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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 05384/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 255/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 309/2026 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis in data 17 giugno 2025 rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di organizzazione di associazione a delinquere e truffa allo stesso contestati.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Salegna, deducendo con un unico motivo assenza di motivazione circa gli elementi per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili in quanto oggetto di espressa rinuncia.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5384/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 255/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 309/2026 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis in data 17 giugno 2025 rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di organizzazione di associazione a delinquere e truffa allo stesso contestati. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Salegna, deducendo con un unico motivo assenza di motivazione circa gli elementi per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili in quanto oggetto di espressa rinuncia. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5384/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05384/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris