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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28231/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale con lineare e logica motivazione, congruamente indicato i plurimi elementi da cui si desume la piena integrazione tanto del presupposto materiale quanto di quello soggettivo del delitto ascritto all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., risulta aspecifico,. perché non connotato da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste dai giudici di appello a base della decisione del provvedimento impugnato (si veda pag. 3), oltre che evidentemente disatteso nel momento in cui la corte di appello ha ritenuto la configurazione della ricettazione; osservato che, una volta ritenuta la responsabilità per il delitto di ricettazione risulta ovviamente esclusa la possibilità che il fatto possa essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen., il quale, peraltro, pretende che sia indicata e provata la provenienza del bene, al fine di valutare l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento della ricezione del bene.

Indicazione affatto mancante nel caso in esame; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua e non illogica motivazione, incensurabile in questa sede e conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

At- \ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale con lineare e logica motivazione, congruamente indicato i plurimi elementi da cui si desume la piena integrazione tanto del presupposto materiale quanto di quello soggettivo del delitto ascritto all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., risulta aspecifico,. perché non connotato da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste dai giudici di appello a base della decisione del provvedimento impugnato (si veda pag. 3), oltre che evidentemente disatteso nel momento in cui la corte di appello ha ritenuto la configurazione della ricettazione; osservato che, una volta ritenuta la responsabilità per il delitto di ricettazione risulta ovviamente esclusa la possibilità che il fatto possa essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen., il quale, peraltro, pretende che sia indicata e provata la provenienza del bene, al fine di valutare l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento della ricezione del bene. Indicazione affatto mancante nel caso in esame; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua e non illogica motivazione, incensurabile in questa sede e conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. At- \ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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