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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12397/2026

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speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –per la cassazione della sentenza n. 3443 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 gennaio 2025 (R.G.N.185/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16197/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 12397/2026Data pubblicazione 03/05/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha negato, perl’intervenuta prescrizione, l’obbligo dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] versare i contributi alla Gestione separata per gli anni 2009, 2011 e2012 e ha accolto le pretese dell’Istituto con esclusivo riguardo all’anno2010.Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale haevidenziato che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine peril pagamento dei contributi e non dalla presentazione delladichiarazione dei redditi, che si configura come dichiarazione discienza.Nel caso di specie, il termine di prescrizione è integralmentedecorso e all’Istituto non giova addurre, quale causa di sospensione(art. 2941, n. 8, cod. civ.), l’omessa compilazione del quadro RR, chenon rivela alcun animus decipiendi e non integra, pertanto, ilcomportamento doloso richiesto dalla legge.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello l’INPS ricorre con duemotivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– [OSCURATO:PERSONA], pure ritualmente evocata ingiudizio (cfr., a tale riguardo, anche le deduzioni della memoriaillustrativa del ricorrente), non ha svolto attività difensiva in questasede.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con la prima doglianza, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza d’appello peromessa pronuncia sul motivo di gravame riguardante l’applicabilità del- 2 -Numero registro generale 16197/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 12397/2026Data pubblicazione 03/05/2026decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, conconseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ.1.1.– La doglianza coglie nel segno.1.2.– Occorre premettere che è controverso in questa sede soltantol’obbligo contributivo dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] per l’anno2009 e che non sono state censurate le statuizioni riguardanti il piùcomplesso oggetto del contendere devoluto nei gradi di merito,concernente anche le annualità 2010, 2011 e 2012.La Corte territoriale, nel confermare la pronuncia del giudice diprime cure, ha ritenuto prescritta la pretesa dell’INPS per quel cheriguarda l’annualità 2009 (pagina 7, punto 3 della sentenza d’appello)e ha dunque accertato che l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], per il periodo inesame, non ha alcun obbligo di versare i contributi alla Gestioneseparata.La ratio decidendi s’incentra sull’affermazione che la prescrizionedecorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi enon è stata sospesa da alcun contegno doloso dell’obbligato.1.3.– A supporto delle censure, il ricorrente ha dedotto di averdevoluto ai giudici d’appello un motivo di gravame attinente aldifferimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010, differimentoidoneo a incidere sul dies a quo della prescrizione.Tale deduzione è stata avvalorata dalla puntuale trascrizione dellacritica sottoposta al vaglio dei giudici del gravame (pagine 11, 12 e13), in ossequio al canone di specificità che presiede anche alladenuncia degli errores in procedendo (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n.8077).La censura veicolata nel giudizio d’appello è corredata dal richiamoalla giurisprudenza di questa Corte che si è pronunciata sui profilidibattuti (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273, con indirizzo poiribadito, più di recente, da Cass., sez. lav., 29 ottobre 2025, n. 28626,- 3 -Numero registro generale 16197/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 12397/2026Data pubblicazione 03/05/2026punto

3.3. del Considerato, 16 giugno 2025, n. 16063, e 24 aprile2025, n. 10892, sul differimento al 6 luglio 2010).1.4.– La Corte di merito non ha ponderato tale questione, chepostula la disamina di profili autonomi, e ha omesso di dirimere inmodo inequivocabile, pur se in maniera implicita, le divergentiprospettazioni in ordine all’operatività del differimento e all’incidenzasul dies a quo della prescrizione.Sussiste, dunque, il vizio di omessa pronuncia denunciato dalricorrente.2.– Con il secondo motivo, in via gradata, il ricorrente deduce, inriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31,della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 18 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, dell’art. 17 del decreto del Presidente dellaRepubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e del d.P.C.M. 10 giugno 2010.Anche a voler prospettare un implicito rigetto del motivo digravame sul dies a quo della prescrizione, avrebbe errato la Corte dimerito nel considerare prescritti i contributi dovuti dall’avvocataGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata per l’anno 2009, ad ontadella proroga al 6 luglio 2010 disposta dal d.P.C.M. 10 giugno 2010.

Ditale proroga beneficiano i soggetti che esercitano attività economicheper le quali sono stati elaborati gli studi di settore, anche quando nonsiano in concreto assoggettati alle risultanze di tali studi.2.1.– L’esame del secondo motivo, articolato in via di merosubordine, resta assorbito in virtù dell’accoglimento del primo.3.– In definitiva, è accolto il primo mezzo, con assorbimento delsecondo.4.– La sentenza d’appello è cassata per quanto di ragione e la causaè rinviata alla Corte d’appello di Napoli, senza il vincolo della diversacomposizione, in ragione della natura restitutoria del rinvio.- 4 -Numero registro generale 16197/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 12397/2026Data pubblicazione 03/05/20265.– Il giudice di rinvio provvederà a pronunciarsi sul tema del diesa quo della prescrizione dei contributi inerenti al 2009 e sulle spese delpresente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbita laseconda censura; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione;rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Napoli.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –per la cassazione della sentenza n. 3443 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 gennaio 2025 (R.G.N.185/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16197/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 12397/2026Data pubblicazione 03/05/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha negato, perl’intervenuta prescrizione, l’obbligo dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] versare i contributi alla Gestione separata per gli anni 2009, 2011 e2012 e ha accolto le pretese dell’Istituto con esclusivo riguardo all’anno2010.Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale haevidenziato che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine peril pagamento dei contributi e non dalla presentazione delladichiarazione dei redditi, che si configura come dichiarazione discienza.Nel caso di specie, il termine di prescrizione è integralmentedecorso e all’Istituto non giova addurre, quale causa di sospensione(art. 2941, n. 8, cod. civ.), l’omessa compilazione del quadro RR, chenon rivela alcun animus decipiendi e non integra, pertanto, ilcomportamento doloso richiesto dalla legge.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello l’INPS ricorre con duemotivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– [OSCURATO:PERSONA], pure ritualmente evocata ingiudizio (cfr., a tale riguardo, anche le deduzioni della memoriaillustrativa del ricorrente), non ha svolto attività difensiva in questasede.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con la prima doglianza, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza d’appello peromessa pronuncia sul motivo di gravame riguardante l’applicabilità del- 2 -Numero registro generale 16197/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 12397/2026Data pubblicazione 03/05/2026decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, conconseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ.1.1.– La doglianza coglie nel segno.1.2.– Occorre premettere che è controverso in questa sede soltantol’obbligo contributivo dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] per l’anno2009 e che non sono state censurate le statuizioni riguardanti il piùcomplesso oggetto del contendere devoluto nei gradi di merito,concernente anche le annualità 2010, 2011 e 2012.La Corte territoriale, nel confermare la pronuncia del giudice diprime cure, ha ritenuto prescritta la pretesa dell’INPS per quel cheriguarda l’annualità 2009 (pagina 7, punto 3 della sentenza d’appello)e ha dunque accertato che l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], per il periodo inesame, non ha alcun obbligo di versare i contributi alla Gestioneseparata.La ratio decidendi s’incentra sull’affermazione che la prescrizionedecorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi enon è stata sospesa da alcun contegno doloso dell’obbligato.1.3.– A supporto delle censure, il ricorrente ha dedotto di averdevoluto ai giudici d’appello un motivo di gravame attinente aldifferimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010, differimentoidoneo a incidere sul dies a quo della prescrizione.Tale deduzione è stata avvalorata dalla puntuale trascrizione dellacritica sottoposta al vaglio dei giudici del gravame (pagine 11, 12 e13), in ossequio al canone di specificità che presiede anche alladenuncia degli errores in procedendo (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n.8077).La censura veicolata nel giudizio d’appello è corredata dal richiamoalla giurisprudenza di questa Corte che si è pronunciata sui profilidibattuti (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273, con indirizzo poiribadito, più di recente, da Cass., sez. lav., 29 ottobre 2025, n. 28626,- 3 -Numero registro generale 16197/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 12397/2026Data pubblicazione 03/05/2026punto 3.3. del Considerato, 16 giugno 2025, n. 16063, e 24 aprile2025, n. 10892, sul differimento al 6 luglio 2010).1.4.– La Corte di merito non ha ponderato tale questione, chepostula la disamina di profili autonomi, e ha omesso di dirimere inmodo inequivocabile, pur se in maniera implicita, le divergentiprospettazioni in ordine all’operatività del differimento e all’incidenzasul dies a quo della prescrizione.Sussiste, dunque, il vizio di omessa pronuncia denunciato dalricorrente.2.– Con il secondo motivo, in via gradata, il ricorrente deduce, inriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31,della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 18 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, dell’art. 17 del decreto del Presidente dellaRepubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e del d.P.C.M. 10 giugno 2010.Anche a voler prospettare un implicito rigetto del motivo digravame sul dies a quo della prescrizione, avrebbe errato la Corte dimerito nel considerare prescritti i contributi dovuti dall’avvocataGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata per l’anno 2009, ad ontadella proroga al 6 luglio 2010 disposta dal d.P.C.M. 10 giugno 2010. Ditale proroga beneficiano i soggetti che esercitano attività economicheper le quali sono stati elaborati gli studi di settore, anche quando nonsiano in concreto assoggettati alle risultanze di tali studi.2.1.– L’esame del secondo motivo, articolato in via di merosubordine, resta assorbito in virtù dell’accoglimento del primo.3.– In definitiva, è accolto il primo mezzo, con assorbimento delsecondo.4.– La sentenza d’appello è cassata per quanto di ragione e la causaè rinviata alla Corte d’appello di Napoli, senza il vincolo della diversacomposizione, in ragione della natura restitutoria del rinvio.- 4 -Numero registro generale 16197/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 12397/2026Data pubblicazione 03/05/20265.– Il giudice di rinvio provvederà a pronunciarsi sul tema del diesa quo della prescrizione dei contributi inerenti al 2009 e sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbita laseconda censura; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione;rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Napoli.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -
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