CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 28605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Torino in data 26/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di appello di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato larichiesta di rescissione del giudicato avanzata ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p. daDi [OSCURATO:PERSONA].Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], personalmente,deducendo l’illogicità della decisione della Corte di appello di Torino in merito allaeffettiva conoscenza delle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti attesoche egli, all’epoca dei fatti, viveva in Colombia.Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'interessato enon da difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità munito di procuraspeciale.L'art. 629-bis c.p.p., introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disciplinatol'istituto della rescissione del giudicato ed ha previsto che la "richiesta èpresentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emessoil provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o daun difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art.583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza delprocedimento". L'istanza di rescissione ha carattere personale ripercuotendosinecessariamente sugli atti successivi che riguardano il soggetto condannato: daqui la necessità della procura speciale.Non è prevista nella disciplina positiva, avverso l'ordinanza adottata dalla Cortedi appello ai sensi dell'art. 127 c.p.p., la possibilità di presentazione personaledel ricorso per cassazione al quale si applica la disciplina ordinaria di cui all'art.613 c.p.p. che impone la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e deimotivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale dellaCorte.Le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando il tema dei limiti e dei referentiapplicativi della riforma introdotta con la L. n. 103 cit., degli artt. 571 e 613c.p.p., che hanno riguardato la legittimazione all'impugnazione e la proposizionedel ricorso, hanno statuito che il ricorso per cassazione "avverso qualsiasi tipo diprovvedimento", compresi quelli in materia cautelare, non può essere propostodalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).Secondo la condivisibile esegesi delle Sezioni Unite, la modifica dell'art. 613c.p.p. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normativeche contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioniessere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della meralegittimazione soggettiva all'impugnazione. Ne consegue che il principio dellarappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte leipotesi, codicistiche o extracodistiche, di ricorso per cassazione proponibiledall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati e che, estraneiall'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato dispostodell'art. 571 c.p.p., comma 1 e art. 613 c.p.p., comma 1, c.p.p., devono ritenersisolo quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta dirimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 c.p.p.) in cui la Corte dicassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale pereffetto di un ricorso.Anche con riferimento all'istituto della rescissione del giudicato, introdotto dallamedesima riforma legislativa che ha abrogato l'art. 625-ter c.p.p., che prevedevala competenza della Corte di Cassazione in materia di rescissione, la specificaesigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza edifficoltà tecnica del giudizio di legittimità, non contraddice il carattereassolutamente personale della richiesta di rescissione e, in sede diimpugnazione, la necessità di avvalersi di un difensore abilitato al patrociniodinanzi alla Corte di legittimità.Deve, quindi, affermarsi che la disposizione di cui all'art. 629-bis c.p.p.che, in quanto diritto assolutamente personale, l'interessato può conferire, conapposito atto, al difensore di fiducia ma che il correlativo potere di impugnazionedel provvedimento, ferma restando la necessità di procura specialeappositamente conferita per il giudizio di impugnazione, può essere esercitatosolo attraverso il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo specialedella Corte, trovando, così, adeguata composizione la specifica esigenza diassicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltàtecnica del giudizio di legittimità, e il carattere assolutamente personale dellarichiesta di rescissione del giudicato e delle successive scelte del condannato inordine alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione.Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensidell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]