Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01501/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione all'esito di giudizio abbreviato, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla sussistente responsabilità penale del ricorrente nonché inosservanza della legge attesa l'intervenuta abrogazione del reato di cui all'art. 7 di. cit.; ritenuto che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente in quanto dal compendio probatorio in atti risulta inconfutabile l'avvenuta falsificazione ad opera dell'imputato per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, avendo il medesimo percepito una somma totale di euro 24.150 a far data dal mese di aprile 2019, pur in assenza dei requisiti richiesti dalla legge; il ricorrente, infatti, ha guadagnato dall'attività di gioco online ingenti somme di denaro senza farne menzione in seno alle istanze di ammissioni al beneficio e neppure nei quindici giorni successivi alla loro acquisizione; considerato che, con l'unico motivo dedotto, il ricorrente espone / inoltre, enunciati ermeneutici manifestamente infondati posto che l'abrogazione, a far data dall'I. gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (così, per tutte, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01); rilevato che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione all'esito di giudizio abbreviato, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla sussistente responsabilità penale del ricorrente nonché inosservanza della legge attesa l'intervenuta abrogazione del reato di cui all'art. 7 di. cit.; ritenuto che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente in quanto dal compendio probatorio in atti risulta inconfutabile l'avvenuta falsificazione ad opera dell'imputato per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, avendo il medesimo percepito una somma totale di euro 24.150 a far data dal mese di aprile 2019, pur in assenza dei requisiti richiesti dalla legge; il ricorrente, infatti, ha guadagnato dall'attività di gioco online ingenti somme di denaro senza farne menzione in seno alle istanze di ammissioni al beneficio e neppure nei quindici giorni successivi alla loro acquisizione; considerato che, con l'unico motivo dedotto, il ricorrente espone / inoltre, enunciati ermeneutici manifestamente infondati posto che l'abrogazione, a far data dall'I. gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (così, per tutte, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01); rilevato che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 nov
Sentenza Cassazione n. 01501/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris