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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30400/2025

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è strutturalmente e teleologicamente diversa dalla tenuità del fatto che giustifica la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che,mentre ai fini dell’applicazione del quinto comma, il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, devono invece essere considerate le modalità della condotta e il carattere di non abitualità, il grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 – 01, ove la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258 – 01).La Corte di appello, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, ha negato il beneficio, richiamando plurimi indici ostativi, tra cui il quantitativo di stupefacente detenuto, non esiguo o minimo, perché corrispondente a 480 dosi medie singole, nonché le complessive modalità della condotta illecita, sintomatiche di una condotta non occasionale, cioèle diverse cessioni accertate dagli operanti e i contatti telefonici finalizzati allo spaccio.

La motivazione non è, quindi, manifestamente illogica e resiste alla censura sollevata. estremamente generico sul punto.

Il secondo motivo di appello si limitava, infatti, alla mera richiesta di conversione accompagnata da considerazioni generali sull’istituto.

Il terzo motivo sulla confisca è del pari infondato, perché all'imputato è stata contestata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti a numerosi soggetti, che è caduta sotto la diretta percezione delle forze dell'ordine, sicché la somma pari ad euro 695,00, in banconote di diverso taglio, deve considerarsi provento di tale attività illecita e, quindi, è stata ritenuta confiscabile ai sensi dell'articolo 240 cod. pen.

La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui,in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992 (Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).

Il quarto motivo sull’entità della pena è manifestamente infondato.

La pena base applicata di mesi 9 di reclusione è largamente al di sotto del medio edittale e non richiede motivazioni soverchie rispetto al riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29

è strutturalmente e teleologicamente diversa dalla tenuità del fatto che giustifica la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che,mentre ai fini dell’applicazione del quinto comma, il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, devono invece essere considerate le modalità della condotta e il carattere di non abitualità, il grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 – 01, ove la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258 – 01).La Corte di appello, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, ha negato il beneficio, richiamando plurimi indici ostativi, tra cui il quantitativo di stupefacente detenuto, non esiguo o minimo, perché corrispondente a 480 dosi medie singole, nonché le complessive modalità della condotta illecita, sintomatiche di una condotta non occasionale, cioèle diverse cessioni accertate dagli operanti e i contatti telefonici finalizzati allo spaccio. La motivazione non è, quindi, manifestamente illogica e resiste alla censura sollevata. estremamente generico sul punto. Il secondo motivo di appello si limitava, infatti, alla mera richiesta di conversione accompagnata da considerazioni generali sull’istituto. Il terzo motivo sulla confisca è del pari infondato, perché all'imputato è stata contestata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti a numerosi soggetti, che è caduta sotto la diretta percezione delle forze dell'ordine, sicché la somma pari ad euro 695,00, in banconote di diverso taglio, deve considerarsi provento di tale attività illecita e, quindi, è stata ritenuta confiscabile ai sensi dell'articolo 240 cod. pen. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui,in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992 (Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900). Il quarto motivo sull’entità della pena è manifestamente infondato. La pena base applicata di mesi 9 di reclusione è largamente al di sotto del medio edittale e non richiede motivazioni soverchie rispetto al riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29
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