoneità giuridica dei fatti accertati aintegrare la fattispecie astratta. Nella specie, correttamente la CTR haescluso che assumessero rilievo, ai fini della disapplicazione, circostanzericonducibili alla crisi del comparto turistico, alle peculiarità del contestoterritoriale o alla gestione stagionale dell’attività, trattandosi di datigenerali ovvero di opzioni imprenditoriali consapevoli, e non già disituazioni oggettive straordinarie, estranee alla sfera di controllo dellacontribuente. Difetta, in altri termini, l’allegazione di un impedimentoassoluto e non superabile, non dipendente da scelte dell’impresa, idoneo agiustificare il mancato raggiungimento della soglia minima di operatività(Cass. n. 24732/2025). La nozione di oggettività, del resto, postula unfattore impeditivo esterno alla sfera decisionale dell’imprenditore e nonpuò essere dilatata sino a ricomprendere mere condizioni di sfavore delmercato o modalità organizzative dell’attività economica, poiché,Numero registro generale 21056/2021Numero sezionale 4871/2026Numero di raccolta generale 20845/2026Data pubblicazione 19/06/2026diversamente, verrebbe svuotata di contenuto la funzione selettiva deltest legale di operatività.Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., sul rilievo che la CTR avrebbe omesso di porrea fondamento della decisione le prove regolarmente prodotte in giudizio inordine alle circostanze oggettive che avrebbero determinato la contrazionedei ricavi.Il quinto motivo è inammissibile.La censura si risolve, in realtà, nella contestazione del modo in cui ilmateriale probatorio è stato valutato dal giudice di merito e si traduce,pertanto, in un inammissibile tentativo di rivalutazione del merito dellacontroversia, estraneo al paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ. Non èinfatti denunciato che la CTR abbia posto a fondamento della decisioneprove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, néche abbia disatteso prove legali o attribuito efficacia vincolante a elementiprivi di tale natura; viene piuttosto sollecitata una diversa lettura dellerisultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Il motivo,dunque, non denuncia un errore nell’individuazione della regola di giudizio,ma mira impropriamente a sovrapporre al prudente apprezzamento delgiudice di merito una differente ricostruzione del fatto, che resta preclusain questa sede.Con il sesto motivo, infine, si censura, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sullecontestazioni svolte in via subordinata dalla società con riguardo all’erroredi calcolo asseritamente commesso dall’Agenzia delle entrate nelladeterminazione dei ricavi presunti.Il sesto motivo è fondato.Numero registro generale 21056/2021Numero sezionale 4871/2026Numero di raccolta generale 20845/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dalla sentenza impugnata non emerge, infatti, alcuna statuizione, neppureimplicita, sulla questione subordinatamente devoluta dalla contribuentecirca l’erronea inclusione, nel valore dei cespiti rilevanti ai fini del test dioperatività, di beni valorizzati al lordo dei contributi in conto impiantiasseritamente percepiti dalla società. La censura investiva una questionegiuridicamente rilevante e potenzialmente decisiva, poiché attinente aicriteri di determinazione dei ricavi presunti, e su di essa la CTR avrebbedovuto espressamente pronunciarsi. In proposito, mette conto rilevare chei contributi in conto impianti, in quanto destinati all’acquisto di benimateriali o immateriali strumentali ammortizzabili, non generano, nelregime introdotto dalla l. n. 449 del 1997, né sopravvenienze attive néricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto delcespite cui afferiscono, concorrendo alla formazione del reddito d’impresasecondo il meccanismo delle quote di ammortamento deducibili, ovvero,secondo i principi contabili nazionali, mediante imputazione graduale aconto economico attraverso risconti passivi. Ne consegue che l’ascrivibilitàdel contributo a fattori produttivi a utilità ripetuta comporta una rilevanzafiscale distribuita su più esercizi e non coincidente con il mero incasso,sicché la relativa incidenza sul valore dei beni strumentali non potevaessere obliterata nella verifica del parametro legale di operatività. Laquestione, lungi dall’avere carattere meramente accessorio o contabile,incide direttamente sulla base di calcolo dei ricavi figurativi e, quindi,sull’esito stesso del test di operatività applicato alla contribuente; donde lasua intrinseca decisività. Per altro verso, è d’uopo rilevare che, nellamisura in cui il rilievo investe anche il disconoscimento del credito IVA pereffetto del mancato superamento del test di operatività, il giudice delrinvio dovrà tener conto del principio per cui la disciplina nazionale sullesocietà non operative non può, per ciò solo, condurre alla perdita deldiritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in ragione del solomancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi, palesandosiNumero registro generale 21056/2021Numero sezionale 4871/2026Numero di raccolta generale 20845/2026Data pubblicazione 19/06/2026indispensabile verificare, in coerenza con i principi affermati dalla Corte digiustizia (CGUE, sentenza 7 marzo 2024 in causa C-341/22, Feudi di SanGregorio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), se la società abbia comunque esercitatoun’effettiva attività economica, salva l’ipotesi di frode o abuso (Cass. n.24732/2025). Va inoltre ribadito che il giudice tributario, investito dicensure sostanziali attinenti alla quantificazione della pretesa, non puòarrestarsi a una declaratoria meramente demolitoria, ma è tenuto aesaminare il merito della contestazione e a ricondurre, ove occorra, lapretesa stessa alla corretta misura. L’omessa pronuncia sul punto impone,pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice dimerito affinché proceda all’esame della questione rimasta assorbita,verificando se e in quale misura i contributi in conto impianti dedotti dallacontribuente incidano sulla corretta determinazione dei ricavi presuntirilevanti ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994, nonché tenendoconto, ai fini della decisione, dell’intervenuta definizione agevolata deicarichi affidati alla riscossione, nei limiti in cui essa risulti rilevante rispettoalla pretesa ancora controversa.In ultima analisi, revocato il decreto di estinzione del processo, vannorespinti il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; vadichiarato inammissibile il quinto motivo; va accolto, di contro, il sestomotivo. La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e la causa rinviata,per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, alla quale èaltresì demandata la decisione sulla dedotta estinzione parziale delgiudizio per intervenuta definizione agevolata. P.Q.MLa Corte revoca il decreto di estinzione n. 30496/2025; accoglie il sestomotivo di ricorso, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustiziaNumero registro generale 21056/2021Numero sezionale 4871/2026Numero di raccolta generale 20845/2026Data pubblicazione 19/06/2026tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e sulladedotta estinzione parziale del giudizio conseguente alla definizioneagevolata.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/06/2026.La PresidenteTania Hmeljak