CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione contestato, non è consentito poiché finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sui convergenti elementi di prova a sostegno delle dichiarazioni del denunciante, che non autorizzano ricostruzioni alternative e sulla corretta qualificazione del fatto, stante la sproporzione tra la somma erogata dall'imputato e quella successivamente pretesa dallo stesso nonché la circostanza che le richieste minacciose siano state avanzate anche ai danni di altri soggetti estranei al rapporto); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione discrezionale priva di vizi logici e giuridici, ha ritenuto di escludere la speciale tenuità del danno alla luce dell'importo della pretesa estorsiva avanzata dall'imputato (si veda pag. 4); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, anche implicitamente, da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 ove la Corte, pronunziandosi sul diniego dell'attenuante e dei benefici invocati dalla difesa, ha evidenziato la gravità del danno cagionato e della situazione dell'imputato, già gravato da tre condanne per delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensor