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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06413/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, pur vertendo su temi distinti sono accumunati dalla ratio decidendi oltre che dalla genericità, per ripetitività, limitandosi a riproporre questioni già proposte, e correttamente risolte, nei gradi precedenti, essendosi già osservato, con motivazione che costituisce , a tutti gli effetti, una 'doppia conforme', che la presenza della persona offesa sul luogo non esclude l'esposizione alla pubblica fede né la violenza privata, considerato che la condotta prevaricatrice dell'imputato aveva reso [OSCURATO:PERSONA] vittima inerme delle angherie del gruppo che aveva deciso di spadroneggiare ai danni del gestore del pubblico esercizio "La sciabola"; ritenuto quindi che i motivi non possono considerarsi effettivi ma solo apparenti in quanto inidonei a formulare una critica effettiva avverso la decisione e pertanto generici e, quindi, causa di inammissibilità del ricorso che su di essi si fondi, ex art 581, comma 1, lett. d) ed art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, pur vertendo su temi distinti sono accumunati dalla ratio decidendi oltre che dalla genericità, per ripetitività, limitandosi a riproporre questioni già proposte, e correttamente risolte, nei gradi precedenti, essendosi già osservato, con motivazione che costituisce , a tutti gli effetti, una 'doppia conforme', che la presenza della persona offesa sul luogo non esclude l'esposizione alla pubblica fede né la violenza privata, considerato che la condotta prevaricatrice dell'imputato aveva reso [OSCURATO:PERSONA] vittima inerme delle angherie del gruppo che aveva deciso di spadroneggiare ai danni del gestore del pubblico esercizio "La sciabola"; ritenuto quindi che i motivi non possono considerarsi effettivi ma solo apparenti in quanto inidonei a formulare una critica effettiva avverso la decisione e pertanto generici e, quindi, causa di inammissibilità del ricorso che su di essi si fondi, ex art 581, comma 1, lett. d) ed art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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