CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 29403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio dimotivazione relativamente alla sussistenza del dolo nella condotta dell’imputatoreitera una censura sulla quale la Corte di appello ha già risposto a pag.5 dellasentenza impugnata, ed è pertanto inammissibile posto che, secondo ilconsolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), èinammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamentele censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasiincidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, dellacorrettezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, perconfutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dimotivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicarespecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto,innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]