CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19559/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 luglio 1965 avverso la sentenza del 7 Aprile 2021 della CORTE DI APPELLO di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e invocato la prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Udine il 14 giugno 2019, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di frode assicurativa contestati ai capi 2, 3 , 4 e 7. Si addebita all'imputato di avere sottoscritto diversi passaggi di proprietà fittizia in suo favore di motoveicoli, che continuavano a rimanere nella disponibilità dei falsi venditori, al fine di consentire al Simeone la stipula del contratto di assicurazione a condizioni più favorevoli di quelle che sarebbero state concesse ad un contraente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], come erano, appunto, i fittizi venditori. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla condanna sulla base di una copia della carta di circolazione e non del suo originale, il ricorrente lamenta inoltre l'incompleta valutazione delle testimonianze rese dai dipendenti della compagnia assicurativa e la mancata considerazione della testimonianza dell'Ufficiale di P.G.. La corte ha respinto le censure difensive ritenendo irrilevanti ai fini del giudizio di colpevolezza diversi elementi ed in particolare l'identificazione dell'autore della falsificazione delle singole carte di circolazione, l'acquisizione degli originali di tali carte nonchè la dimostrata carenza di attenzione dei dipendenti della compagnia assicurativa che stipularono le polizze con l'imputato. Osserva infine che il teste di PG. Baccari ha dichiarato che i veri e unici beneficiari delle polizze erano i coimputati residenti a Napoli e non l'odierno ricorrente, ma la Corte non ha considerato tali dichiarazioni. 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del ritenuto concorso di persone nel reato, poiché la Corte ha affermato che l'imputato aveva stipulato personalmente le polizze, di concerto con i proprietari dei mezzi che ne traevano vantaggio, ma non è emersa la prova di questo accordo tra l'odierno ricorrente e i singoli beneficiari delle polizze, nè del vantaggio che ne ricavava l'imputato. il ricorrente deduce inoltre il vizio di travisamento della prova in quanto la Corte di appello ha omesso di verificare chi avesse concretamente realizzato le carte di circolazione false. 2.3 Violazione di legge in relazione all'articolo 192 codice procedura e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato poiché la Corte si è limitata a rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado senza approfondire la sussistenza del dolo della frode, ove si consideri che l'imputato non ha tratto alcun vantaggio dalla condotta a lui addebitata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Preliminarmente è bene ribadire che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26692401) Nel caso in esame il ricorrente censura la motivazione deducendo che non sono state adeguatamente valutate alcune prove dichiarative e che il giudizio di colpevolezza è fondato sulla fotocopia e non sugli originali delle carte di circolazione dei motoveicoli.Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Il ricorrente, inoltre, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e la sentenza di primo grado espone in maniera dettagliata, in relazione ai singoli capi di imputazione, il compendio probatorio e gli elementi a sostegno del giudizio di colpevolezza. Anche la sentenza di appello presenta sintetica ma esaustiva motivazione, sottolineando che l'imputato ha stipulato personalmente tutte le polizze strumento dei diversi reati e che evidentemente ha operato con il consenso e di concerto con i proprietari dei mezzi; costoro traevano immediati vantaggi di carattere economico dalla stipula dei contratti e avevano fornito all'imputato le relative carte di circolazione, sulle cui copie erano stati apposti i falsi tagliandi, al fine di presentarli alla compagnia assicurativa. La Corte ha inoltre sottolineato che i proprietari dei mezzi erano legati da vincoli di parentela con l'imputato, unico soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] questo compendio probatorio bene ha fatto la Corte a ritenere irrilevanti l'identificazione di chi provvede materialmente alla falsificazione delle singole carte di circolazione e l'acquisizione dell'originale della carta o l'eventuale non accertata carenza di disattenzione da parte dei dipendenti delle compagnie che stipularono le polizze. Le censure in merito alla mancata prova del concorso di persone nel reato e dell'elemento oggettivo della frode risultano reiterative e manifestamente infondate, poiché la condotta posta in essere dall'imputato palesa il concerto con gli intestatari dei veicoli e il dolo specifico di trarre beneficio, inducendo in errore la compagnia assicurativa in ordine alla residenza del soggetto contraente, tramite l'artificio in questione. La circostanza che non sia stato in concreto dimostrato il vantaggio del ricorrente non ha rilevanza, considerato che Simeone concorre agevolando la realizzazione della frode, il cui profitto è costituito dal risparmio indebito realizzato dai proprietari effettivi dei veicoli. L'inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di eventuali cause estintive del reato che siano intervenute nelle more del giudizio di Cassazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/3/2022 [OSCURATO:PERSONA]