CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 49363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE PORDENONEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Pordenone [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 23 maggio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, ai sensi degli artt. 30 e 31 cod.proc.pen., in relazione all'indagato [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagine per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA], già indagato dalla Procura presso il Tribunale di Treviso per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso nel territorio di competenza del Tribunale di Treviso tra il 01 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, in data 13 maggio 2023 veniva tratto in arresto nel territorio di Pordenone, quale indagato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, perché trovato in possesso di vari quantitativi di sostanze stupefacenti, detenute nella sua abitazione sita in territorio di competenza del Tribunale di Pordenone. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone convalidava l'arresto ed applicava all'arrestato una misura cautelare ma, sulla base dell'imputazione provvisoria, che comprendeva anche il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso nel territorio di competenza del Tribunale di Treviso, si dichiarava incompetente, affermando che i due reati erano di pari gravità e il primo di essi era di competenza del Tribunale di Treviso, e disponeva la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Treviso, per gli adempimenti di cui all'art. 27 cod.proc.pen. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone trasmetteva perciò gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, ma questi, in via principale, chiedeva al Tribunale di Treviso di sollevare conflitto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha perciò sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo che, stante la contestazione provvisoria di due reati di diversa gravità, la competenza territoriale debba essere attribuita al giudice competente per il reato più grave, in questo caso quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. :309/1990 commesso nel territorio di competenza del Tribunale di Pordenone. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone. 1.1. In primo luogo deve rilevarsi la effettiva sussistenza del conflitto, perché il giudice che ha ricevuto gli atti trasmessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen. ha sollevato il conflitto negativo stesso, senza procedere all'applicazione di misura cautelare, così non stabilizzando il procedimento presso di lui (v. Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, Rv. 279717; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Rv. 279328). 1.2. Nel merito, l'art. 16, comma 1, cod.proc.pen., disciplina in modo esplicito il caso della competenza per territorio determinata dalla connessione tra reati, connessione che in questo caso non viene negata da alcuno dei giudici coinvolti nel conflitto ed appare, in effetti, sussistente. Tale competenza deve essere attribuita al giudice competente per il reato più grave. Quando, come in questo caso, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, la gravità dei reati deve essere valutata sulla base dell'imputazione provvisoria formulata dal pubblico ministero. In questo caso tale imputazione provvisoria, secondo quanto indicato dalla Procura presso il Tribunale di Treviso, e quindi dal giudice che ha sollevato il conflitto negativo, contiene una contestazione relativa all'art. :73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e una contestazione relativa all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. E' evidente che il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è più grave dell'altro, per i suoi maggiori limiti edittali, e la competenza per i due reati connessi deve, pertanto, essere attribuita al giudice territorialmente competente per esso, cioè quello del luogo in cui è stata accertata l'illecita detenzione delle sostanze stupefacenti. Deve peraltro ribadirsi che,trovandosi il procedimento in una fase diversa e antecedente rispetto a quella del giudizio, l'attribuzione della competenza a seguito della connessione non è definitiva e irrevocabile, e può mutare qualora le ragioni della connessione vengano meno (V.: Sez. 1, n. 19050 del 20/01/2004, Rv. 228162). E' appena il caso di rilevare che, nel caso che la connessione venisse meno, la competenza per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 commesso nel territorio di Pordenone deve senza dubbio essere attribuita all'autorità giudiziaria di questa località. 3 /Utit 2. Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deve pertanto essere risolto individuando, quale giudice competente per l'esecuzione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 21 se