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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11142/2026

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rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.,ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 33, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – inpersona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Salemi,alla via dei Mille, n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraData pubblicazione 25/04/2026speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 202/2020 della Corte d'Appello di Palermo.Udita la relazione nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto notificato in data 6.10.2010 il “Consorzio fra le Cooperative diProduzione e Lavoro – Conscoop”, in qualità di capogruppo e mandatariodell'A.T.I. costituita con il “[OSCURATO:PERSONA] delle Cooperative di Produzionee Lavoro”, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Trapani l' “Azienda SanitariaProvinciale di Trapani” (cfr. ricorso, pagg. 1 – 3).Premetteva che all'A.T.I. di cui era capogruppo, era stata, in esito a garad'appalto, aggiudicata l'esecuzione dei lavori, dell'importo complessivo di euro22.672.457,87, di completamento e di adeguamento del [OSCURATO:PERSONA] diMarsala.Premetteva che l'ultimazione dei lavori era stata prevista entro il termine ditrenta mesi dalla consegna, avvenuta il 27.3.2003, e che in corso d'opera eranostate redatte una perizia di variante e due perizie suppletive e di variante, indipendenza delle quali erano state accordate all'A.T.I. quattro proroghe percomplessivi 18 mesi.Premetteva che i lavori erano stati ultimati in data 10.10.2007 entro i terminiconcordati, tenuto conto delle proroghe concesse.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026Indi esponeva che, in conseguenza dell'andamento anomalo dell'appalto e,segnatamente, dei ritardi causati dalla necessità di modificare in corso d'operail progetto approvato, aveva, in qualità di capogruppo-mandatario, provvedutoall'iscrizione di cinque riserve; che tuttavia la commissione di collaudo, converbale del 19.5.2010, poi approvato dalla stazione appaltante, avevariconosciuto il buon fondamento della sola riserva n. 1.Chiedeva dunque la condanna della stazione appaltante al pagamento dellasomma di euro 2.262.263,22, ovvero al pagamento della diversa acclaranda,maggiore o minor somma, oltre interessi al tasso di cui al capitolato erivalutazione monetaria, in virtù della riserva n. 2, concernente i maggiori onerisostenuti ed i mancati utili percepiti a causa dell'andamento anomalo dei lavori,della riserva n. 3 e della riserva n. 4, concernenti l' “avvenuta rettifica in peiusda parte dell'Amministrazione dei nuovi prezzi che (…) aveva già concordato conla Direzione dei Lavori, riguardanti le lavorazioni non previste nel progettooriginario”, e della riserva n. 5, concernente le illegittime decurtazioni, dispostedalla direzione lavori, delle quantità di lavori eseguite e già allibrate negli statidi avanzamento dei lavori (cfr. sentenza d'appello, pag. 2).2.

Si costituiva l' “[OSCURATO:PERSONA] di Trapani”.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.3.

Espletata la c.t.u., il Tribunale di Trapani con sentenza n. 7/2015 rigettavala domanda.4.

Il “Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro – Conscoop”, nellasuindicata qualità, proponeva appello.Resisteva l' “[OSCURATO:PERSONA] di Trapani”.5.

Con sentenza n. 202/2020 la Corte d'Appello di Palermo accoglieva ilgravame solo e limitatamente alla riserva n. 5 e, in parziale riforma dellaNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026impugnata sentenza, condannava l'appellata a pagare all'appellante la sommadi euro 29.941,72, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;regolava le spese del doppio grado e di c.t.u.Premetteva la Corte di Palermo, in ordine al motivo di gravame concernentela riserva n. 2, che si controverteva non già in ordine alla sospensione dei lavoribensì in ordine al loro rallentamento, cagionato dalla necessità di adeguare ilprogetto originario alla normativa sopravvenuta alla sua approvazione eall'indizione della gara (cfr. sentenza d'appello, pag. 7).Indi evidenziava, per un verso, che l'A.T.I. non aveva contestato la necessitàdi disporre le perizie di variante; per altro verso, che correttamente il Tribunaleaveva opinato per la legittimità delle disposte varianti, siccome non ricollegabilia forme di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica delprogetto originario (cfr. sentenza d'appello, pag. 7).Evidenziava, al contempo, che erano senz'altro da condividere i rilievi delTribunale “circa l'omessa allegazione e prova da parte dell'appaltatrice dei danniin tesi subiti dal protrarsi dei lavori” (così sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava ulteriormente, da un canto, che non si verteva in ipotesi di“sospensione illegittima” dei lavori, sicché non vi era margine per assumere ariferimento i parametri elaborati dalla giurisprudenza e poi recepiti dall'art. 160del d.P.R. n. 207/2010; d'altro canto, che non rivestiva nessuna valenza lacircostanza che il c.t.u. avesse avallato i danni solo astrattamente prefiguratidal “Consorzio”, siccome nessuna valutazione giuridica poteva essere rimessaall'ausiliario d'ufficio (cfr. sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava, segnatamente, che, benché avesse allegato di aver soffertodanni in termini di “maggiori oneri” e di “mancati utili”, quantificati, gli uni e glialtri, in una percentuale della produzione non portata a termine, nondimeno ilNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026“Consorzio” non aveva “né indicato gli esborsi sostenuti, né i lavorispecificamente rimandati o non eseguiti” (così sentenza d'appello, pag. 9).Evidenziava la Corte di Palermo, in ordine al motivo di gravame concernentele riserve n. 3 e n. 4, che il motivo era inammissibile nella parte in cui veicolavala doglianza relativa al ritardo con cui la stazione appaltante aveva portato acompimento l'iter di determinazione dei nuovi prezzi; che invero trattavasi didoglianza che il “Consorzio” non aveva addotto in primo grado (cfr. sentenzad'appello, pag. 11).Evidenziava poi che, alla stregua dei rilievi del c.t.u., era da escludere che ladirezione lavori avesse imposto le lavorazioni con ordini di servizio precedentialla determinazione dei nuovi prezzi (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava, inoltre, che, così come aveva rilevato il Tribunale ai sensidell'art. 23, 4° co., della legge Regione Siciliana n. 21/1985, “il prezzoinizialmente discusso (…) tra la Direzione dei Lavori e l'appaltatore dovevaessere utilizzato solo per la redazione della perizia e per l'iscrizione provvisoria in contabilità e, successivamente, in ogni caso (…) approvatodall'Amministrazione appaltante previa acquisizione, nella specie, del pareredell'Ufficio del Genio Civile” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava, infine, che era “nuova” la domanda di disapplicazione delprovvedimento amministrativo di rideterminazione del prezzo perché – siasseriva – irragionevole (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “Consorzio fra le [OSCURATO:PERSONA] e Lavoro – Conscoop”; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivila cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] di Trapani” ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/20267.

La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Deduce che, con riguardo alla riserva n. 2, avente ad oggetto i maggiori onerideterminati dalla dilatazione della durata dei lavori, la Corte di Palermo haomesso di considerare ‒ profilo oggetto di specifica doglianza ‒ le ragioni chehanno dato origine alla modifica progettuale (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce, in particolare, che le modifiche normative sono intervenutesuccessivamente all'approvazione del progetto ma antecedentemente allacelebrazione della gara ed all'aggiudicazione (cfr. ricorso, pag. 10).Deduce quindi che la stazione appaltante ha mandato in gara un progettocontrario al dettato normativo (cfr. ricorso, pag. 10) ovvero, prima di mandarein gara il progetto, avrebbe dovuto “accertarsi della fattibilità tecnica e giuridicadello stesso” (così ricorso, pag. 11).Deduce dunque che su tale motivo di doglianza la Corte d'appello non si èpronunciata (cfr. ricorso, pag. 11).9.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.10.

Alla luce del rilievo finale veicolato dal mezzo in disamina il ricorrentepare denunciare ‒ nonostante la rubrica del motivo -- un'omissione di pronuncia.In tal guisa il mezzo di impugnazione è inammissibile in dipendenza della suairrituale formulazione, siccome non contiene alcun riferimento alla nullità delladecisione derivante, appunto, dall'asserita omissione di pronuncia.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Invero, sovviene l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondoData pubblicazione 25/04/2026cui il ricorrente che lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnatasentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non èindispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispeciedi cui al n. 4 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod.proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisionederivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibileil gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente osi limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass. Sez.

Un. 24.7.2013,n. 17931; cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247; Cass. (ord.) 7.5.2018, n.10862).11.

In ogni caso, non può non darsi atto che, in parte qua, a fronte del motivodi appello del “Consorzio” (“le norme richiamate (…) erano comunqueantecedenti alla data in cui fu esperita la gara di appalto (11 novembre 2002),sicché l'amministrazione avrebbe dovuto, prima, procedere a una modifica delprogetto e, poi, all'aggiudicazione”: così sentenza d'appello, pag. 6), la Cortedistrettuale si è pronunciata, mercé il rilievo per cui non era stata contestata lanecessità di disporre le perizie di variante e mercé il richiamo al precedente n.18239/2012 di questa Corte (cfr. sentenza d'appello, pag. 7).12.

In pari tempo, irrituale e preclusa è pur la denuncia di “omesso esame”.Irrituale, alla luce delle indicazioni di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014(Rv. 629831) delle Sezioni Unite di questa Corte.

Del resto, l'art. 360, 1° co., n.5, cod. pro. civ. (come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introdotto nell'ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile laNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass.14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).Preclusa, giacché la Corte territoriale ha condiviso, in parte qua agitur, i rilievidel Tribunale (“come ritenuto dal primo giudice”).Cosicché si applica ratione temporis (il giudizio di appello ha avuto inizio nelcorso del 2015) la previsione di cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., cheesclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione diprimo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860.

Cfr. altresì Cass. 22.12.2016,n. 26774, circa gli oneri gravanti sul ricorrente per cassazione in ipotesi di“doppia conforme”).Ben vero, riveste valenza, ai fini dell'applicabilità della previsione di cui all'art.348 ter, 5° co., cod. proc. civ., la conferma delle statuizioni di cui al primodictum in ordine alla riserva n. 2.13.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Palermo a reputare non raggiunta la provadel danno subito dall'A.T.I. in conseguenza dell'illegittimo comportamento dellastazione appaltante (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce, in particolare, che al riconoscimento del pregiudizio subito dallaimpresa deve farsi luogo anche in difetto di prova specifica sulle occasioni direddito perse; che “in presenza di un accertato sconvolgimento dei tempicontrattuali, non occorre una prova particolare del danno subito dall'impresa”;che è stata comunque fornita la prova del danno; che rientra tra i compiti delc.t.u. quello di prestare ausilio al giudice per le questioni allo stesso sottoposte(cfr. ricorso, pag. 13).Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/202614.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.15.

Il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di generiche doglianzeed in tal guisa non si confronta, non censura in modo compiuto la “ratio in partequa decidendi” (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la“ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.)24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952).Invero, la Corte d'appello ha puntualizzato che la materia del contendereriguardava non già la sospensione bensì il rallentamento dei lavori.Invero, la Corte d'appello ha rimarcato che l'A.T.I. aveva accettato le variantiin corso d'opera, proseguendo i lavori, e che in ragione delle varianti l'importodei lavori era lievitato da euro 17.130.246,44 ad euro 20.487.715,14 (cfr.sentenza, pag. 8).Invero, la Corte d'appello ha opinato, ancor prima che per il difetto di prova,per il difetto di allegazione (cfr. Cass. 7.4.2000, n. 4392, secondo cui l'attivitàprocessuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoieffetti giuridici e prova del medesimo), ponendo in risalto che l'A.T.I. avevadeterminato i pretesi danni unicamente in via presuntiva ed astratta (cfr.sentenza d'appello, pag. 8), e soggiungendo che neppure dalla documentazionetempestivamente depositata dal “Consorzio” era possibile desumere elementi diprova a sostegno dell'azionata pretesa (cfr. sentenza d'appello, pag. 9).16.

Si tenga conto, altresì, che con il ricorso per cassazione la parte non puòrimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, lavalutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecieoperate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fattoNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404).17.

Ineccepibili, poi, sono le ulteriori puntualizzazioni cui la Corte di secondecure ha fatto luogo.Ovvero che “i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamentie valutazioni di tipo giuridico” (così sentenza d'appello, pag. 8).Ovvero che la c.t.u. non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalitàdi coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzionedi questioni che necessitino di specifiche conoscenze; sicché la c.t.u. non puòessere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quantoassume ed è quindi legittimamente negata, qualora la parte tenda con essa asupplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero acompiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanzenon provati (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2025, n. 8498).Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente adduce che “nella decisioneimpugnata non vi è traccia del ragionamento critico operato dalla Corte diAppello per disattendere le risultanze probatorie raggiunte dal c.t.u. nominatodal Tribunale” (così ricorso, pag. 14).18.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione dell'art. 23 della legge Regione Siciliana n. 21/1985 e dell'art. 183cod. proc. civ.Deduce, per un verso, che ha errato la Corte di Palermo ad opinare per latardività, novità ed inammissibilità delle doglianze relative al ritardo con cui lastazione appaltante aveva portato a compimento l'iter di determinazione deinuovi prezzi (cfr. ricorso, pag. 15).Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Deduce, per altro verso, che l'art. 42 della legge n. 7/2002 della RegioneData pubblicazione 25/04/2026Siciliana – recante “norme in materia di opere pubbliche” ‒ ha abrogato, tra glialtri, l'art. 23 della legge Regione Siciliana n. 21/1985, di cui i giudici di meritohanno fatto applicazione (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce, in particolare, che le vicende riguardanti le riserve n. 3 e n. 4 sonosoggette alla disciplina della legge n. 109/1994, integrata dalla legge regionalen. 7/2002, “la quale non prevede alcuna approvazione dei prezzi concordati daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile” (così ricorso, pagg. 17 – 18).19.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.20.

Si osserva in ordine al primo profilo di censura che la deduzione, afondamento della pretesa risarcitoria, del ritardo con cui la stazione appaltanteaveva portato a compimento l'iter di determinazione dei nuovi prezzi, costituiscedi certo allegazione di un “fatto” nuovo in appello, se non addotto in prime cure.Soccorre, pertanto, l'elaborazione di questa Corte a tenor della qualecostituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad undiritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante), allorquando i fatti storiciallegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati dafatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (cfr. Cass. (ord.) 15.9.2020,n. 19186; Cass. 12.12.2018, n. 32146, secondo cui esorbita dai limiti di unaconsentita “emendatio libelli” il mutamento della “causa petendi”, che consistain una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere ingiudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovoperché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivodel giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente).Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026Invano, quindi, il ricorrente prospetta che il giudice può accogliere ladomanda per ragioni di diritto diverse da quelle prospettate dall'attore (cfr.ricorso, pag. 15).21.

Si osserva in ordine al secondo profilo di censura che la Corte di Palermoha reputato – si è detto ‒ che “il prezzo inizialmente discusso (…) tra laDirezione dei Lavori e l'appaltatore doveva essere approvato (…) dallaAmministrazione appaltante previa acquisizione, nella specie, del pareredell'Ufficio del Genio Civile” (così sentenza d'appello, pag. 12).Tant'è che – la Corte ‒ ha soggiunto che era ingiustificata la doglianzadell'appellante circa l' “illegittimità” della modifica del prezzo da partedell'Amministrazione; che era destituita di fondamento la deduzione secondo cui“i verbali di concordamento del prezzo erano divenuti clausole negozialivincolanti tra le parti” (così sentenza d'appello, pag. 12).La Corte d'appello, dunque, al di là della previa acquisizione del parere delGenio Civile, ha fatto leva sul difetto di approvazione della stazione appaltante.22.

Ebbene, i rilievi veicolati dal mezzo in esame non censurano specifi-camente la riferita “ratio in parte qua decidendi”.Più esattamente, invano il ricorrente prospetta che la sopravvenuta disciplinanormativa “non prevede alcuna approvazione dei prezzi concordati da partedell'[OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile” (così ricorso, pagg. 17 – 18), e che né ilTribunale né la Corte d'appello “hanno analizzato la legittimità delladecurtazione operata dalla committente” (così ricorso, pag. 18).Invero – si ribadisce ‒ la Corte distrettuale ha rimarcato che nella specie nonvi era stato alcun “accordo” in ordine ai nuovi prezzi.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Tanto, beninteso, pur a prescindere dai rilievi della controricorrente – di cuiData pubblicazione 25/04/2026alle pagg. 25/26 – ancorati alle previsioni dell'art. 41 della legge della RegioneSiciliana n. 7/2002 e dell'art. 26 della legge della Regione Siciliana n. 7/2003.23.

Ad abundantiam poi la Corte territoriale ha puntualizzato che l'A.T.I. eraben consapevole dell'alea cui era esposta la rideterminazione dei prezziconcordata con la direzione dei lavori (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).Pertanto, qualsivoglia ragione di censura – involgente il profilo dellagiurisdizione ‒ che a tale rilievo si correla, risulta inammissibile per difetto diinteresse (cfr. Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22380).24.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 1224 e 1284 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Palermo allorché sull'importo di euro29.941,72, oggetto della riserva n. 5, ha riconosciuto gli interessi al tasso legaleanziché gli interessi al tasso contrattualmente dovuto (cfr. ricorso, pag. 18).Deduce che l'articolo di riferimento del contratto d'appalto intercorso tra leparti, rubricato “pagamenti in acconto”, richiama l'art. 116 del d.P.R. 554/1999,a mente del quale in caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto sonodovuti gli interessi ex art. 26, 1° co., della legge n. 109/1994.Deduce poi che il 2° co. di tal ultimo articolo prevede che i medesimi interessisono dovuti pur in caso di ritardato pagamento del saldo (cfr. ricorso, pag. 19).25.

Il quarto motivo è analogamente inammissibile.26.

Il motivo, in spregio alla previsione del n. 4 del 1° co. dell'art. 366 cod.proc. civ., difetta di specificità, siccome il ricorrente ha fatto generico riferimentoad un articolo del contratto d'appalto intercorso tra le parti, omettendo diriportarne il testo a corredo della propria censura.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026Al contempo, oggetto del richiamato e non meglio specificato articolo delcontratto è unicamente il ritardato pagamento delle rate di acconto.In tal guisa va condiviso e recepito il rilievo della controricorrente (cfr. pag.27) secondo cui la previsione contrattuale non può trovare applicazione inrelazione ad una somma pretesa, in virtù di una “riserva”, a titolo risarcitorio.27.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.28.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, “Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro– Conscoop”, in qualità di capogruppo e mandataria dell'A.T.I. costituita con il“[OSCURATO:PERSONA] delle Cooperative di Produzione e Lavoro”, a rimborsarealla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Trapani, le spese delpresente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 30 ottobre 2025.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.,ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 33, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – inpersona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Salemi,alla via dei Mille, n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraData pubblicazione 25/04/2026speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 202/2020 della Corte d'Appello di Palermo.Udita la relazione nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 6.10.2010 il “Consorzio fra le Cooperative diProduzione e Lavoro – Conscoop”, in qualità di capogruppo e mandatariodell'A.T.I. costituita con il “[OSCURATO:PERSONA] delle Cooperative di Produzionee Lavoro”, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Trapani l' “Azienda SanitariaProvinciale di Trapani” (cfr. ricorso, pagg. 1 – 3).Premetteva che all'A.T.I. di cui era capogruppo, era stata, in esito a garad'appalto, aggiudicata l'esecuzione dei lavori, dell'importo complessivo di euro22.672.457,87, di completamento e di adeguamento del [OSCURATO:PERSONA] diMarsala.Premetteva che l'ultimazione dei lavori era stata prevista entro il termine ditrenta mesi dalla consegna, avvenuta il 27.3.2003, e che in corso d'opera eranostate redatte una perizia di variante e due perizie suppletive e di variante, indipendenza delle quali erano state accordate all'A.T.I. quattro proroghe percomplessivi 18 mesi.Premetteva che i lavori erano stati ultimati in data 10.10.2007 entro i terminiconcordati, tenuto conto delle proroghe concesse.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026Indi esponeva che, in conseguenza dell'andamento anomalo dell'appalto e,segnatamente, dei ritardi causati dalla necessità di modificare in corso d'operail progetto approvato, aveva, in qualità di capogruppo-mandatario, provvedutoall'iscrizione di cinque riserve; che tuttavia la commissione di collaudo, converbale del 19.5.2010, poi approvato dalla stazione appaltante, avevariconosciuto il buon fondamento della sola riserva n. 1.Chiedeva dunque la condanna della stazione appaltante al pagamento dellasomma di euro 2.262.263,22, ovvero al pagamento della diversa acclaranda,maggiore o minor somma, oltre interessi al tasso di cui al capitolato erivalutazione monetaria, in virtù della riserva n. 2, concernente i maggiori onerisostenuti ed i mancati utili percepiti a causa dell'andamento anomalo dei lavori,della riserva n. 3 e della riserva n. 4, concernenti l' “avvenuta rettifica in peiusda parte dell'Amministrazione dei nuovi prezzi che (…) aveva già concordato conla Direzione dei Lavori, riguardanti le lavorazioni non previste nel progettooriginario”, e della riserva n. 5, concernente le illegittime decurtazioni, dispostedalla direzione lavori, delle quantità di lavori eseguite e già allibrate negli statidi avanzamento dei lavori (cfr. sentenza d'appello, pag. 2).2. Si costituiva l' “[OSCURATO:PERSONA] di Trapani”.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.3. Espletata la c.t.u., il Tribunale di Trapani con sentenza n. 7/2015 rigettavala domanda.4. Il “Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro – Conscoop”, nellasuindicata qualità, proponeva appello.Resisteva l' “[OSCURATO:PERSONA] di Trapani”.5. Con sentenza n. 202/2020 la Corte d'Appello di Palermo accoglieva ilgravame solo e limitatamente alla riserva n. 5 e, in parziale riforma dellaNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026impugnata sentenza, condannava l'appellata a pagare all'appellante la sommadi euro 29.941,72, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;regolava le spese del doppio grado e di c.t.u.Premetteva la Corte di Palermo, in ordine al motivo di gravame concernentela riserva n. 2, che si controverteva non già in ordine alla sospensione dei lavoribensì in ordine al loro rallentamento, cagionato dalla necessità di adeguare ilprogetto originario alla normativa sopravvenuta alla sua approvazione eall'indizione della gara (cfr. sentenza d'appello, pag. 7).Indi evidenziava, per un verso, che l'A.T.I. non aveva contestato la necessitàdi disporre le perizie di variante; per altro verso, che correttamente il Tribunaleaveva opinato per la legittimità delle disposte varianti, siccome non ricollegabilia forme di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica delprogetto originario (cfr. sentenza d'appello, pag. 7).Evidenziava, al contempo, che erano senz'altro da condividere i rilievi delTribunale “circa l'omessa allegazione e prova da parte dell'appaltatrice dei danniin tesi subiti dal protrarsi dei lavori” (così sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava ulteriormente, da un canto, che non si verteva in ipotesi di“sospensione illegittima” dei lavori, sicché non vi era margine per assumere ariferimento i parametri elaborati dalla giurisprudenza e poi recepiti dall'art. 160del d.P.R. n. 207/2010; d'altro canto, che non rivestiva nessuna valenza lacircostanza che il c.t.u. avesse avallato i danni solo astrattamente prefiguratidal “Consorzio”, siccome nessuna valutazione giuridica poteva essere rimessaall'ausiliario d'ufficio (cfr. sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava, segnatamente, che, benché avesse allegato di aver soffertodanni in termini di “maggiori oneri” e di “mancati utili”, quantificati, gli uni e glialtri, in una percentuale della produzione non portata a termine, nondimeno ilNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026“Consorzio” non aveva “né indicato gli esborsi sostenuti, né i lavorispecificamente rimandati o non eseguiti” (così sentenza d'appello, pag. 9).Evidenziava la Corte di Palermo, in ordine al motivo di gravame concernentele riserve n. 3 e n. 4, che il motivo era inammissibile nella parte in cui veicolavala doglianza relativa al ritardo con cui la stazione appaltante aveva portato acompimento l'iter di determinazione dei nuovi prezzi; che invero trattavasi didoglianza che il “Consorzio” non aveva addotto in primo grado (cfr. sentenzad'appello, pag. 11).Evidenziava poi che, alla stregua dei rilievi del c.t.u., era da escludere che ladirezione lavori avesse imposto le lavorazioni con ordini di servizio precedentialla determinazione dei nuovi prezzi (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava, inoltre, che, così come aveva rilevato il Tribunale ai sensidell'art. 23, 4° co., della legge Regione Siciliana n. 21/1985, “il prezzoinizialmente discusso (…) tra la Direzione dei Lavori e l'appaltatore dovevaessere utilizzato solo per la redazione della perizia e per l'iscrizione provvisoria in contabilità e, successivamente, in ogni caso (…) approvatodall'Amministrazione appaltante previa acquisizione, nella specie, del pareredell'Ufficio del Genio Civile” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava, infine, che era “nuova” la domanda di disapplicazione delprovvedimento amministrativo di rideterminazione del prezzo perché – siasseriva – irragionevole (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “Consorzio fra le [OSCURATO:PERSONA] e Lavoro – Conscoop”; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivila cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] di Trapani” ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/20267. La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Deduce che, con riguardo alla riserva n. 2, avente ad oggetto i maggiori onerideterminati dalla dilatazione della durata dei lavori, la Corte di Palermo haomesso di considerare ‒ profilo oggetto di specifica doglianza ‒ le ragioni chehanno dato origine alla modifica progettuale (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce, in particolare, che le modifiche normative sono intervenutesuccessivamente all'approvazione del progetto ma antecedentemente allacelebrazione della gara ed all'aggiudicazione (cfr. ricorso, pag. 10).Deduce quindi che la stazione appaltante ha mandato in gara un progettocontrario al dettato normativo (cfr. ricorso, pag. 10) ovvero, prima di mandarein gara il progetto, avrebbe dovuto “accertarsi della fattibilità tecnica e giuridicadello stesso” (così ricorso, pag. 11).Deduce dunque che su tale motivo di doglianza la Corte d'appello non si èpronunciata (cfr. ricorso, pag. 11).9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.10. Alla luce del rilievo finale veicolato dal mezzo in disamina il ricorrentepare denunciare ‒ nonostante la rubrica del motivo -- un'omissione di pronuncia.In tal guisa il mezzo di impugnazione è inammissibile in dipendenza della suairrituale formulazione, siccome non contiene alcun riferimento alla nullità delladecisione derivante, appunto, dall'asserita omissione di pronuncia.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Invero, sovviene l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondoData pubblicazione 25/04/2026cui il ricorrente che lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnatasentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non èindispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispeciedi cui al n. 4 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod.proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisionederivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibileil gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente osi limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass. Sez. Un. 24.7.2013,n. 17931; cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247; Cass. (ord.) 7.5.2018, n.10862).11. In ogni caso, non può non darsi atto che, in parte qua, a fronte del motivodi appello del “Consorzio” (“le norme richiamate (…) erano comunqueantecedenti alla data in cui fu esperita la gara di appalto (11 novembre 2002),sicché l'amministrazione avrebbe dovuto, prima, procedere a una modifica delprogetto e, poi, all'aggiudicazione”: così sentenza d'appello, pag. 6), la Cortedistrettuale si è pronunciata, mercé il rilievo per cui non era stata contestata lanecessità di disporre le perizie di variante e mercé il richiamo al precedente n.18239/2012 di questa Corte (cfr. sentenza d'appello, pag. 7).12. In pari tempo, irrituale e preclusa è pur la denuncia di “omesso esame”.Irrituale, alla luce delle indicazioni di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014(Rv. 629831) delle Sezioni Unite di questa Corte. Del resto, l'art. 360, 1° co., n.5, cod. pro. civ. (come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introdotto nell'ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile laNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass.14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).Preclusa, giacché la Corte territoriale ha condiviso, in parte qua agitur, i rilievidel Tribunale (“come ritenuto dal primo giudice”).Cosicché si applica ratione temporis (il giudizio di appello ha avuto inizio nelcorso del 2015) la previsione di cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., cheesclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione diprimo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860. Cfr. altresì Cass. 22.12.2016,n. 26774, circa gli oneri gravanti sul ricorrente per cassazione in ipotesi di“doppia conforme”).Ben vero, riveste valenza, ai fini dell'applicabilità della previsione di cui all'art.348 ter, 5° co., cod. proc. civ., la conferma delle statuizioni di cui al primodictum in ordine alla riserva n. 2.13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Palermo a reputare non raggiunta la provadel danno subito dall'A.T.I. in conseguenza dell'illegittimo comportamento dellastazione appaltante (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce, in particolare, che al riconoscimento del pregiudizio subito dallaimpresa deve farsi luogo anche in difetto di prova specifica sulle occasioni direddito perse; che “in presenza di un accertato sconvolgimento dei tempicontrattuali, non occorre una prova particolare del danno subito dall'impresa”;che è stata comunque fornita la prova del danno; che rientra tra i compiti delc.t.u. quello di prestare ausilio al giudice per le questioni allo stesso sottoposte(cfr. ricorso, pag. 13).Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/202614. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.15. Il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di generiche doglianzeed in tal guisa non si confronta, non censura in modo compiuto la “ratio in partequa decidendi” (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la“ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.)24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952).Invero, la Corte d'appello ha puntualizzato che la materia del contendereriguardava non già la sospensione bensì il rallentamento dei lavori.Invero, la Corte d'appello ha rimarcato che l'A.T.I. aveva accettato le variantiin corso d'opera, proseguendo i lavori, e che in ragione delle varianti l'importodei lavori era lievitato da euro 17.130.246,44 ad euro 20.487.715,14 (cfr.sentenza, pag. 8).Invero, la Corte d'appello ha opinato, ancor prima che per il difetto di prova,per il difetto di allegazione (cfr. Cass. 7.4.2000, n. 4392, secondo cui l'attivitàprocessuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoieffetti giuridici e prova del medesimo), ponendo in risalto che l'A.T.I. avevadeterminato i pretesi danni unicamente in via presuntiva ed astratta (cfr.sentenza d'appello, pag. 8), e soggiungendo che neppure dalla documentazionetempestivamente depositata dal “Consorzio” era possibile desumere elementi diprova a sostegno dell'azionata pretesa (cfr. sentenza d'appello, pag. 9).16. Si tenga conto, altresì, che con il ricorso per cassazione la parte non puòrimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, lavalutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecieoperate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fattoNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404).17. Ineccepibili, poi, sono le ulteriori puntualizzazioni cui la Corte di secondecure ha fatto luogo.Ovvero che “i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamentie valutazioni di tipo giuridico” (così sentenza d'appello, pag. 8).Ovvero che la c.t.u. non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalitàdi coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzionedi questioni che necessitino di specifiche conoscenze; sicché la c.t.u. non puòessere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quantoassume ed è quindi legittimamente negata, qualora la parte tenda con essa asupplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero acompiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanzenon provati (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2025, n. 8498).Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente adduce che “nella decisioneimpugnata non vi è traccia del ragionamento critico operato dalla Corte diAppello per disattendere le risultanze probatorie raggiunte dal c.t.u. nominatodal Tribunale” (così ricorso, pag. 14).18. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione dell'art. 23 della legge Regione Siciliana n. 21/1985 e dell'art. 183cod. proc. civ.Deduce, per un verso, che ha errato la Corte di Palermo ad opinare per latardività, novità ed inammissibilità delle doglianze relative al ritardo con cui lastazione appaltante aveva portato a compimento l'iter di determinazione deinuovi prezzi (cfr. ricorso, pag. 15).Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Deduce, per altro verso, che l'art. 42 della legge n. 7/2002 della RegioneData pubblicazione 25/04/2026Siciliana – recante “norme in materia di opere pubbliche” ‒ ha abrogato, tra glialtri, l'art. 23 della legge Regione Siciliana n. 21/1985, di cui i giudici di meritohanno fatto applicazione (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce, in particolare, che le vicende riguardanti le riserve n. 3 e n. 4 sonosoggette alla disciplina della legge n. 109/1994, integrata dalla legge regionalen. 7/2002, “la quale non prevede alcuna approvazione dei prezzi concordati daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile” (così ricorso, pagg. 17 – 18).19. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.20. Si osserva in ordine al primo profilo di censura che la deduzione, afondamento della pretesa risarcitoria, del ritardo con cui la stazione appaltanteaveva portato a compimento l'iter di determinazione dei nuovi prezzi, costituiscedi certo allegazione di un “fatto” nuovo in appello, se non addotto in prime cure.Soccorre, pertanto, l'elaborazione di questa Corte a tenor della qualecostituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad undiritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante), allorquando i fatti storiciallegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati dafatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (cfr. Cass. (ord.) 15.9.2020,n. 19186; Cass. 12.12.2018, n. 32146, secondo cui esorbita dai limiti di unaconsentita “emendatio libelli” il mutamento della “causa petendi”, che consistain una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere ingiudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovoperché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivodel giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente).Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026Invano, quindi, il ricorrente prospetta che il giudice può accogliere ladomanda per ragioni di diritto diverse da quelle prospettate dall'attore (cfr.ricorso, pag. 15).21. Si osserva in ordine al secondo profilo di censura che la Corte di Palermoha reputato – si è detto ‒ che “il prezzo inizialmente discusso (…) tra laDirezione dei Lavori e l'appaltatore doveva essere approvato (…) dallaAmministrazione appaltante previa acquisizione, nella specie, del pareredell'Ufficio del Genio Civile” (così sentenza d'appello, pag. 12).Tant'è che – la Corte ‒ ha soggiunto che era ingiustificata la doglianzadell'appellante circa l' “illegittimità” della modifica del prezzo da partedell'Amministrazione; che era destituita di fondamento la deduzione secondo cui“i verbali di concordamento del prezzo erano divenuti clausole negozialivincolanti tra le parti” (così sentenza d'appello, pag. 12).La Corte d'appello, dunque, al di là della previa acquisizione del parere delGenio Civile, ha fatto leva sul difetto di approvazione della stazione appaltante.22. Ebbene, i rilievi veicolati dal mezzo in esame non censurano specifi-camente la riferita “ratio in parte qua decidendi”.Più esattamente, invano il ricorrente prospetta che la sopravvenuta disciplinanormativa “non prevede alcuna approvazione dei prezzi concordati da partedell'[OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile” (così ricorso, pagg. 17 – 18), e che né ilTribunale né la Corte d'appello “hanno analizzato la legittimità delladecurtazione operata dalla committente” (così ricorso, pag. 18).Invero – si ribadisce ‒ la Corte distrettuale ha rimarcato che nella specie nonvi era stato alcun “accordo” in ordine ai nuovi prezzi.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Tanto, beninteso, pur a prescindere dai rilievi della controricorrente – di cuiData pubblicazione 25/04/2026alle pagg. 25/26 – ancorati alle previsioni dell'art. 41 della legge della RegioneSiciliana n. 7/2002 e dell'art. 26 della legge della Regione Siciliana n. 7/2003.23. Ad abundantiam poi la Corte territoriale ha puntualizzato che l'A.T.I. eraben consapevole dell'alea cui era esposta la rideterminazione dei prezziconcordata con la direzione dei lavori (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).Pertanto, qualsivoglia ragione di censura – involgente il profilo dellagiurisdizione ‒ che a tale rilievo si correla, risulta inammissibile per difetto diinteresse (cfr. Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22380).24. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 1224 e 1284 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Palermo allorché sull'importo di euro29.941,72, oggetto della riserva n. 5, ha riconosciuto gli interessi al tasso legaleanziché gli interessi al tasso contrattualmente dovuto (cfr. ricorso, pag. 18).Deduce che l'articolo di riferimento del contratto d'appalto intercorso tra leparti, rubricato “pagamenti in acconto”, richiama l'art. 116 del d.P.R. 554/1999,a mente del quale in caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto sonodovuti gli interessi ex art. 26, 1° co., della legge n. 109/1994.Deduce poi che il 2° co. di tal ultimo articolo prevede che i medesimi interessisono dovuti pur in caso di ritardato pagamento del saldo (cfr. ricorso, pag. 19).25. Il quarto motivo è analogamente inammissibile.26. Il motivo, in spregio alla previsione del n. 4 del 1° co. dell'art. 366 cod.proc. civ., difetta di specificità, siccome il ricorrente ha fatto generico riferimentoad un articolo del contratto d'appalto intercorso tra le parti, omettendo diriportarne il testo a corredo della propria censura.Numero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026Al contempo, oggetto del richiamato e non meglio specificato articolo delcontratto è unicamente il ritardato pagamento delle rate di acconto.In tal guisa va condiviso e recepito il rilievo della controricorrente (cfr. pag.27) secondo cui la previsione contrattuale non può trovare applicazione inrelazione ad una somma pretesa, in virtù di una “riserva”, a titolo risarcitorio.27. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.28. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, “Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro– Conscoop”, in qualità di capogruppo e mandataria dell'A.T.I. costituita con il“[OSCURATO:PERSONA] delle Cooperative di Produzione e Lavoro”, a rimborsarealla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Trapani, le spese delpresente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 16383/2020Numero sezionale 3704/2025Numero di raccolta generale 11142/2026Data pubblicazione 25/04/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 30 ottobre 2025.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 11142/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris