CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 1983
Cassazione n. 43658/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1983 avverso a sentenza del 21/02/2024 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto e che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per remissione della querela; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21/02/2024, la Corte d'appello di Potenza confermava la sentenza del 18/11/2020 del Tribunale di Lagonegro con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed C 85,00 di multa per il reato di truffa in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la menzionata sentenza del 21/02/2024 della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce che, successivamente alla sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela e tale rimessione è stata accettata dal querelato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, pertanto, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. 2. Premesso che il reato di truffa semplice attribuito all'imputato è punibile a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma, cod. pen.), si deve anzitutto ribadire il principio, già affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto - come nel caso qui in esame - al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209- 01, le ultime due delle quali hanno altresì precisato che, nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato; in senso analogo, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) Rammentato tale principio, si deve rilevare che, dal verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione di remissione di querela allegato al ricorso, risulta che il 10/06/2024 [OSCURATO:PERSONA], davanti ai Carabinieri della Stazione di Sapri, dichiarava di rimettere la querela che aveva proposto il 20/05/2015 nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il cui procuratore speciale (sulla base della procura rilasciata dallo stesso Terruzzi il 06/06/2024) avv. [OSCURATO:PERSONA], contestualmente, dichiarava di accettare la suddetta remissione. Ne consegue che il reato di truffa attribuito all'imputato è estinto per remissione della querela. 3. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per 51 ,u z remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. t c) o Così