Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:57
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0158_RES

Causa C‑158/21 Procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Possibilità di emettere un nuovo mandato d’arresto europeo riguardante uno stesso individuo» Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento – Assenza – Sospensione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio in attesa della risposta della Corte – Persone oggetto del procedimento penale principale che non si trovano, attualmente, in stato di detenzione (Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 105, § 1) (v. punti 26-30) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni vertenti sugli obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, proposte dall’autorità giudiziaria di emissione – Questioni ricevibili (Art. 267 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299) (v. punti 53, 54) Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Presupposti – Questioni che presentano una relazione con l’effettività o l’oggetto della causa – Questioni interpretative di disposizioni di diritto dell’Unione prive di effetto diretto – [OSCURATO:PERSONA]. 267 TFUE (v. punto 59) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo – Rifiuto fondato su un motivo derivante soltanto dal diritto dello Stato membro di esecuzione – Inammissibilità – Disposizioni nazionali che prevedono il rifiuto di esecuzione in caso di violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione – Facoltà, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di applicare tale disposizione – Presupposto (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4 e 47; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, 3, 4, 4 bis, 6, § 1, e 8) (v. punti 69-76, 79, dispositivo 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo – Rifiuto di esecuzione fondato sulla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della competenza dell’autorità giudiziaria emittente a emettere tale mandato – Inammissibilità (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 6 e art. 1, §§ 1 e 2, e 6, § 1) (v. punti 84-89, dispositivo 2) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Rifiuto di esecuzione motivato dal rischio, per la persona consegnata, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine – Inammissibilità – Eccezione – Presupposti – Carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di appartenenza della persona interessata – Manifesto difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a conoscere del procedimento riguardante tale persona (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3) (v. punti 97, 98, 101-103, 105-111, 114, 115, 119, 120, dispositivo 3) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Rifiuto di esecuzione motivato dal rischio, per la persona consegnata, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine – Rifiuto giustificato dall’esistenza di una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria non vertente in modo diretto sulla situazione di tale persona – Inammissibilità – Valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro emittente – Valutazione, da parte della medesima autorità, di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di appartenenza della persona interessata – Relazione che può essere presa in considerazione nell’ambito di tali valutazioni (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3) (v. punti 122-126, dispositivo 4) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Rifiuto di esecuzione motivato dal rischio, per la persona consegnata, di una pronuncia da parte di un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine – Assenza di una previa richiesta di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente – Inammissibilità (Art. 4, § 3, comma 1, TUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 8, 1 §, e 15, § 2) (v. punti 131-136, dispositivo 5) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Rifiuto di esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo riguardante una persona ricercata – Emissione di diversi mandati d’arresto europei successivi nei confronti di tale medesima persona – Ammissibilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3) (v. punti 140-146, dispositivo 6) Sintesi A seguito dell’adozione delle leggi vertenti sull’indipendenza della comunità autonoma di Catalogna (Spagna) e sullo svolgimento di un referendum a tal fine, è stato avviato un procedimento penale nei confronti di diverse persone dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), il giudice del rinvio.

Nell’autunno 2019, tale giudice ha quindi emesso diversi mandati d’arresto europei (MAE).

I procedimenti di esecuzione dei MAE emessi nei confronti dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati sospesi dopo l’elezione di questi ultimi al Parlamento europeo.

Per quanto riguarda il MAE emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con ordinanza adottata nell’agosto 2020, ha rifiutato la sua esecuzione con la motivazione che, a suo avviso, il giudice del rinvio non era competente a emettere tale MAE.

Con sentenza pronunciata nel gennaio 2021, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha respinto l’appello interposto avverso tale ordinanza.

In tale contesto, il giudice del rinvio sottopone alla Corte una serie di questioni volte, in sostanza, a stabilire se un’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un MAE a causa dell’asserita incompetenza dell’autorità giudiziaria emittente ad emettere tale mandato o a giudicare la persona la persona sottoposta al procedimento penale, e se la decisione quadro ( 1 ) relativa al MAE osti all’emissione di un nuovo MAE dopo che l’esecuzione di un primo MAE sia stata rifiutata.

Con la sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa in particolare le condizioni che consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di dare seguito a un MAE a causa del rischio di violazione, in caso di consegna della persona ricercata, del diritto fondamentale di tale persona a un equo processo ( 2 ), connesso a tale difetto di competenza.

Giudizio della Corte In un primo momento, la Corte dichiara che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione.

A tal riguardo, rileva la Corte, i motivi che, secondo la sua giurisprudenza, obbligano o autorizzano a non dare seguito a un MAE derivano tutti dalla decisione quadro 2002/584.

Per di più, ammettere che uno Stato membro possa aggiungere a detti motivi altri motivi, tratti dal diritto nazionale, che consentano di non eseguire un MAE osterebbe al buon funzionamento del sistema semplificato di consegna delle persone istituito da detta decisione quadro.

La Corte aggiunge tuttavia che uno Stato membro ha il diritto, in via eccezionale, di invocare un motivo di non esecuzione relativo all’obbligo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti alla persona interessata dal diritto dell’Unione ( 3 ), nel rispetto delle rigorose condizioni enunciate nella giurisprudenza della Corte al riguardo.

In un secondo momento, la Corte statuisce che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale MAE qualora ritenga che così non sia nel caso di specie ( 4 ).

In proposito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria emittente è l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente competente ad emettere un MAE in base alla legge di detto Stato.

Se è vero che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve assicurarsi, prima di eseguire un MAE, che quest’ultimo sia stato effettivamente emesso da un’autorità giudiziaria, essa non può, per contro, verificare che l’autorità di cui trattasi sia competente a emettere un siffatto mandato alla luce delle norme del diritto dello Stato membro emittente.

Nell’ambito dell’autonomia procedurale riconosciutagli, spetta infatti a ciascuno Stato membro designare le autorità giudiziarie competenti ad emettere un MAE, e tali autorità giudiziarie devono poi valutare esse stesse la loro competenza a tal fine alla luce del diritto dello Stato membro emittente.

In un terzo momento, la Corte indica che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, a meno che, - da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge, carenze implicanti che i singoli interessati siano, in generale, privati, in tale Stato membro, di un rimedio giuridico effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, e, - dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale MAE, l’organo giurisdizionale chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona sia, manifestamente, privo di competenza a tal fine.

In particolare, la Corte ricorda che la competenza di un giudice a conoscere di una causa forma parte del requisito di «tribunale costituito per legge», derivante dall’articolo 47 della Carta.

Di conseguenza, qualora una persona oggetto di un MAE affermi che, a seguito della sua consegna, sarà esposta a una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale, a causa di un difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicarla, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione valutare la fondatezza di detta asserzione nell’ambito di tale esame in due fasi.

Qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga che gli elementi di cui dispone non siano atti a dimostrare l’esistenza delle summenzionate carenze, detta autorità non può rifiutare di eseguire il MAE per tale motivo.

Infatti, qualora, nello Stato membro emittente, determinati rimedi giuridici consentano di controllare la competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare tale persona (sotto forma di un esame della propria competenza da parte di detto giudice o di un ricorso esperibile dinanzi ad un altro giudice), il rischio, per questa stessa persona, di essere giudicata da un organo giurisdizionale di detto Stato membro privo di competenza a tal fine può, in linea di principio, essere escluso grazie all’esercizio, da parte della persona di cui trattasi, dei summenzionati rimedi di diritto.

In assenza di elementi idonei a dimostrare l’esistenza delle summenzionate carenze, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può presumere che non sussistano siffatti rimedi giuridici, poiché tale autorità giudiziaria è al contrario tenuta, conformemente al principio della fiducia reciproca, a fondare la sua analisi sull’esistenza e l’effettività di tali rimedi giuridici.

In un quarto e ultimo momento, la Corte dichiara che possono essere emessi diversi MAE successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l’esecuzione di un primo MAE nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l’esecuzione di un nuovo MAE non comporti una violazione dei diritti e dei principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE ( 5 ) e l’emissione di quest’ultimo MAE abbia carattere proporzionato.

L’emissione di un nuovo MAE può infatti risultare necessaria, in particolare dopo che siano venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l’esecuzione di un precedente MAE.

Nell’ambito dell’esame della proporzionalità dell’emissione di un nuovo MAE, l’autorità giudiziaria emittente deve tuttavia tener conto della natura e della gravità del reato per il quale la persona ricercata è perseguita, delle conseguenze su tale persona del o dei MAE precedentemente emessi nei suoi confronti o, ancora, delle prospettive di esecuzione di un eventuale nuovo MAE. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). ( 2 ) Tale diritto è sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). ( 3 ) Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. ( 4 ) La Corte si pronuncia sul fondamento dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. ( 5 ) Tale obbligo è previsto all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0158_RES Causa C‑158/21 Procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Possibilità di emettere un nuovo mandato d’arresto europeo riguardante uno stesso individuo» Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento – Assenza – Sospensione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio in attesa della risposta della Corte – Persone oggetto del procedimento penale principale che non si trovano, attualmente, in stato di detenzione (Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 105, § 1) (v. punti 26-30) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni vertenti sugli obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, proposte dall’autorità giudiziaria di emissione – Questioni ricevibili (Art. 267 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299) (v. punti 53, 54) Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Presupposti – Questioni che presentano una relazione con l’effettività o l’oggetto della causa – Questioni interpretative di disposizioni di diritto dell’Unione prive di effetto diretto – [OSCURATO:PERSONA]. 267 TFUE (v. punto 59) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo – Rifiuto fondato su un motivo derivante soltanto dal diritto dello Stato membro di esecuzione – Inammissibilità – Disposizioni nazionali che prevedono il rifiuto di esecuzione in caso di violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione – Facoltà, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di applicare tale disposizione – Presupposto (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4 e 47; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, 3, 4, 4 bis, 6, § 1, e 8) (v. punti 69-76, 79, dispositivo 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo – Rifiuto di esecuzione fondato sulla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della competenza dell’autorità giudiziaria emittente a emettere tale mandato – Inammissibilità (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 6 e art. 1, §§ 1 e 2, e 6, § 1) (v. punti 84-89, dispositivo 2) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Rifiuto di esecuzione motivato dal rischio, per la persona consegnata, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine – Inammissibilità – Eccezione – Presupposti – Carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di appartenenza della persona interessata – Manifesto difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a conoscere del procedimento riguardante tale persona (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3) (v. punti 97, 98, 101-103, 105-111, 114, 115, 119, 120, dispositivo 3) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Rifiuto di esecuzione motivato dal rischio, per la persona consegnata, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine – Rifiuto giustificato dall’esistenza di una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria non vertente in modo diretto sulla situazione di tale persona – Inammissibilità – Valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro emittente – Valutazione, da parte della medesima autorità, di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di appartenenza della persona interessata – Relazione che può essere presa in considerazione nell’ambito di tali valutazioni (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3) (v. punti 122-126, dispositivo 4) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Rifiuto di esecuzione motivato dal rischio, per la persona consegnata, di una pronuncia da parte di un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine – Assenza di una previa richiesta di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente – Inammissibilità (Art. 4, § 3, comma 1, TUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 8, 1 §, e 15, § 2) (v. punti 131-136, dispositivo 5) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Rifiuto di esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo riguardante una persona ricercata – Emissione di diversi mandati d’arresto europei successivi nei confronti di tale medesima persona – Ammissibilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3) (v. punti 140-146, dispositivo 6) Sintesi A seguito dell’adozione delle leggi vertenti sull’indipendenza della comunità autonoma di Catalogna (Spagna) e sullo svolgimento di un referendum a tal fine, è stato avviato un procedimento penale nei confronti di diverse persone dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), il giudice del rinvio. Nell’autunno 2019, tale giudice ha quindi emesso diversi mandati d’arresto europei (MAE). I procedimenti di esecuzione dei MAE emessi nei confronti dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati sospesi dopo l’elezione di questi ultimi al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il MAE emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con ordinanza adottata nell’agosto 2020, ha rifiutato la sua esecuzione con la motivazione che, a suo avviso, il giudice del rinvio non era competente a emettere tale MAE. Con sentenza pronunciata nel gennaio 2021, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha respinto l’appello interposto avverso tale ordinanza. In tale contesto, il giudice del rinvio sottopone alla Corte una serie di questioni volte, in sostanza, a stabilire se un’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un MAE a causa dell’asserita incompetenza dell’autorità giudiziaria emittente ad emettere tale mandato o a giudicare la persona la persona sottoposta al procedimento penale, e se la decisione quadro ( 1 ) relativa al MAE osti all’emissione di un nuovo MAE dopo che l’esecuzione di un primo MAE sia stata rifiutata. Con la sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa in particolare le condizioni che consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di dare seguito a un MAE a causa del rischio di violazione, in caso di consegna della persona ricercata, del diritto fondamentale di tale persona a un equo processo ( 2 ), connesso a tale difetto di competenza. Giudizio della Corte In un primo momento, la Corte dichiara che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. A tal riguardo, rileva la Corte, i motivi che, secondo la sua giurisprudenza, obbligano o autorizzano a non dare seguito a un MAE derivano tutti dalla decisione quadro 2002/584. Per di più, ammettere che uno Stato membro possa aggiungere a detti motivi altri motivi, tratti dal diritto nazionale, che consentano di non eseguire un MAE osterebbe al buon funzionamento del sistema semplificato di consegna delle persone istituito da detta decisione quadro. La Corte aggiunge tuttavia che uno Stato membro ha il diritto, in via eccezionale, di invocare un motivo di non esecuzione relativo all’obbligo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti alla persona interessata dal diritto dell’Unione ( 3 ), nel rispetto delle rigorose condizioni enunciate nella giurisprudenza della Corte al riguardo. In un secondo momento, la Corte statuisce che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale MAE qualora ritenga che così non sia nel caso di specie ( 4 ). In proposito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria emittente è l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente competente ad emettere un MAE in base alla legge di detto Stato. Se è vero che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve assicurarsi, prima di eseguire un MAE, che quest’ultimo sia stato effettivamente emesso da un’autorità giudiziaria, essa non può, per contro, verificare che l’autorità di cui trattasi sia competente a emettere un siffatto mandato alla luce delle norme del diritto dello Stato membro emittente. Nell’ambito dell’autonomia procedurale riconosciutagli, spetta infatti a ciascuno Stato membro designare le autorità giudiziarie competenti ad emettere un MAE, e tali autorità giudiziarie devono poi valutare esse stesse la loro competenza a tal fine alla luce del diritto dello Stato membro emittente. In un terzo momento, la Corte indica che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, a meno che, - da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge, carenze implicanti che i singoli interessati siano, in generale, privati, in tale Stato membro, di un rimedio giuridico effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, e, - dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale MAE, l’organo giurisdizionale chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona sia, manifestamente, privo di competenza a tal fine. In particolare, la Corte ricorda che la competenza di un giudice a conoscere di una causa forma parte del requisito di «tribunale costituito per legge», derivante dall’articolo 47 della Carta. Di conseguenza, qualora una persona oggetto di un MAE affermi che, a seguito della sua consegna, sarà esposta a una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale, a causa di un difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicarla, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione valutare la fondatezza di detta asserzione nell’ambito di tale esame in due fasi. Qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga che gli elementi di cui dispone non siano atti a dimostrare l’esistenza delle summenzionate carenze, detta autorità non può rifiutare di eseguire il MAE per tale motivo. Infatti, qualora, nello Stato membro emittente, determinati rimedi giuridici consentano di controllare la competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare tale persona (sotto forma di un esame della propria competenza da parte di detto giudice o di un ricorso esperibile dinanzi ad un altro giudice), il rischio, per questa stessa persona, di essere giudicata da un organo giurisdizionale di detto Stato membro privo di competenza a tal fine può, in linea di principio, essere escluso grazie all’esercizio, da parte della persona di cui trattasi, dei summenzionati rimedi di diritto. In assenza di elementi idonei a dimostrare l’esistenza delle summenzionate carenze, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può presumere che non sussistano siffatti rimedi giuridici, poiché tale autorità giudiziaria è al contrario tenuta, conformemente al principio della fiducia reciproca, a fondare la sua analisi sull’esistenza e l’effettività di tali rimedi giuridici. In un quarto e ultimo momento, la Corte dichiara che possono essere emessi diversi MAE successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l’esecuzione di un primo MAE nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l’esecuzione di un nuovo MAE non comporti una violazione dei diritti e dei principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE ( 5 ) e l’emissione di quest’ultimo MAE abbia carattere proporzionato. L’emissione di un nuovo MAE può infatti risultare necessaria, in particolare dopo che siano venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l’esecuzione di un precedente MAE. Nell’ambito dell’esame della proporzionalità dell’emissione di un nuovo MAE, l’autorità giudiziaria emittente deve tuttavia tener conto della natura e della gravità del reato per il quale la persona ricercata è perseguita, delle conseguenze su tale persona del o dei MAE precedentemente emessi nei suoi confronti o, ancora, delle prospettive di esecuzione di un eventuale nuovo MAE. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). ( 2 ) Tale diritto è sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). ( 3 ) Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. ( 4 ) La Corte si pronuncia sul fondamento dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. ( 5 ) Tale obbligo è previsto all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris