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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19191/2026

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esco- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dallaCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 620/2021,depositata il 3 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino,depositata il 3 gennaio 2021, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del locale Tribunale che: i) aveva respinto le lorodomande di accertamento della nullità delle clausole di due contratti diconto corrente accessi presso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui essi ricorrenti si erano costituitifideiussori, relative all’applicazione degli interessi, delle commissionedi massimo scoperto e delle spese di chiusura, di condanna della bancaalla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e dirisarcimento dei danni per mancata disponibilità delle sommeindebitamente trattenute; ii) aveva respinto la loro opposizione aldecreto ingiuntivo con cui la banca aveva loro intimato il pagamento dieuro 151.306,85, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,quale saldo di un conto di anticipi su fatture concluso dalla società e invirtù delle fideiussioni prestate dagli ingiunti;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevaritenuto che, quanto al primo conto corrente dedotto in giudizio (n.5499.41), erano infondate le deduzioni relative all’applicazione diinteressi ultralegali, dedotta in ragione dell’assenza della relativapattuizione scritta e della loro illegittima capitalizzazione, e usurari,all’assenza di causa della commissione di massimo scoperto eall’erronea applicazione della disciplina delle valute, e, quanto alsecondo (n. 5499.93, così come chiarito dalla Corte di appello), cheparte attrice non aveva assolto all’onere, sulla stessa gravante, didimostrare il carattere indebito delle annotazioni contestate;- ha, poi, aggiunto che, per le medesime ragioni esposte in relazioneal primo dei contratti di conto corrente, doveva disattendersil’opposizione al decreto ingiuntivo, avente a oggetto il saldo del contoanticipi su fatture regolato proprio su tale conto;- ha, quindi, disatteso il gravame interposto;Numero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026- il ricorso è affidato a undici motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,subentrata, a seguito di scissione, nel rapporto controverso;- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa;- i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2967 cod. civ., 117, 118 e 119 t.u.b. e 116 e210 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata posto a carico deglipena di nullità per la validità di determinate clausole del contratto n.5499.93, benché la banca convenuta avesse ammesso l’esistenza delrapporto;- sostengono che laddove viene dedotto che una clausola non è statapattuita per iscritto grava sulla banca l’onere di fornire la relativadimostrazione, non potendosi imporre all’attore la prova di un fattonegativo;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello, nel disattendere la richiesta di esibizione delcontratto di cui al rapporto n. 5499.93, ha ritenuto che il documentocontrattuale esistesse e, dunque, che il contratto fosse stato stipulatoper iscritto, desumendo tale circostanza dalla stessa richiesta di parteappellante, significativa dell’esistenza del documento;- la censura, nel muovere dall’assunto che «non vi è prova della suapattuizione per iscritto», non si confronta, dunque, con la ratiodecidendi, ignorando l’accertamento fattuale operato dal giudice dimerito e a questi riservato;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 183, 189 e 210 cod. proc. civ., 94 disp.Numero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026pronunciarsi sul motivo di impugnazione vertente sulla istanza diacquisizione documentale (estratti conto relativi al contratto n.5499.93), erroneamente ritenuta rinunciata dal giudice di primo grado;- censura sostanzialmente analoga è formulata con il terzo motivo, inrelazione al diverso paradigma di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,per omessa pronuncia;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- la Corte di appello, dopo aver dato atto che l’istanza non era statareiterata in sede di precisazione delle conclusioni svolte dinanzi alTribunale, ha respinto, sia pure implicitamente, il motivo di appellovertente sul punto, osservando che parte appellante non aveva provatola dedotta invalidità contrattuale e, dunque, l’inesistenza della causagiustificativa dell’addebito;- orbene, il vizio di omessa pronuncia non è ravvisabile ove, come nelcaso in esame, la questione sollevata, benché non espressamenteaffrontata, risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica dellapronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione dialtra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedentelogico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. 6 febbraio2025, n. 2953; Cass. 26 settembre 2024, n. 25710; Cass. 6 novembre2020, n. 24953);- infatti, è evidente che una volta esclusa la dedotta nullità delleclausole del contratto di conto corrente non è illogico, nell’ambito diun’azione di accertamento negativo, respingere l’istanza diacquisizione in giudizio dei documenti riepilogativi delle singoleoperazioni;- può, inoltre, aggiungersi che l’ordine di esibizione è espressione diuna facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento delgiudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formareNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto(così, Cass. 3 novembre 2021, n. 31251; Cass. 8 dicembre 2021, n.27412; Cass. 1° aprile 2019, n. 9020);- con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1284, terzo comma, e 1346 cod. civ., 117 e 118t.u.b. e 100 e 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnataritenuto che il tasso di interesse relativo al rapporto n. 5499.41 fossedeterminato e stabilito in forma scritta pur accertando l’applicazione diun tasso diverso rispetto a quello pattuito;- il motivo è inammissibile;- la Corte territoriale ha accertato che, per un determinato lassotemporale, il tasso applicato al rapporto n. 5499.41 è stato inferiorerispetto a quello pattuito;- ne deriva che, come dalla medesima Corte condivisibilmenteaffermato, gli odierni ricorrenti non hanno alcun interesseall’accertamento dell’erronea applicazione della relativa clausolacontrattuale atteso che alcun pregiudizio ne è loro derivato, ma cheanzi hanno tratto beneficio dalla stessa;- con il quinto motivo i ricorrenti criticano la decisione di appello perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283, 1341 e 2697 cod.civ., 120, secondo comma, t.u.b. e 6 del.

C.I.C.R. 9 febbraio 2000,nella parte in cui ha ritenuto legittima la clausola relativa allacapitalizzazione degli interessi di cui al contratto n. 5499.41, benchépriva della indicazione della sua periodicità e modalità;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha osservato in proposito «che la periodicità dellacapitalizzazione sia trimestrale è indicato chiaramente a pag. 1 delcontratto (documento di sintesi con le “condizioni economiche delservizio di conto corrente”)», aggiungendo che l’art. 9, relativo allachiusura periodica del conto e al regolamento degli interessi,commissioni e spese, specificamente approvato per iscritto, «vaNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026completato con la postilla n. 7 richiamata in fondo al titDoaltoa pudbbeliclalazio ne 11/06/2026clausola, esplicitata a pag. 23 del contratto e riportante il testo degliartt. 2 e 6 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000» che consentono lacapitalizzazione periodica degli interessi;- ha, dunque, concluso che «vi è stata quindi specifica approvazioneper iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi edè indicata la periodicità (trimestrale) della stessa»;- orbene, la doglianza, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito che non può essere sindacatain questa sede (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);- si osserva, infatti, che l’interpretazione delle clausole di un contrattocostituisce un accertamento riservato al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentitidall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero per violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 8 gennaio 2025, n.353; Cass. 4 aprile 2022, n. 10745; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355),vizi non prospettati in questa sede;- con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 120 t.u.b. e 1, commi 629 e 749, l. 27 dicembre2013, n. 147, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la novelladi cui al predetto art. 1, comma 629, l.n. 147 del 2013 non sarebbeimmediatamente precettiva in assenza dell’emanazione da parte delC.I.C.R. del relativo provvedimento attuativo;- il motivo è fondato;- come chiarito da questa Corte il divieto di anatocismo previstodall'art. 120, secondo comma, t.u.b. come sostituito dall'art. 1, comma628, l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operanteindipendentemente dall’adozione, da parte del C.I.C.R., della delibera,ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessinelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancariaNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026(così, Cass. 30 luglio 2024, n. 21344);- con il settimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185 e 117 bis t.u.b., nella parte in cuiha omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della clausola delrapporto 5499.41 avente a oggetto la «commissione sull’accordato»per difetto del requisito formale;- con l’ottavo motivo articolano analoga censura in relazione al diversoparadigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., peromessa pronuncia;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- la Corte di appello ha osservato che la pattuizione di una commissioneomnicomprensiva sull’accordato, non superiore allo 0.5%, eraconsentita dalla legge ed era stata correttamente applicata dallabanca;- parte ricorrente contesta il mancato esame della validità dellaclausola anche in relazione al profilo del difetto del requisito formale,sollevato in primo grado e disatteso dal Tribunale;- tuttavia, omette di allegare la devoluzione della questione dinanzi algiudice di appello, dandosi atto solo di aver chiesto l’accertamento e ladeclaratoria della nullità di tale clausola, senza alcuna indicazione delleragioni;- ciò non consente di ritenere rispettato il principio di specificità in forzadel quale i motivi di ricorso devono investire questioni già compresenel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alleparti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio (cfr. Cass. 1° luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n.20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430);- sotto quest’ultimo aspetto, si rammenta che il rilievo d'ufficio dellanullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quandoNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè qualorala nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primogrado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda nonabbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr.Cass. 3 gennaio 2023, n. 50; Cass. 30 agosto 2019, n. 21906);- con il nono motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 342 cod. proc. civ., 1421 cod. civ. e 644 cod.pen. e della l. 7 marzo 1996, n. 108;- sostengono che l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alcorrispettivo sull’accordato avrebbe erroneamente condotto la Corteterritoriale a ritenere inammissibile quello relativo all’usura;- con il decimo motivo articolano analoga censura in relazione aldiverso paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc,civ. per omessa pronuncia;- i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- infatti, tali doglianze si fondano sull’assunto della illegittimitàdell’applicazione della commissione sull’accordato che è stata esclusadalla Corte di appello con statuizione che ha resistito all’impugnazioneproposta in questa sede;- con l’ultimo motivo allegano la «Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto e nullità della sentenza e/o del procedimento conriferimento alla conferma del decreto ingiuntivo opposto»;- evidenziano la contraddittorietà della decisione resa con riferimentoai motivi di appello riguardanti il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo nella parte in cui, da un lato, afferma che l’opposizione sifonda sulle medesime doglianze articolate con l’atto di citazione e giàrespinte e, dall’altro, rileva che il credito fondato sul rapporto dianticipazione su fatture è completamente autonomo rispetto alcontratto di conto corrente in cui era regolato;- il motivo è infondato;- nell’esaminare il motivo di appello vertente sulla conferma del decretoNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026ingiuntivo la Corte territoriale ha affermato che le doglianze articolatedagli opponenti erano identiche a quelle oggetto poste a fondamentodella domanda di accertamento di nullità contrattuale articolate nelgiudizio riunito, per cui non potevano trovare accoglimento;- ha, poi, aggiunto, con riferimento specifico al rapporto dianticipazione e fatture regolato sul conto corrente azionato dalla banca,che quest’ultima aveva prodotto il contratto e la fattura ceduta e che ilmancato pagamento della stessa non era stato contestato, per cui talevoce di credito era «fondato su detta fonte contrattuale autonomarispetto all’operatività del conto corrente di appoggio e su quellaspecifica operazione di anticipazione, era documentato …»;- si tratta, all’evidenza, di un’affermazione che non si pone in antitesicon la precedente, ma, al contrario, la integra, esplicitando sia leragioni della validità del rapporto di anticipo su fatture e dellacorrettezza delle operazioni poste in essere in esecuzione dello stesso;- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza va cassata erinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversacomposizione P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo del ricorso, dichiara inammissibili ilprimo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo, nono e decimoe rigetta il restante; cassa la sentenza impugnata relativamente almotivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Torino,in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esco- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dallaCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 620/2021,depositata il 3 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino,depositata il 3 gennaio 2021, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del locale Tribunale che: i) aveva respinto le lorodomande di accertamento della nullità delle clausole di due contratti diconto corrente accessi presso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui essi ricorrenti si erano costituitifideiussori, relative all’applicazione degli interessi, delle commissionedi massimo scoperto e delle spese di chiusura, di condanna della bancaalla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e dirisarcimento dei danni per mancata disponibilità delle sommeindebitamente trattenute; ii) aveva respinto la loro opposizione aldecreto ingiuntivo con cui la banca aveva loro intimato il pagamento dieuro 151.306,85, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,quale saldo di un conto di anticipi su fatture concluso dalla società e invirtù delle fideiussioni prestate dagli ingiunti;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevaritenuto che, quanto al primo conto corrente dedotto in giudizio (n.5499.41), erano infondate le deduzioni relative all’applicazione diinteressi ultralegali, dedotta in ragione dell’assenza della relativapattuizione scritta e della loro illegittima capitalizzazione, e usurari,all’assenza di causa della commissione di massimo scoperto eall’erronea applicazione della disciplina delle valute, e, quanto alsecondo (n. 5499.93, così come chiarito dalla Corte di appello), cheparte attrice non aveva assolto all’onere, sulla stessa gravante, didimostrare il carattere indebito delle annotazioni contestate;- ha, poi, aggiunto che, per le medesime ragioni esposte in relazioneal primo dei contratti di conto corrente, doveva disattendersil’opposizione al decreto ingiuntivo, avente a oggetto il saldo del contoanticipi su fatture regolato proprio su tale conto;- ha, quindi, disatteso il gravame interposto;Numero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026- il ricorso è affidato a undici motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,subentrata, a seguito di scissione, nel rapporto controverso;- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa;- i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2967 cod. civ., 117, 118 e 119 t.u.b. e 116 e210 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata posto a carico deglipena di nullità per la validità di determinate clausole del contratto n.5499.93, benché la banca convenuta avesse ammesso l’esistenza delrapporto;- sostengono che laddove viene dedotto che una clausola non è statapattuita per iscritto grava sulla banca l’onere di fornire la relativadimostrazione, non potendosi imporre all’attore la prova di un fattonegativo;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello, nel disattendere la richiesta di esibizione delcontratto di cui al rapporto n. 5499.93, ha ritenuto che il documentocontrattuale esistesse e, dunque, che il contratto fosse stato stipulatoper iscritto, desumendo tale circostanza dalla stessa richiesta di parteappellante, significativa dell’esistenza del documento;- la censura, nel muovere dall’assunto che «non vi è prova della suapattuizione per iscritto», non si confronta, dunque, con la ratiodecidendi, ignorando l’accertamento fattuale operato dal giudice dimerito e a questi riservato;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 183, 189 e 210 cod. proc. civ., 94 disp.Numero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026pronunciarsi sul motivo di impugnazione vertente sulla istanza diacquisizione documentale (estratti conto relativi al contratto n.5499.93), erroneamente ritenuta rinunciata dal giudice di primo grado;- censura sostanzialmente analoga è formulata con il terzo motivo, inrelazione al diverso paradigma di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,per omessa pronuncia;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- la Corte di appello, dopo aver dato atto che l’istanza non era statareiterata in sede di precisazione delle conclusioni svolte dinanzi alTribunale, ha respinto, sia pure implicitamente, il motivo di appellovertente sul punto, osservando che parte appellante non aveva provatola dedotta invalidità contrattuale e, dunque, l’inesistenza della causagiustificativa dell’addebito;- orbene, il vizio di omessa pronuncia non è ravvisabile ove, come nelcaso in esame, la questione sollevata, benché non espressamenteaffrontata, risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica dellapronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione dialtra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedentelogico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. 6 febbraio2025, n. 2953; Cass. 26 settembre 2024, n. 25710; Cass. 6 novembre2020, n. 24953);- infatti, è evidente che una volta esclusa la dedotta nullità delleclausole del contratto di conto corrente non è illogico, nell’ambito diun’azione di accertamento negativo, respingere l’istanza diacquisizione in giudizio dei documenti riepilogativi delle singoleoperazioni;- può, inoltre, aggiungersi che l’ordine di esibizione è espressione diuna facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento delgiudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formareNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto(così, Cass. 3 novembre 2021, n. 31251; Cass. 8 dicembre 2021, n.27412; Cass. 1° aprile 2019, n. 9020);- con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1284, terzo comma, e 1346 cod. civ., 117 e 118t.u.b. e 100 e 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnataritenuto che il tasso di interesse relativo al rapporto n. 5499.41 fossedeterminato e stabilito in forma scritta pur accertando l’applicazione diun tasso diverso rispetto a quello pattuito;- il motivo è inammissibile;- la Corte territoriale ha accertato che, per un determinato lassotemporale, il tasso applicato al rapporto n. 5499.41 è stato inferiorerispetto a quello pattuito;- ne deriva che, come dalla medesima Corte condivisibilmenteaffermato, gli odierni ricorrenti non hanno alcun interesseall’accertamento dell’erronea applicazione della relativa clausolacontrattuale atteso che alcun pregiudizio ne è loro derivato, ma cheanzi hanno tratto beneficio dalla stessa;- con il quinto motivo i ricorrenti criticano la decisione di appello perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283, 1341 e 2697 cod.civ., 120, secondo comma, t.u.b. e 6 del. C.I.C.R. 9 febbraio 2000,nella parte in cui ha ritenuto legittima la clausola relativa allacapitalizzazione degli interessi di cui al contratto n. 5499.41, benchépriva della indicazione della sua periodicità e modalità;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha osservato in proposito «che la periodicità dellacapitalizzazione sia trimestrale è indicato chiaramente a pag. 1 delcontratto (documento di sintesi con le “condizioni economiche delservizio di conto corrente”)», aggiungendo che l’art. 9, relativo allachiusura periodica del conto e al regolamento degli interessi,commissioni e spese, specificamente approvato per iscritto, «vaNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026completato con la postilla n. 7 richiamata in fondo al titDoaltoa pudbbeliclalazio ne 11/06/2026clausola, esplicitata a pag. 23 del contratto e riportante il testo degliartt. 2 e 6 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000» che consentono lacapitalizzazione periodica degli interessi;- ha, dunque, concluso che «vi è stata quindi specifica approvazioneper iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi edè indicata la periodicità (trimestrale) della stessa»;- orbene, la doglianza, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito che non può essere sindacatain questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);- si osserva, infatti, che l’interpretazione delle clausole di un contrattocostituisce un accertamento riservato al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentitidall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero per violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 8 gennaio 2025, n.353; Cass. 4 aprile 2022, n. 10745; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355),vizi non prospettati in questa sede;- con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 120 t.u.b. e 1, commi 629 e 749, l. 27 dicembre2013, n. 147, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la novelladi cui al predetto art. 1, comma 629, l.n. 147 del 2013 non sarebbeimmediatamente precettiva in assenza dell’emanazione da parte delC.I.C.R. del relativo provvedimento attuativo;- il motivo è fondato;- come chiarito da questa Corte il divieto di anatocismo previstodall'art. 120, secondo comma, t.u.b. come sostituito dall'art. 1, comma628, l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operanteindipendentemente dall’adozione, da parte del C.I.C.R., della delibera,ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessinelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancariaNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026(così, Cass. 30 luglio 2024, n. 21344);- con il settimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185 e 117 bis t.u.b., nella parte in cuiha omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della clausola delrapporto 5499.41 avente a oggetto la «commissione sull’accordato»per difetto del requisito formale;- con l’ottavo motivo articolano analoga censura in relazione al diversoparadigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., peromessa pronuncia;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- la Corte di appello ha osservato che la pattuizione di una commissioneomnicomprensiva sull’accordato, non superiore allo 0.5%, eraconsentita dalla legge ed era stata correttamente applicata dallabanca;- parte ricorrente contesta il mancato esame della validità dellaclausola anche in relazione al profilo del difetto del requisito formale,sollevato in primo grado e disatteso dal Tribunale;- tuttavia, omette di allegare la devoluzione della questione dinanzi algiudice di appello, dandosi atto solo di aver chiesto l’accertamento e ladeclaratoria della nullità di tale clausola, senza alcuna indicazione delleragioni;- ciò non consente di ritenere rispettato il principio di specificità in forzadel quale i motivi di ricorso devono investire questioni già compresenel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alleparti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili diufficio (cfr. Cass. 1° luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n.20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430);- sotto quest’ultimo aspetto, si rammenta che il rilievo d'ufficio dellanullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quandoNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè qualorala nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primogrado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda nonabbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr.Cass. 3 gennaio 2023, n. 50; Cass. 30 agosto 2019, n. 21906);- con il nono motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 342 cod. proc. civ., 1421 cod. civ. e 644 cod.pen. e della l. 7 marzo 1996, n. 108;- sostengono che l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alcorrispettivo sull’accordato avrebbe erroneamente condotto la Corteterritoriale a ritenere inammissibile quello relativo all’usura;- con il decimo motivo articolano analoga censura in relazione aldiverso paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc,civ. per omessa pronuncia;- i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- infatti, tali doglianze si fondano sull’assunto della illegittimitàdell’applicazione della commissione sull’accordato che è stata esclusadalla Corte di appello con statuizione che ha resistito all’impugnazioneproposta in questa sede;- con l’ultimo motivo allegano la «Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto e nullità della sentenza e/o del procedimento conriferimento alla conferma del decreto ingiuntivo opposto»;- evidenziano la contraddittorietà della decisione resa con riferimentoai motivi di appello riguardanti il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo nella parte in cui, da un lato, afferma che l’opposizione sifonda sulle medesime doglianze articolate con l’atto di citazione e giàrespinte e, dall’altro, rileva che il credito fondato sul rapporto dianticipazione su fatture è completamente autonomo rispetto alcontratto di conto corrente in cui era regolato;- il motivo è infondato;- nell’esaminare il motivo di appello vertente sulla conferma del decretoNumero registro generale 1372/2022Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 19191/2026Data pubblicazione 11/06/2026ingiuntivo la Corte territoriale ha affermato che le doglianze articolatedagli opponenti erano identiche a quelle oggetto poste a fondamentodella domanda di accertamento di nullità contrattuale articolate nelgiudizio riunito, per cui non potevano trovare accoglimento;- ha, poi, aggiunto, con riferimento specifico al rapporto dianticipazione e fatture regolato sul conto corrente azionato dalla banca,che quest’ultima aveva prodotto il contratto e la fattura ceduta e che ilmancato pagamento della stessa non era stato contestato, per cui talevoce di credito era «fondato su detta fonte contrattuale autonomarispetto all’operatività del conto corrente di appoggio e su quellaspecifica operazione di anticipazione, era documentato …»;- si tratta, all’evidenza, di un’affermazione che non si pone in antitesicon la precedente, ma, al contrario, la integra, esplicitando sia leragioni della validità del rapporto di anticipo su fatture e dellacorrettezza delle operazioni poste in essere in esecuzione dello stesso;- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza va cassata erinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversacomposizione P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo del ricorso, dichiara inammissibili ilprimo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo, nono e decimoe rigetta il restante; cassa la sentenza impugnata relativamente almotivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Torino,in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19191/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris