Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 22666/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino avverso la sentenza del 16/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (che contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 380 cod. pen.) non solo è reiterativo di censure già proposte in appello circa la non genuinità dei messaggi whatsapp, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, ma tende a prospettare una versione alternativa dei fatti non ammessa in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Alaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] igna Gior13 Fidelbo L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino avverso la sentenza del 16/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (che contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 380 cod. pen.) non solo è reiterativo di censure già proposte in appello circa la non genuinità dei messaggi whatsapp, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, ma tende a prospettare una versione alternativa dei fatti non ammessa in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Alaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] igna Gior13 Fidelbo L
Sentenza Cassazione n. 22666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris