CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36912/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atti distinti, rivolti al Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato con le seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10 maggio 2011, per il reato di ricettazione commesso in epoca anteriore e prossima al 19 agosto 2003; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Manduria, il 24 aprile 2012, per i reati di ricettazione e minaccia commessi in epoca anteriore e prossima al 27 ottobre 2004; c) sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 14 maggio 2014, in riforma di sentenza emessa il 14 maggio 2014, per i reati di truffa e di ricettazione accertati fino al 30 giugno 2005; d) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como il 31 ottobre 2008, per il reato di associazione per delinquere commesso dal maggio 2005 al dicembre 2006. L'istante aveva affermato che era stata già riconosciuta la continuazione fra quest'ultimo reato e quelli di tentata truffa e di falso in scrittura privata commessi nel dicembre 2007 e giudicati dal Tribunale di Brescia con sentenza del 18 marzo 2010, riformata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 22 novembre 2011. 2. L'adito Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze, osservando, fra l'altro, che non vi era prova in atti del pregresso riconoscimento della continuazione ora indicato, fra i reati da ultimo richiamati. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81, 640, 648 cod. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia e non ha tenuto conto degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in base al quale i reati suddetti furono commessi. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il giudice dell'esecuzione ha errato nell'affermare — in contrasto con la reale produzione - che non era stato allegato il provvedimento con il quale era stata precedentemente riconosciuta la continuazione fra il reato di associazione per delinquere commesso dal maggio 2005 al dicembre 2006, giudicato con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como il 31 ottobre 2008, e i reati di tentata truffa e di falso in scrittura privata commessi nel dicembre 2007 e giudicati dal Tribunale di Brescia con sentenza del 18 marzo 2010, riformata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 22 novembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza relativa alla mancata considerazione di un precedente riconoscimento della continuazione è fondata e, conseguentemente, sono assorbite tutte le altre censure. La trattazione del caso rende opportuno premettere alcuni riferimenti alla giurisprudenza di legittimità. 1.1. In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.2. Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). E, per identità di ratio, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione di riconoscimento del vincolo della continuazione espressa precedentemente, sempre in sede esecutiva, tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della nuova domanda di riconoscimento del vincolo. 2. Considerato in astratto quanto precede, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, nel rigettare le istanze presentate ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha errato nel ritenere che non fosse stato dimostrato il precedente riconoscimento della continuazione fra alcuni reati. In realtà, è presente in atti l'ordinanza del 7 aprile 2011, con la quale la Corte di appello di Brescia riconobbe la continuazione tra i reati giudicati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como con sentenza del 29 settembre 2009, commessi dal maggio 2005 al dicembre 2006, e quelli giudicati dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 22 novembre 2011, di riforma di sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, reati commessi nel dicembre 2006 e nel dicembre 2007. Deve dunque concludersi che l'ordinanza ora impugnata non opera una corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato al punto "1.2." Il giudice dell'esecuzione, infatti, nel trascurare la citata ordinanza emessa ex art.671 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Brescia il 7 aprile 2011, non ha preso in considerazione - per affermarla o escluderla - la possibilità che il pregresso riconoscimento abbia riflessi sulla nuova valutazione ora invocata. 3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, sarà libero di convincersi in ordine all'accoglimento o al rigetto dell'istanza, affermando o escludendo la sussistenza della continuazione fra i predetti reati, ma dovrà rendere, a sostegno della decisione, una motivazione congrua e coerente che tenga conto dei principi suddetti.Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata