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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 36291/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 15 ottobre del 2021, che aveva disposto nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ex art. 648-quater cod.pen., del profitto dei contestati reati di riciclaggio (capi 8, 9 e 10 della imputazione provvisoria), consistente in denaro, monili o immobili rinvenuti nella sua disponibilità fino alla concorrenza di euro 1.832.241,54.

Il ricorrente, come altri coindagati, è stato sottoposto anche alla misura cautelare personale della custodia in carcere.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, requisito sul quale, secondo il ricorrente, il Tribunale e l'ordinanza genetica non avrebbero speso alcuna parola, violando il principio di diritto fissato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che impone l'obbligo di motivazione sul punto anche ai casi di sequestro come quello per cui si procede (si cita la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 36959 del 2021, Ellade). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Il principio di diritto richiamato dal ricorrente ed anche dal Tribunale è stato espresso da Sez.

U, n. 36959 del 2021, Ellade.

Secondo tale statuizione, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).

La massima è fedele all'incipit contenuto nella motivazione della sentenza, volutamente ristretto ai casi di confisca ex art. 240 cod.pen. (fg. 8: "l'ambito di pronuncia di questa Corte è circoscritto, in dipendenza dell'oggetto del giudizio cautelare di specie, all'art. 240 cod. pen").

La pronuncia citata non interferisce, pertanto, con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della non necessità dell'obbligo della motivazione in ordine al periculum in mora nei casi di sequestro, come quello in esame, finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente, trattandosi di una misura che ha natura giuridica diversa da quella di cui all'art. 240 cod.pen., di tipo eminentemente sanzionatorio (ed anche ripristinatorio) e non di misura di sicurezza patrimoniale.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, attesa la natura sanzionatoria, non richiede specifiche esigenze cautelari, essendo sufficiente il "fumus criminis" e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro e il profitto o prezzo dell'ipotizzato reato (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103).

Tale principio, sia pure in un breve passaggio motivazionale, è stato ribadito da Sez.

U. n. 18954 del 2016, Capasso (fg. 19: "Anche il tema delle esigenze caute/ari non è dubbio che trovi riscontro tra i requisiti che possono divenire oggetto di necessaria esposizione ed autonoma valutazione da parte della autorità giudiziaria che dispone il sequestro, pena la nullità della misura ablativa da rilevarsi a cura del tribunale del riesame.

Come sopra già rilevato, vi sono eccezioni a tale regola, riguardanti le ipotesi di sequestro che prescindono dalla motivazione sulle dette esigenze: i sequestri probatori, taluni casi di sequestro per equivalente a carico dello stesso indagato (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Rv. 259103)".

La ragione della differente natura giuridica della confisca ex art. 240 cod.pen. rispetto alla confisca per equivalente, ha riflessi sul diverso onere motivazionale del giudice quanto al periculum in mora in sede cautelare.

Infatti, la confisca obbligatoria per equivalente, prevista nel caso in esame dall'art. 648-quater cod.pen., interviene a colpire il patrimonio del soggetto autore del reato allorquando non è possibile la confisca diretta del profitto del reato (art. 648 quater, comma secondo, cod.pen.: "nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina...": Vale a dire che il profitto del reato, pur conseguito dall'autore di esso, è stato da questi occultato alla giustizia ovvero, per usare le parole delle SS.UU.

Ellade, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, sicché deve intervenirsi su altri beni nella disponibilità del colpevole anche per interposta persona che in sé potrebbero non avere alcuna attinenza con quelli costituenti il profitto del reato ed avere origine lecita (da qui il carattere eminentemente sanzionatorio della misura oltre che ripristinatorio della situazione preesistente alla commissione del reato).

Ne consegue che l'esigenza cui è finalizzato l'obbligo del giudice di motivare sul periculum in mora in fase cautelare, nel sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. nei casi di cui all'art. 240 cod. pen. - individuata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite prima citata - è già insita nella natura della misura reale, che presuppone l'infruttuoso esperimento del sequestro sui beni di diretta derivazione dal reato come profitto di esso (in proposito, Sez. 3, n.46709 del 28/03/2018, Carriero, Rv. 274561; Sez. 5, n. 46500 del 19/09/2011, Lampugnani, Rv. 251205; Sez. 3, n. 30930 del 05/05/2009, Pierro, Rv. 244934).

Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.07.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 15 ottobre del 2021, che aveva disposto nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ex art. 648-quater cod.pen., del profitto dei contestati reati di riciclaggio (capi 8, 9 e 10 della imputazione provvisoria), consistente in denaro, monili o immobili rinvenuti nella sua disponibilità fino alla concorrenza di euro 1.832.241,54. Il ricorrente, come altri coindagati, è stato sottoposto anche alla misura cautelare personale della custodia in carcere. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, requisito sul quale, secondo il ricorrente, il Tribunale e l'ordinanza genetica non avrebbero speso alcuna parola, violando il principio di diritto fissato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che impone l'obbligo di motivazione sul punto anche ai casi di sequestro come quello per cui si procede (si cita la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 36959 del 2021, Ellade). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il principio di diritto richiamato dal ricorrente ed anche dal Tribunale è stato espresso da Sez. U, n. 36959 del 2021, Ellade. Secondo tale statuizione, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). La massima è fedele all'incipit contenuto nella motivazione della sentenza, volutamente ristretto ai casi di confisca ex art. 240 cod.pen. (fg. 8: "l'ambito di pronuncia di questa Corte è circoscritto, in dipendenza dell'oggetto del giudizio cautelare di specie, all'art. 240 cod. pen"). La pronuncia citata non interferisce, pertanto, con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della non necessità dell'obbligo della motivazione in ordine al periculum in mora nei casi di sequestro, come quello in esame, finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente, trattandosi di una misura che ha natura giuridica diversa da quella di cui all'art. 240 cod.pen., di tipo eminentemente sanzionatorio (ed anche ripristinatorio) e non di misura di sicurezza patrimoniale. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, attesa la natura sanzionatoria, non richiede specifiche esigenze cautelari, essendo sufficiente il "fumus criminis" e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro e il profitto o prezzo dell'ipotizzato reato (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103). Tale principio, sia pure in un breve passaggio motivazionale, è stato ribadito da Sez. U. n. 18954 del 2016, Capasso (fg. 19: "Anche il tema delle esigenze caute/ari non è dubbio che trovi riscontro tra i requisiti che possono divenire oggetto di necessaria esposizione ed autonoma valutazione da parte della autorità giudiziaria che dispone il sequestro, pena la nullità della misura ablativa da rilevarsi a cura del tribunale del riesame. Come sopra già rilevato, vi sono eccezioni a tale regola, riguardanti le ipotesi di sequestro che prescindono dalla motivazione sulle dette esigenze: i sequestri probatori, taluni casi di sequestro per equivalente a carico dello stesso indagato (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Rv. 259103)". La ragione della differente natura giuridica della confisca ex art. 240 cod.pen. rispetto alla confisca per equivalente, ha riflessi sul diverso onere motivazionale del giudice quanto al periculum in mora in sede cautelare. Infatti, la confisca obbligatoria per equivalente, prevista nel caso in esame dall'art. 648-quater cod.pen., interviene a colpire il patrimonio del soggetto autore del reato allorquando non è possibile la confisca diretta del profitto del reato (art. 648 quater, comma secondo, cod.pen.: "nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina...": Vale a dire che il profitto del reato, pur conseguito dall'autore di esso, è stato da questi occultato alla giustizia ovvero, per usare le parole delle SS.UU. Ellade, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, sicché deve intervenirsi su altri beni nella disponibilità del colpevole anche per interposta persona che in sé potrebbero non avere alcuna attinenza con quelli costituenti il profitto del reato ed avere origine lecita (da qui il carattere eminentemente sanzionatorio della misura oltre che ripristinatorio della situazione preesistente alla commissione del reato). Ne consegue che l'esigenza cui è finalizzato l'obbligo del giudice di motivare sul periculum in mora in fase cautelare, nel sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. nei casi di cui all'art. 240 cod. pen. - individuata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite prima citata - è già insita nella natura della misura reale, che presuppone l'infruttuoso esperimento del sequestro sui beni di diretta derivazione dal reato come profitto di esso (in proposito, Sez. 3, n.46709 del 28/03/2018, Carriero, Rv. 274561; Sez. 5, n. 46500 del 19/09/2011, Lampugnani, Rv. 251205; Sez. 3, n. 30930 del 05/05/2009, Pierro, Rv. 244934). Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.07.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 36291/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris