Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:612
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2012 –
Commissione / Spagna
(causa C-403/11)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Piani di gestione di bacino idrografico – Pubblicazione e notificazione alla Commissione – Informazione e consultazione del pubblico – Insussistenza»
1.
Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano
l'inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE) (v. punto 20)
2.
Ambiente – Politica comunitaria in materia di acque – Direttiva 2000/60 –Obbligo degli Stati membri di pubblicare i piani
di gestione di bacino idrografico – Obbligo di consultazione del pubblico e di notifica di tali piani alla Commissione e agli
Stati membri interessati – Mancata esecuzione – [OSCURATO:PERSONA] [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 13,
§§ 1-3 e 6, 14, § 1, c), e 15, § 1] (v. punti 21-23)
3.
Stati membri – Obblighi – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE)
(v. punto 25)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 2, 3 e 6, 14, paragrafi 1, lettera c), e 15, paragrafo
1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) – Piani di gestione di bacino idrografico – Informazione e consultazione
del pubblico – Notificazione di tali piani di gestione.
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna:
– avendo omesso di adottare, entro il 22 dicembre 2009, i piani di gestione di bacino idrografico, fatta eccezione per il caso
del distretto del bacino idrografico della Catalogna, e non avendo notificato alla Commissione europea e agli altri Stati
membri interessati, entro il 22 marzo 2010, una copia di tali piani, conformemente agli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, nonché
15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 marzo 2008, e
– non avendo avviato, entro il 22 dicembre 2008, fatta eccezione per i distretti dei bacini idrografici della Catalogna, delle
[OSCURATO:PERSONA], di Tenerife, del Guadiana, del Guadalquivir, del bacino mediterraneo andaluso, del Tinto-Odiel-Piedras, del
Guadalete-Barbate, della Costa della Galizia, del Miño-Sil, del Douro, della Cantabrica occidentale e della Cantabrica orientale,
la procedura d’informazione e consultazione del pubblico relativamente ai progetti dei piani di gestione di bacino idrografico,
conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.