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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08177/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del contestato reato di truffa con riguardo alla sussistenza degli artifizi e raggiri ed all'induzione in errore della persona offesa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 6), ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che: a) la prospettazione alla Accaputo di un interessamento presso alcuni enti pubblici, per far ottenere alla figlia un lavoro di archivista presso il Poligrafico, mostrando alla stessa dei documenti recanti il timbro dell'Ente, concretizza gli artifizi e raggiri che integrano il reato di truffa; b) la somma richiesta per le spese propedeutiche all'assunzione, a titolo di intermediazione, non è mai stata restituita alla persona offesa; c) non risulta in alcun modo che la vittima si sia determinata a dare il denaro in assenza di rassicurazioni da parte del ricorrente sull'ottenimento del lavoro e solo sulla base del fatto che il Grossi aveva così operato in circostanze analoghe, non risultando agli atti operazioni condotte da quest'ultimo che avessero ottenuto successo; d) il fatto che il Grossi avesse detto alla persona offesa di voler restituire la somma di 4 mila euro e, in realtà, avesse restituito solo la somma di 20 euro, segnala come il dolo fosse quello di truffare la Accaputo prendendo tempo al fine di non restituire nulla; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che alla luce degli elementi esposti in sentenza corretta appare la qualificazione giuridica del fatto per il quale è intervenuta condanna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del contestato reato di truffa con riguardo alla sussistenza degli artifizi e raggiri ed all'induzione in errore della persona offesa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 6), ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che: a) la prospettazione alla Accaputo di un interessamento presso alcuni enti pubblici, per far ottenere alla figlia un lavoro di archivista presso il Poligrafico, mostrando alla stessa dei documenti recanti il timbro dell'Ente, concretizza gli artifizi e raggiri che integrano il reato di truffa; b) la somma richiesta per le spese propedeutiche all'assunzione, a titolo di intermediazione, non è mai stata restituita alla persona offesa; c) non risulta in alcun modo che la vittima si sia determinata a dare il denaro in assenza di rassicurazioni da parte del ricorrente sull'ottenimento del lavoro e solo sulla base del fatto che il Grossi aveva così operato in circostanze analoghe, non risultando agli atti operazioni condotte da quest'ultimo che avessero ottenuto successo; d) il fatto che il Grossi avesse detto alla persona offesa di voler restituire la somma di 4 mila euro e, in realtà, avesse restituito solo la somma di 20 euro, segnala come il dolo fosse quello di truffare la Accaputo prendendo tempo al fine di non restituire nulla; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che alla luce degli elementi esposti in sentenza corretta appare la qualificazione giuridica del fatto per il quale è intervenuta condanna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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